TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 settembre 2014, n. 9402

ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione-Riesercizio del potere

Data Documento: 2014-09-04
Area: Giurisprudenza
Massima

In relazione ai requisiti che devono essere in possesso di una rivista scientifica (individuati al punto 2 dell’allegato B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) ai fini della classificazione delle medesima in fascia A), occorre osservare che, pur essendo vero che il riconoscimento della eccellenza a livello internazionale è requisito che rientra nel merito delle valutazioni compiute dalle commissioni di esperti chiamate a classificare le riviste giuridiche, è altrettanto vero che il d.m. succitato individua specifici elementi di cui gli stessi esperti devono tener conto ai fini delle loro valutazioni. Si tratta, infatti, di parametri ben individuati che costituiscono una sorta di percorso obbligato da cui non è possibile prescindere ai fini del giudizio in ordine all’eccellenza internazionale della rivista.

Contenuto sentenza

N. 09402/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10659/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10659 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ricca, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato [#OMISSIS#]-[#OMISSIS#]-Sanci in Roma, viale Gorizia, 14; 
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– della valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12E1 e12E2) – Riviste e Libri scientifici per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN: 1129-2113), pubblicata dalla Società Editrice Nagard di Milano, risulta essere esclusa dalla lista delle Riviste di Classe “A”;
– di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso alla detta deliberazione dell’ANVUR della quale si chiede ora l’annullamento, nella parte in cui non include la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale tra le Riviste di classe “A”;
– del Decreto Ministeriale n. 76 del 2012;
e sui motivi aggiunti depositati il 16.4.2013
per l’annullamento
del provvedimento n. 7 del 4.04.2013, con il quale l’ANVUR, in esecuzione dell’ordinanza n. 730/2013 del 6.3.13 di questa Sezione ha confermato il riconoscimento della scientificità per l’area giuridica della Rivista in questione, ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ma ha respinto la richiesta di inserimento della stessa rivista nella lista delle Riviste di classe “A” per l’area giuridica 12E1 e 12E2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ANVUR con la deliberazione in epigrafe ha escluso la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale dalla lista delle Riviste di classe “A” per i settori concorsuali 12/E1 e 12/E2 del macro settore concorsuale dell’Area 12 (Scienze giuridiche).
La classificazione delle Riviste in classe “A” (e cioè quelle ritenute o da ritenersi di particolare qualità e livello scientifico) è strettamente connessa ad una delle tre cosiddette “mediane” elaborate dall’ANVUR ai fini della individuazione dei professori che, a seguito di sorteggio finale, possono far parte delle Commissioni giudicatrici per l’abilitazione scientifica nazionale; e ai fini della ammissione e valutazione dei candidati al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012.
Premettono i ricorrenti che la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (ISSN 1129-2113) sarebbe una delle più importanti per numero di citazioni in lavori monografici e in articoli pubblicati su altre riviste, oltre che per il numero di circa trecento abbonamenti, per la risalente data della sua nascita, per la regolarità nella pubblicazione dei relativi fascicoli, per la sua presenza in numerose biblioteche nazionali ed estere, per la qualità degli abbonati italiani (Ministeri, Parlamento, Corte. costituzionale, Università, Istituti Superiori di Istruzione universitaria, etc.), per il prestigio scientifico degli autori che vi pubblicano, per le modalità di pubblicazioni dei lavori scientifici in lingua italiana, inglese, francese e spagnola (talvolta lingua tedesca).
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto impugnazione l’interessato deducendo i seguenti motivi
1) violazione ovvero errata o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 16 della L. n. 240 del 30.12.2010, e nell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 14.9.2011, oltre che del D.M. del 7 giugno 2012, n. 76. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifestai illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione del fatti, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Carenza totale di motivazione.
L’art. del D.M. del 7 giugno 2012, n. 76, all’Allegato B (relativo agli indicatori di qualità scientifica nei settori non bibliometrici) dispone che “2. Per ciascun settore concorsuale… l’ANVUR, anche “avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e delle società scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito… le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali”.
La Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale sarebbe presente da tempo nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali.
Il Documento di accompagnamento per l’Abilitazione Scientifica Nazionale: pubblicazione delle mediane (peraltro riferite ai settori bibliometrici), pubblicato sul sito Anvur il 13 agosto 2012, afferma che “Il Gruppo di lavoro per l’Abilitazione scientifica nazionale ha potuto operare quindi sulla base di una pluralità di fonti informative: Pareri delle società scientifiche Classificazione operata dai Gruppi di esperti della valutazione (GEV) ai fini della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) automatica di interrogazione di Google Scholar Eventuali pareri di esperti, interpellati dal Gruppo di lavoro sulla base del mandato ricevuto”.
II punto 3.2 del medesimo Documento, dedicato alla Classificazione delle riviste scientifiche in fascia A, afferma che: “La classificazione in fascia A si è basata sulla descrizione generale fornita dal Regolamento ministeriale. Tale descrizione ha natura sintetica e tipologica, nel senso che non elenca una serie di requisiti necessari e sufficienti, ma fornisce alcuni indicatori la cui presenza contribuisce a configurare gli estremi della classificazione. In particolare, si tratta di una classificazione a posteriori, basata sulla reputazione che una rivista ha acquisito storicamente e nel corso della evoluzione della comunità scientifica”.
Il successivo punto 3.3 afferma inoltre che il giudizio relativo alla classificazione in fascia A dovrebbe avere valore all’Interno del settore concorsuale e, al punto 3.3.1, ai fine di ottenere la coerenza tra i Settori Scientifici Disciplinari (SSD) all’interno del Settore Concorsuale, aggiunge che: “Ai sensi del RM (Regolamento Ministeriale), la classificazione delle riviste ha validità all’interno del settore concorsuale. Laddove le liste delle riviste per SSD contengano più volte la stessa rivista e le società scientifiche abbiano fornito pareri discordi, la rivista e stata inserita nella classe A se risultava tale in almeno uno dei giudizi dei SSD afferenti al settore concorsuale. Il Gruppo di lavoro e l’ANVUR hanno uniformato la classificazione.
Quindi all’in””.
Il Gruppo di lavoro Area Cun 12 (12 E/1 e 12 E/2) – Riviste e Libri e scientifici, per le procedure per l’abilitazione scientifica nazionale nei settori non bibliometrici, avrebbe potuto tener conto dei suindicati criteri al fine di valutare la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale (che riguarda il Diritto internazionale pubblico, il Diritto internazionale privato, il Diritto dell’Unione europea, il Diritto delle Organizzazioni internazionali, le Relazioni internazionali per includere la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale nella classificazione di fascia “A”.
Il carattere internazionale della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale risulterebbe:
a) dalla composizione del suo Comitato scientifico;
b) dalla collaborazione alla Rivista di eminenti e conosciuti studiosi italiani e stranieri;
c) dalla pubblicazione nella Rivista di articoli redatti nelle principali lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco);
d) dai circa 300 abbonamenti, dei quali più di 150 esteri (tra cui la Harvard Law School Library, la Yale Law Library, la Bibliothèque National de France, la Staatsbibliothek zu Berlin).
Non sarebbe stato considerato: l’esistenza di un Comitato di Revisori che verifica gli scritti prima della loro pubblicazione, la continuità e regolarità della pubblicazione della Rivista.
Sussisterebbe un conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 7 del Codice etico dell’Agenzia e delle pratiche comunemente adottate a livello internazionale, posto che dei Gruppi di lavoro avrebbero fatto parte direttori di riviste o componenti di comitati scientifici di Riviste. Né sarebbe stata accertata la presenza nei Gruppi di valutazione di soggetti legati da rapporti professionali e/o personali e/o familiari con la direzione editoriale e/o con la proprietà di Case editrici che pubblicano periodici sottoposti a valutazione.
