DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232
Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 9 febbraio 2012, n. 33).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario;
Visto in particolare l’articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l’adozione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;
Visto altresi’ l’articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l’adozione di un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 1, comma 9;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l’articolo 17, comma 125;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37;
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l’articolo 8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche’ della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
ARTICOLO N.1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia’ in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche’ il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari gia’ in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtu’ di quanto previsto ai sensi dell’articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all’esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all’entrata in vigore della medesima legge;
c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;
d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b);
e) per “Legge”, la legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.2
Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente
1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e’ trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede di primo inquadramento nel nuovo regime e’ attribuito il trattamento stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e’ piu’ elevato di quello spettante nella nuova progressione triennale, come risultante dalle tabelle di cui all’allegato 1, al fine di assicurare l’invarianza complessiva della progressione, il relativo importo resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei due regimi.
Resta fermo quanto previsto in ordine all’assegno aggiuntivo dall’articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, e dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e in ordine all’indennita’ integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.
3. L’attribuzione delle classi stipendiali successive e’ subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del predetto periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell’articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.
5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi a quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’inquadramento nel nuovo regime avviene con le modalita’ di cui al comma 2. Per l’attribuzione delle classe stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della Legge.
ARTICOLO N.3
Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), e’ abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori e’ altresi’ abolita la ricostruzione di carriera prevista dall’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’attribuzione della nuova classe stipendiale e’ subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 14, della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai professori nominati in ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell’articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della Legge.
5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia, qualora il trattamento stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore a quello iniziale della nuova qualifica, la differenza e’ conservata con assegno ad personam, non rivalutabile, riassorbibile con la successiva progressione economica.
6. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e’ corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
ARTICOLO N.4
Opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente
1. I professori di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono optare per il regime di cui all’articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’opzione puo’ essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui e’ maturato il diritto all’attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell’articolo 2. A coloro che hanno esercitato l’opzione e’ attribuito il trattamento economico secondo la tabella di cui all’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e’ attribuita ai sensi dell’articolo 2 la classe 0 o 1, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda fascia ai quali e’ attribuita la classe 0 ai sensi dell’articolo 2, l’opzione per la classe 0 del nuovo regime, eventualmente esercitata nel medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a decorrere dal passaggio in classe 1 del regime di appartenenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di prima e seconda fascia di cui all’articolo 2, comma 4, l’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l’inquadramento nella classe della progressione biennale spettante all’esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L’opzione e’ esercitata entro il termine di tre mesi dalla data dell’inquadramento nella classe triennale spettante ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5. Per i professori ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i professori associati inquadrati nella classe 0, ai sensi dell’articolo 2, l’effetto dell’opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al periodo precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e quarto periodo del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ ai professori di cui all’articolo 2, comma 6.
ARTICOLO N.5
Norma finale
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO N. 1: Tabelle di corrispondenza (art. 2, comma 1)