Decreto ministeriale 1 luglio 2011, n. 276 - Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 29, comma 7, della Legge 240/2010

Data Documento: 2011-07-01
Area: Normativa
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Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO MINISTERIALE 1 luglio 2011, n. 276
Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione [#OMISSIS#] o dal MIUR di cui all’art. 29, comma 7 della Legge 240/2010.

(Pubb. in Gazz. Uff. 3 novembre 2011, n. 256)

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 16 [#OMISSIS#] 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e, in particolare, l’articolo 1, comma 9, come modificato dall’articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, l’articolo 29, comma 7, che, modificando il predetto articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il [#OMISSIS#] universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione [#OMISSIS#] o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte delle università;
VISTO altresì, l’articolo 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale a decorrere dall’entrata in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO l’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed i relativi provvedimenti attuativi;
VISTO l’articolo 1, commi 870, 871, 872 e 874 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento [#OMISSIS#] e del [#OMISSIS#] del 18 dicembre 2006, concernente il VII programma quadro della Comunità [#OMISSIS#] per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);
Acquisito il parere del [#OMISSIS#] universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 20 [#OMISSIS#] 2011,
Acquisito il parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso [#OMISSIS#] riunione del 9 [#OMISSIS#] 2011;
Considerata l’opportunità di identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al predetto articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, al [#OMISSIS#] di assicurare un’applicazione di tale disposizione coerente con la ratio dell’istituto della chiamata diretta, tenendo conto di quelli nei quali il ruolo del coordinatore sia particolarmente significativo ed identificabile e che, avendo [#OMISSIS#] durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;
Considerata l’opportunità di valutare, ai fini della chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, i programmi di ricerca di alta qualificazione che abbiano superato con esito positivo almeno la [#OMISSIS#] valutazione in itinere, ove prescritta;
RITENUTO peraltro che, per alcuni programmi di ricerca di alta qualificazione considerati particolarmente prestigiosi nell’ambito della comunità scientifica, si può prescindere anche dal superamento della [#OMISSIS#] valutazione prescritta;

DECRETA:

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione [#OMISSIS#] (UE) o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell’articolo 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010.

Art. 2
(Durata dei programmi di ricerca
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’articolo 1 devono avere [#OMISSIS#] durata almeno triennale e non devono essersi conclusi, al momento della proposta di chiamata ai sensi dell’articolo 1, da più di tre anni.
2. [#OMISSIS#] restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, ai fini del presente decreto, le procedure di chiamata di cui all’articolo 1 possono essere avviate dalle università soltanto dopo la [#OMISSIS#] valutazione favorevole prevista dai programmi di alta qualificazione di cui allo stesso articolo 1.

Art. 3
(Programmi di ricerca finanziati dal MIUR)
1.    I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1 sono:
a)    quelli finanziati dal Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) e denominati “IDEAS” (starting independent researcher grant), nell’ambito dei quali il ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, [#OMISSIS#] b), della legge n. 240 del 2010;
b)    quelli finanziati dal FIRB e denominati “Futuro in ricerca”, nell’ambito dei quali sono previste tre linee di intervento:
– linea 1 e 2: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, [#OMISSIS#] a), della legge n. 240 del 2010;
– linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, [#OMISSIS#] b), della legge n. 240 del 2010.

Art. 4
(Programmi di ricerca finanziati dall’UE)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall’UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell’articolo 1, sono nell’ambito del VII programma quadro della Comunità [#OMISSIS#] per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):
a) il programma “Cooperazione” (ricerca collaborativa di base o applicata, svolta da un consorzio composto da diversi partners o beneficiari) nell’ambito del quale il ruolo di coordinatore può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di [#OMISSIS#] rilevanza può essere valutata anche l’ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario;
b) il programma “Idee” (ricerca di frontiera e ricerca di base) nell’ambito del quale:
– il ruolo di “principal investigator” (starting grant) può essere considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, [#OMISSIS#] b), della legge n. 240 del 2010; nel caso di progetti di [#OMISSIS#] rilevanza, può essere valutata anche l’ipotesi di equipollenza con la posizione di professore associato;
– il ruolo di “principal investigator” (advanced grant) può essere considerato equipollente alla posizione di professore associato; nel caso di progetti di [#OMISSIS#] rilevanza, può essere valutata anche l’ipotesi di equipollenza con la posizione di professore ordinario.
2. Nel caso dei programmi di cui al comma 1, la procedura di chiamata di cui all’articolo 1 può essere avviata dall’università anche precedentemente alla [#OMISSIS#] valutazione prevista. Nell’ipotesi di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, [#OMISSIS#] b) della legge n. 240 del 2010, dell’esito della valutazione si tiene conto ai fini della valutazione prevista dall’articolo 24, comma 5, della legge stessa.

Art. 5
(Integrazione e revisione della disciplina)
Resta [#OMISSIS#] la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all’articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all’identificazione di programmi di ricerca europei.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei [#OMISSIS#] e pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica [#OMISSIS#].
[#OMISSIS#], 1 luglio 2011

Il Ministro
[#OMISSIS#] Gelmini