TAR Marche, Ancona, Sez. I, 18 giugno 2014, n. 615

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione-

Data Documento: 2014-06-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso in cui la Commissione, nel predeterminare i criteri cui attenersi nella valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni presentati dei candidati, stabilisca che la valutazione di ciascun elemento debba essere effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, è da ritenersi affetta da carenza motivazionale una valutazione che, anziché essere analitica, sia estremamente sintetica e svolta anche attraverso accorpamenti descrittivi e quantitativi poi ritenuti valutabili ai fini comparativi. Sotto il profilo quantitativo, poi, non può certo considerarsi un valore utile il solo numero di pubblicazioni presentate, essendo al contrario necessario entrare nel merito dei relativi contenuti attraverso una pesatura.

Contenuto sentenza

N. 00615/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2013, proposto da: 
[#OMISSIS#] Stizza, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Acquarone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Galvani, con domicilio eletto presso Avv. [#OMISSIS#] Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156; 
contro
Università degli Studi di Macerata, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Nucera, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Toscano, [#OMISSIS#] Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. [#OMISSIS#] Discepolo in Ancona, via [#OMISSIS#], 99;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
– del D.R. n. 398, prot. 4991 del 26.7.2013, recante “Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/ 12 – Diritto tributario, presso il Dipartimento di giurisprudenza (ex facoltà di giurisprudenza)”;
– degli atti connessi del procedimento indicati in ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Macerata e di [#OMISSIS#] Nucera;
Visto il ricorso incidentale proposto da [#OMISSIS#] Nucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio vengono impugnati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare IUS/12 – Diritto Tributario), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, che si concludeva con la vincita della controinteressata Dott.ssa Nucera.
Quest’ultima, oltre a resistere al ricorso, propone ricorso incidentale per contestare gli atti della procedura nella parte in cui sarebbe stata penalizzata nonostante il risultato finale ad essa favorevole e oggetto di contestazione da parte del Dott. Stizza ricorrente principale.
Si è inoltre costituita l’Università degli Studi di Macerata per contestare, nel merito, le deduzioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, chiedendone il rigetto.
2. Risulta opportuno prendere le mosse dal primo motivo di doglianza, contenuto nel ricorso incidentale, con cui si deduce violazione di legge, del bando di concorso nonché eccesso di potere sotto svariati profili, poiché la Dott.ssa Nucera avrebbe dovuto essere dichiarata vincitrice del concorso all’esito della prima valutazione conclusiva avvenuta in data 3.6.2013 (IX riunione della Commissione).
A giudizio del Collegio risulta irrilevante, per quanto concerne i primi tre motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio (in parte fondati come si vedrà di seguito), il momento in cui la Dott.ssa Nucera sia stata dichiarata vincitrice del concorso (cioè all’esito della IX riunione o, come effettivamente avvenuto, nella riunione successiva – la X del giorno 9.7.2913 – per effetto del mutamento di opinione da parte del Prof. Picciaredda).
I primi tre motivi, dedotti dal Dott. Stizza, si rivolgono, infatti, contro l’intera procedura, incluso il IX verbale che subisce e soffre i medesimi vizi dei verbali precedenti (con particolare riferimento a quelli che colpiscono la V riunione in data 8.5.2013).
Il motivo in esame potrebbe, semmai, assumere rilevanza riguardo al quarto e ultimo motivo dedotto dal Dott. Stizza, volto a contestare le risultanze della X riunione, con particolare riferimento al giudizio espresso dal Prof. Picciaredda. Questo profilo sarà tuttavia esaminato in tale sede.
3. Vengono quindi esaminati i primi tre motivi di cui al ricorso introduttivo.
3.1 Con la prima censura viene dedotta violazione dell’art. 3 commi 3 e 17 del DPR n. 117/2000, dell’art. 1 comma 5 del DL n. 180/2008, nonché eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto il Prof. Miccinesi (in qualità di componente interno) veniva individuato tramite sorteggio anziché essere designato dal Consiglio di Dipartimento come precedentemente avvenuto per il Prof. [#OMISSIS#] (sostituito dal Prof. Miccinesi a seguito di dimissioni).
La censura va disattesa.