Nonostante la definizione di rivista di fascia “A” fornita dall’allegato B al DM n. 76/2012 in tale classe sarebbero inseriti una serie di periodici che avrebbero diffusione e impatto assai scarsi, specie nel contesto internazionale. Non sarebbero, invece, collocate in fascia “A” numerose riviste di ampia diffusione, pur censite nelle banche dati internazionali, come la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
Sebbene l’orizzonte temporale che nella VQR sia definito dal settennio 2004-2010, mentre per l’abilitazione si estende al decennio precedente il bando (2002-2012), nella lista delle Riviste di fascia “A” pubblicata dall’ANVUR sarebbero presenti riviste di nascita recente (2008), e sarebbero state escluse riviste di epoca più risalente come la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, pubblicata per la prima volta nel 1999.
La deliberazione dell’ANVUR della quale si chiede l’annullamento in parte qua, avrebbe conseguenze assai gravi sia in termini di danno di immagine, sia sul piano economico per le case editrici delle riviste escluse, in termini di mancato rinnovo di abbonamenti e/o acquisto di singoli fascicoli da parte di privati e/o biblioteche, sia nazionali che internazionali.
L’elenco delle riviste di fascia “A” avrebbe conseguenze sul regolare svolgimento delle procedure per l’abilitazione scientifica nazionale, potendo determinare l’esclusione di docenti dalle Commissioni giudicatrici e l’impossibilità per i candidati di potere ottenere una oggettiva valutazione da parte delle Commissioni.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 6.2.2013 questa Sezione, con ordinanza n. 730, ha accolto al domanda cautelare disponendo l’obbligo per l’Amministrazione “di riesaminare la posizione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale” con la partecipazione procedimentale dei suoi rappresentanti, fissando udienza pubblica anche ai fini dell’esito del riesame in questione.
L’Amministrazione ha ottemperato ed ha disposto il riesame, depositando in giudizio la relativa documentazione.
In esito a tale ordinanza, con delibera n. 7 del 4 aprile 2013 avente ad oggetto “Riesame collocazione Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale”, l’ANVUR ha confermato il riconoscimento della scientificità per l’area giuridica della Rivista in questione, ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ma ha respinto la richiesta di inserimento della stessa rivista nella lista delle Riviste di classe “A” per l’area giuridica 12E1 e 12E2.
Pertanto con motivi aggiunti depositati il 16.4.2013 i ricorrenti hanno impugnato tale muova valutazione negativa deducendo:
violazione ovvero errata o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’alt. 16 della L. n. 240 del 30.12.2010, e nell’art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 14.9.2011, oltre che dei D.M. dei 7 giugno 2012, n. 76. Eccesso di potere per sviamento. Ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Assenza di motivazione. Falsità dei presupposti.
Il provvedimento di riesame farebbe riferimento alla “classificazione della Rivista nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca (VQR)”, mentre i criteri e le finalità della VQR sarebbero diversi rispetto a quelli per la classificazione delle riviste scientifiche da parte dell’ANVUR ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
In violazione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale, l’ANVUR non avrebbe consentito alcuna partecipazione procedimentale dei rappresentanti della Rivista.
Il provvedimento si fonda sul giudizio espresso da revisori anonimi i quali hanno osservato che la rivista “è occupata, in notevole misura, da lavori di taglio storico-politico”, i lavori “talora animati da intenti revisionistici”, “senza la necessaria obiettività (e si ha riguardo alla tragica vicenda delle Foìbe, alla vicenda storica della Repubblica turco-cipriota, alle vicende concernenti la Repubblica Sociale Italiana, all’irredentismo, etc.)”, “in molti degli scritti dì taglio più specificamente giuridico-internazionalistico” emerge “la passione politica degli autori” a discapito di una più compiuta sottoposizione ad analisi maggiormente rigorose, “ancorché critiche”, dei problemi oggetto di trattazione, la rivista avrebbe un “taglio militante” con “attacchi violenti e sbrigativi”.