Sul punto il Collegio osserva che non emergono elementi per ritenere, nel caso in esame, che lo strumento del sorteggio risulti incompatibile con la normativa invocata dal ricorrente.
Al riguardo va rilevato (cfr. verbale Consiglio di Dipartimento del giorno 24.10.2012):
– che la decisione di procedere al sorteggio veniva adottata a larghissima maggioranza (61 voti a favore, 1 voto contrario e 1 astenuto), stanti le evidenti difficoltà nel formare una maggioranza su specifici nominativi proposti al Consiglio;
– che, dopo il sorteggio, il Consiglio ha comunque espresso un’autonoma valutazione sull’idoneità del nominativo sorteggiato, il che rappresenta la vera e propria designazione, indipendentemente dal sistema attraverso cui l’organo collegiale sia stato chiamato ad esprimere la propria opinione sul nominativo specifico (proposto o sorteggiato che fosse).
3.2 Attraverso il primo motivo viene inoltre dedotto eccesso di potere sotto svariati profili, stante l’assenza di criteri e modalità predeterminate per rendere trasparenti e verificabili le operazioni di sorteggio.
Anche tale profilo va disatteso.
Al riguardo va osservato che le operazioni di sorteggio sono state svolte direttamente in seno al Consiglio (quindi alla presenza di tutti i consiglieri), le cui operazioni risultano essere state descritte nel citato verbale del 24.10.2012.
A giudizio del Collegio non emergono elementi per ritenere che il criterio utilizzato (ancorché non predeterminato), ovvero quello dell’estrazione, da una busta, di un numero associato ai nominativi indicati in un elenco previamente approvato dallo stesso Consiglio, possa ritenersi poco trasparente o poco verificabile (salvo voler accusare di brogli l’intero organo collegiale, in cui erano comunque presenti due consiglieri dissenzienti; circostanza tuttavia non dedotta in questa sede).
3.3 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 117/2000 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, relativamente alla decisione del Rettore (di cui al Decreto 1.7.2013 n. 366) di rimettere gli atti alla Commissione per ripetere la valutazione che si era conclusa (all’esito della IX riunione) senza l’individuazione di un candidato prevalente.
La censura non può trovare condivisione.
Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il Rettore ha individuato specifici profili di irregolarità, rilevando (a suo parere) incoerenza tra i giudizi collegiali formulati nel corso della procedura e la valutazione comparativa finale.
Ciò, ovviamente, ai soli fini di legittimare il potere di riesame, il che non significa che la commissione avesse poi dovuto necessariamente condividere i rilievi del Rettore.
Peraltro va osservato che la procedura si era conclusa senza esito, e ciò pare costituisca ulteriore legittima ragione per sollecitare un possibile ripensamento della Commissione; passaggio indubbiamente coerente con l’interesse pubblico alla sollecita copertura del posto.
3.4 Con il terzo motivo viene dedotta violazione degli artt. 1, 2 e 3 del DM n. 89/2009, dell’art. 8 del Bando di concorso, dei criteri predeterminati dalla Commissione nella I riunione del 20.3.2013, nonché eccesso di potere per illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare il ricorrente deduce che la valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni non è avvenuta in maniera analitica e con specifica motivazione in relazione a ciascuno di essi. Deduce, inoltre, l’omessa valutazione (ritenuta illegittima e immotivata) di alcuni titoli e pubblicazione in suo favore. Deduce, infine, disparità di trattamento ed erronea valutazione di alcuni elementi prodotti dalla controinteressata, oltre ad incongruenze complessive tra le valutazioni e le conclusioni.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Nella prima riunione del giorno 20.3.2013, la Commissione predeterminava i criteri cui attenersi nella valutazione comparativa dei candidati; criteri che riprendono quelli indicati all’art. 8 del Bando che, a sua volta, recepisce i criteri di cui al DM 28.7.2009.
Nelle quattro riunioni successive venivano quindi esaminati i curricula, i titoli e le pubblicazioni presentati dai candidati, il cui esito compare nel verbale della V riunione del giorno 8.5.2013 e, in particolare, nelle allegate schede (una per ciascun candidato) che sintetizzano gli elementi valutati (tratti dal curriculum, dai lavori scientifici o da altri titoli) e che si concludono con l’esposizione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale.