Il giudizio minerebbe il progetto culturale della Rivista e anche il suo orientamento ideologico, motivando il giudizio negativo per motivi politici, in violazione della legge n. 240 del 2010 e del D.M. n. 76 del 2012. In tal modo l’ANVUR avrebbe violato la libertà di pensiero, di opinione e di ricerca scientifica.
Il Gruppo di lavoro censura un articolo del Prof. [#OMISSIS#] (lo Status giuridico di combattenti legittimi dei militari delle Forze Armate della Repubblica Sociale Italiana, pag. 142 ss. del numero 42/2012 della Rivista), sostenendo che sarebbe “acriticamente elogiativo della Repubblica Sociale Italiana e sprezzante nei confronti del nemico anglo-americano”.
L’istruttoria alla quale la rivista della Cooperazione giuridica internazionale sarebbe difforme rispetto a quella a cui sono state sottoposte le altre Riviste collocate in “fascia A”, per le quali non si è mai effettuato alcun riscontro della loro presenza in Biblioteche straniere.
L’ANVUR avrebbe confrontato solo altre quattro riviste (rispetto alle altre 36 di ius 13 e di ius 14) collocate in “fascia A”, senza alcuna possibilità di verificare l’esattezza del dati riferiti nelle varie Tabelle per quanto riguarda le sole quattro riviste considerate ai fini del confronto.
Le altre riviste collocate in fascia A non sarebbero state oggetto della stessa analisi dei contenuti interni, come per la Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, né sarebbero stati applicati i criteri indicati nel D.M. n. 76 del 2012 e nelle varie deliberazioni adottate dall’ANVUR.
Sarebbero state collocate in “fascia A” riviste in formato elettronico (ad esempio Federalismidt) che non sarebbero presenti in banche dati nazionali o internazionali e che, per tale ragione, non potrebbero essere valutate secondo gli stessi criteri adottati dall’ANVUR.
In conclusione le valutazioni degli esperti dell’ANVUR si fonderebbero su opinioni soggettive.
L’affermazione secondo cui “gli Autori che vi pubblicano sono, in larga maggioranza, riconducibili all’ambito accademico della Direzione della Rivista” sarebbe smentita dalla seconda pagina di copertina e dagli indici completi dei 43 numeri della Rivista pubblicati.
Tra gli autori figurerebbero stimati docenti, di diversa estrazione politica e culturale.
Quanto al prestigio della casa editrice, la rivista ora sarebbe edita dalla casa editrice Aracne di Roma, che avrebbe vocazione giuridica e, in particolare, giusinternazionalistica.
Quanto all’affermazione di pag. 8 della relazione di accompagnamento dell’istruttoria, secondo cui “in qualche contributo si notano peraltro errori di scrittura che rivelano una scarsa attenzione degli stessi Autori o, quantomeno, dei Redattori (ad. es, di [#OMISSIS#] Valle nel fascicolo n. 42 del 2012, contiene molte. citazioni erronee in lingua tedesca, dal che si ricava che l’Autore vanta conoscenze che non ha)” è allegata la dichiarazione della Dott.ssa Lene Paust, attestante la correttezza delle parole in lingua tedesca presenti nell’articolo di [#OMISSIS#] Della Valle.
In conformità al D.M. 76 del 2012, la rivista avrebbe un comitato di revisori e sarebbe sufficientemente diffusa, come risulterebbe dai circa 300 abbonamenti (più o meno 150 nazionali e 150 esteri) “nelle comunità degli studiosi del settore”.
Quanto all’attendibilità delle “società scientifiche” a cui il gruppo di lavoro si è rivolto per il riesame della classificazione: la SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale) e la SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato) non avrebbero fornito alcun parere ma solo elenchi relativi alle Riviste da collocare nella fascia “A”, senza formulare alcun parere.
Quanto alla sua diffusione, la rivista in questione sarebbe presente in più di 100 Biblioteche italiane, come risulterebbe anche dalla banca dati ANCP utilizzata dall’ANVUR.
Per quanto concerne le Biblioteche straniere l’ANVUR ha fatto ricorso ad un metodo incerto come quello “a campione”.
Quanto alla Tabella 1 di valutazione, che riguarda le pubblicazioni sulle riviste di fascia A, sulla rivista in questione avrebbero scritto 145 studiosi “strutturati negli atenei italiani” (41 dai 1999 al 2001 e 104 dal 2002 al 2013), come si evincerebbe dalle copie degli indici di tutti i numeri finora editi che riportano le qualifiche degli autori.
Con riferimento alla Tabella 3, relativa alla presenza della Rivista in Biblioteche straniere l’ANVUR il gruppo di lavoro avrebbe comparato la rivista in questione con 5 di quelle che già figurano in fascia “A”, omettendo il confronto con le altre 36 presenti in fascia “A”.
La rivista sarebbe presente nelle seguenti biblioteche straniere: Biblioteca della Corte di Giustizia del Lussemburgo (abbonamento in corso ancora nell’anno 2012: Cour de Justice des Communautes Europeennes Biblioteque TB/01 LB 0046); Biblioteque Universitaire – Section Droit – Université de Poitiers – Francia (abbonamento in corso ancora nell’anno 2012) ; MCGILL University – Nahum Gelber’ Law Library – Montreal Canada (abbonamento in corso ancora nell’anno 2012); Parlamento Europeo (abbonamento in corso ancora nell’anno 2012: European Parliament – The Library Serials Sector – ASP 05D145 – Bruxelles – Belgio); Biblioteca Nazionale dei Portogallo; Harvard Law School Library; N.Y. Columbia University; Bibliothèque Nationale de France; Biblioteca Nazionale del Portogallo; Allied Joint Forces Command, di Napoli; Yale Law Library; Biblioteca del Congresso, Washington; Staatsbibliothek zu Berlin (Biblioteca Statale di Berlino).
Analoghi vizi conterrebbe la Tabella 4.
Quanto alla Tabella n. 5, che riguarda le Biblioteche universitarie italiane e le Biblioteche delle principali Istituzioni statali italiane, la rivista in questione sarebbe presente in 35 Biblioteche universitarie e in 5 Biblioteche di Istituzioni statali, con esclusione del Consiglio di Stato dove pure sono assenti altre 4 Riviste considerate nella tabella in questione.
Essa quindi prevarrebbe sulla Rivista “Diritti umani e diritto internazionale” (in fascia “A”), peraltro il comitato di esperti avrebbe tenuto conto solo di 6 “Istituzioni statali”, trascurando altre come le Biblioteche delle Presidenze e dei Consigli Regionali dove la Rivista in questione è presente, la Biblioteca del CNEL, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il CNR, il CNEL, il Parlamento, la Biblioteca Giuridica Centrale, numerosi Ministeri, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sedi Roma, Bologna, Caserta, Reggio Calabria, Acireale), l’Istituto Superiore di Polizia a Roma, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Ministero dell’Interno.
Quanto ai dati “tabellari” il comitato avrebbe considerato la diffusione in paesi come il Canada, Sud Africa, Svizzera, Belgio, Portogallo, Romania, quelli del Continente Centro-Sud Americano, la Federazione di Russia, mentre la rivista in questione sarebbe presente in biblioteche pubbliche di nazione diverse da quelle indicate.
Gli autori che hanno pubblicato sulla rivista sarebbero 145 (41 dal 1999 al 2001 e 104 dal 2002 al 2013, il che evidenzierebbe l’assenza dell’ambito ristretto di autori indicato dal Comitato di esperti.
La circostanza ritenuta negativa da parte del comitato di esperti, secondo cui “la Rivista ospita numerosi contributi di giovani studiosi (semplici laureati, cultori della materia, dottori di ricerca) pur valorosi…” costituirebbe invece un dato positivo, che dimostrerebbe la assenza di discriminazione per rango universitario e di opinione.
Con ordinanza collegiale n. 2059, all’esito della udienza pubblica del 18.12.2013, sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’Amministrazione ha adempiuto con nota deposita l’11.11.2013.