A giudizio del Collegio questa fase non può tuttavia considerarsi rispettosa dei criteri di valutazione e dell’obbligo motivazionale che incombeva sulla Commissione.
I criteri adottati dalla stessa Commissione stabilivano quanto segue: “La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificatamente la significatività che esso assume alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”. Prevedevano, inoltre, una valutazione analitica dei titoli e criteri per la valutazione delle pubblicazioni (cfr. I verbale del 20.3.2013).
Dall’esame delle schede di ciascun candidato non è dato innanzitutto comprendere come sia avvenuto l’esame di ciascun elemento (rilevabile dai dati curriculari, pubblicazioni o altri titoli), ai fini della relativa ammissibilità o inammissibilità (totale o parziale), poiché ritenuta coerente o incoerente (totalmente o parzialmente) con il settore scientifico disciplinare in argomento. Tale decisione preliminare (o scrematura), da svolgere su ciascun titolo e pubblicazione, avrebbe poi dovuto essere adeguatamente motivata e circostanziata, ai fini della sua verificabilità.
La motivazione sugli elementi ritenuti significativi (totalmente o parzialmente), sconta infatti difetti motivazionali poiché estremamente sintetica (mentre per i titoli avrebbe dovuto essere analitica), svolta anche attraverso accorpamenti descrittivi di pubblicazioni da cui non è dato altresì comprendere i profili qualitativi e quantitativi poi ritenuti valutabili ai fini comparativi. Sotto il profilo quantitativo emerge esclusivamente il numero delle pubblicazioni presentate, che non può certo considerarsi un valore utile, dovendo invece entrare nel merito dei relativi contenuti attraverso una pesatura.
Giustamente, pertanto, sia il ricorrente principale che quella incidentale, lamentano difetto di motivazione sugli elementi (potenzialmente) utili che non sono stati invece presi in considerazione.
Anche i giudizi individuali soffrono di carenza motivazionale, oltre a presentarsi disomogenei e di non facile comprensione.
Per quanto concerne il Dott. Stizza, emerge un giudizio individuale circoscritto alle sole pubblicazioni (Proff. Messina e Picciaredda), senza alcun accenno ai titoli, che sembrano invece essere stati valutati dal Prof. Miccinesi al fine di rilevare continuità nella didattica, mancando tuttavia l’indicazione di elementi qualitativi e quantitativi di giudizio.
Per quanto concerne la Dott.ssa Nucera, il Prof. Messina si concentra quasi esclusivamente sulla monografia, con breve accenno ai lavori complessivamente considerati come minori. I Proff. Picciaredda e Miccinesi mostrano, invece, di aver preso in considerazione anche i titoli (senza tuttavia attribuire loro un valore qualitativo e quantitativo, come peraltro avvenuto riguardo ai giudizi sulle pubblicazioni).
Da ciò consegue l’obiettiva difficoltà (se non l’impossibilità) nel comprendere l’iter logico attraverso cui ciascun commissario ha quindi ritenuto di esprimere il proprio giudizio complessivo (sufficiente, più che sufficiente, buono, più che buono, ottimo), con conseguente obiettiva difficoltà (se non l’impossibilità) di verificare la coerenza logica con il giudizio complessivo espresso collegialmente su ciascun candidato.
Le risultanze della V riunione sono quindi illegittime per le ragioni sopra indicate, aventi carattere assorbente rispetto ad ulteriori profili di doglianza contenuti nel motivo in esame, e ciò si riflette sulle valutazioni comparative finali svolte nelle riunioni IX e X (peraltro anch’esse prive di adeguata motivazione riguardo alle ragioni per cui un candidato è stato ritenuto prevalente o non prevalente su un altro).
Per le medesime ragioni vanno altresì condivise le analoghe censure contenute nel secondo motivo di cui al ricorso incidentale della Dott.ssa Nucera, che va quindi accolto sotto tale profilo volto a contestare carenza di motivazione nella mancata valutazione di alcuni elementi a proprio favore.
3.5 Le illegittimità che colpiscono la X e ultima riunione assumono carattere assorbente rispetto all’ulteriore censura contenuta nel quarto motivo di gravame, rendendo così irrilevante il primo motivo di cui al ricorso incidentale.
4. Le spese di giudizio possono essere compensate considerata la particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo nonché il ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti..
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Aprile, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)