All’udienza del 18 giugno 2014, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’impugnativa ha ad oggetto l’esclusione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale dalla lista delle Riviste di classe “A” per i settori concorsuali 12/E1 e 12/E2 del macrosettore concorsuale dell’Area 12 (Scienze giuridiche).
In primo luogo, dato il sopravvenire, nelle more della decisione del ricorso introduttivo, dell’ulteriore determinazione con la quale l’ANVUR, sulla base delle osservazioni formulate nell’ordinanza cautelare n. 730/2013, ha riesaminato le caratteristiche della Rivista, istituendo un apposito comitato di esperti, ed ha escluso nuovamente la rivista dall’elenco delle riviste di fascia “A”, impugnato con i motivi aggiunti depositati il 13.4.2013, occorre dichiarare il sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso introduttivo.
Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, allorquando l’Amministrazione, sulla scorta di un supplemento istruttorio e di una nuova motivazione, mostri di voler confermare le determinazioni assunte con un atto precedente, il conseguente provvedimento avrà valore di atto di conferma e non di atto meramente confermativo. Pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto contro un atto che, in pendenza del processo, sia stato sostituito da un altro non meramente confermativo dell’atto impugnato.
Orbene nel caso in esame, con l’ordinanza cautelare n. 730/2013, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti, contestando l’adeguatezza delle argomentazioni poste a sostegno della mancata classificazione della Rivista della Cooperazione giuridica internazionale tra le riviste di fascia “A”.
In proposito non vi sono dubbi che la nuova determinazione assunta dall’ANVUR integri, sul piano degli effetti giuridici, una fattispecie provvedimentale pienamente rilevante.
Pertanto, secondo le regole generali, l’emanazione dell’ulteriore provvedimento con cui l’Amministrazione ha confermato la sostanza della determinazione assunta in precedenza attraverso un rinnovato iter istruttorio e logico determina il sopravvenire del difetto di interesse della ricorrente sul ricorso introduttivo, in quanto la pretesa fatta valere dai ricorrenti viene a spostarsi sugli atti della rinnovata procedura di riesame della rivista impugnato con i motivi aggiunti.
Può passarsi, quindi, immediatamente all’esame dei motivi aggiunti depositati il 13.4.2013, con i quali i ricorrenti sostengono che la nuova valutazione della rivista sarebbe viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.
Al fine di verificare la fondatezza dell’articolata tesi sostenuta dai ricorrenti occorre muovere dal quadro normativo di riferimento.
L’art. 16, commi 3, lett. a) della legge n. 240 del 30.12.2010 e gli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del d.P.R. 222/2011 stabilisce che l’abilitazione scientifica venga attribuita “con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”, sulla base di quanto specificato da successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 2.
L’art. 4 del d.P.R. 222/2011 con cui è stato approvato il regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, ai sensi del sopra indicato art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce che “il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l’ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita’ delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all’articolo 8, comma 4…”.
L’art. 6, commi 4 e 5, del predetto d.P.R. 222/2011 stabilisce che coloro che intendono far parte della commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia sono selezionati sulla base di criteri e parametri di qualificazione scientifica coerenti con quelle richieste candidati al abilitazione per la prima fascia del relativo settore concorsuale dell’accertamento di tale qualificazione effettuata dall’Anvur che si avvale, per i settori concorsuali in questione degli indicatori di cui all’allegato B del punto 6, del D.M. 76/2012.
Tale disposizione prevede che:
“Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
a) il numero di libri nonché il numero di articoli su rivista e di capitoli su libro dotati di ISSN pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. Per questi indicatori la normalizzazione per l’età accademica interviene soltanto nel caso in cui questa sia inferiore a dieci anni;
b) il numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A di cui al numero 2, pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del
Regolamento, normalizzato per l’età accademica”.
Il punto del 2 del medesimo allegato B stabilisce, inoltre, che:
“Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1 l’ANVUR, anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e delle società scientifiche nazionali, effettua una suddivisione delle riviste su cui hanno pubblicato gli studiosi italiani in tre classi di merito:
a) le riviste di classe A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali;
b) le riviste di classe B sono quelle, dotate di ISSN, che godono di buona reputazione presso la comunità scientifica di riferimento e hanno diffusione almeno nazionale;
c) tutte le altre riviste scientifiche appartengono alla classe C”.
Ciò premesso le censure mosse dai ricorrenti meritano di essere condivise posto che gli elementi introdotto nel giudizio, volti ad dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal richiamato punto 2 dell’allegato B al D.M. 76/2012, evidenziano il dedotto difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per disparità di trattamento della nuova valutazione disposta dall’Anvur in ottemperanza della decisione cautelare n. 730/2013.
In primo luogo non è contestato che la rivista della cooperazione giuridica internazionale è dotata di ISSN.
Per quanto concerne il riconoscimento della eccellenza a livello internazionale, si tratta all’evidenza di un requisito che rientra nel merito delle valutazioni compiute dalle commissioni di esperti chiamate a classificare le riviste giuridiche, tuttavia la disposizione individua specifici elementi di cui gli stessi esperti devono tener conto ai fini delle loro valutazioni.
Si tratta di parametri ben individuati che costituiscono una sorta di percorso obbligato da cui non è possibile prescindere ai fini del giudizio in ordine all’eccellenza internazionale della rivista.
Nel caso di specie la rinnovata valutazione non sfugge alle pertinenti censure sollevate dai ricorrenti in ordine ai parametri indicati per valutare l’eccellenza della rivista: rigore delle procedure di revisione, diffusione, stima e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche dati nazionali e internazionali.
Ed invero, in ordine alla presenza sulla rivista della Cooperazione giuridica internazionale presso biblioteche straniere l’Anvur ha inteso svolgere un’indagine “a campione” sulla diffusione della rivista, facendo riferimento alle biblioteche di istituti di eccellenza di alcuni paesi di cultura giuridica affine sia di civil law, sia di common law,confrontando poi la rivista in questione con altre 4 pubblicazioni italiane del settore 12/E1 – diritto internazionale e dell’Unione Europea.
La relazione (al fine di verificare la presenza nelle biblioteche giuridiche straniere) prende in considerazione, quindi, solo alcune nazioni come la Francia, la [#OMISSIS#], la Spagna, la Gran Bretagna e gli USA, senza chiarire tuttavia le ragioni per cui la presenza della rivista giuridica internazionale nelle biblioteche indicate dai ricorrenti (Cour de Justice des Communautes Europeennes Biblioteque (TB/01 LB 0046), Biblioteque Universitaire – Section Drolt – Université de Poitiers – Francia, MCGILL University – Nahum Gelber’ Law Library – Montreal Canada, Parlamento Europeo, European Parliament – The Library Serials Sector – ASP 05D145 – Bruxelles – Belgio, Biblioteca Nazionale dei Portogallo, Harvard Law School Library, N.Y. Columbia University, Bibliothèque Nationale de France; Biblioteca Nazionale del Portogallo; Allied Joint Forces Command, di Napoli; Yale Law Library; Biblioteca del Congresso, Washington; Staatsbibliothek zu Berlin – Biblioteca Statale di Berlino) sia in paesi di civil law che dicommon law, non possa essere considerata sufficiente ai fini della valutazione di eccellenza.
Né il comitato di esperti ha considerato la adeguata diffusione della rivista presso le biblioteche italiane, come risulta anche dalla banca dati ANCP utilizzata dall’ANVUR, che costituisce una delle “maggiori banche dati nazionali” richiamate dal punto dell’allegato B al D.M. 76/2012.
Al riguardo, in primo luogo il comitato di esperti ha preso in considerazione 6 “istituzioni statali”, nelle quali peraltro la rivista è presente in ben 5 su 6, come la maggior parte delle altre riviste individuate ai fini del confronto.
In secondo luogo la rivista della cooperazione giuridica ha evidenziato di essere presente, oltre che in