TAR Liguria, Genova, Sez. I, 28 luglio 2014, n. 1224

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Rapporto di collaborazione intellettuale commissario-candidato-Criteri valutazione

Data Documento: 2014-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, laddove il bando di concorso individui tra i criteri per la valutazione comparativa delle pubblicazioni la determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione, il predetto criterio deve costituire il presupposto per l’operatività degli altri criteri predeterminati posto che, in difetto di analitica individuazione dell’apporto di ciascun candidato, potrebbe essere attribuito un punteggio elevato per lavori in relazione ai quali l’apporto del candidato risulti del tutto trascurabile.

Contenuto sentenza

N. 01224/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] Menini, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rossi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Genova, via San [#OMISSIS#] 21; 
contro
Universita’ degli Studi di Genova, Commissione Procedura Valutazione dell’Universita’ di Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Bormioli, [#OMISSIS#] Sordini, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; 
per l’annullamento
del decreto rettorale del 15.10.2010 n. 941 che accerta la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, per settore scientifico disciplinare MED/08 Anatomia Patologica e dichiara vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; di tutti gli atti presupposti, ed in particolare la relazione della Commissione Giudicatrice, nonché quelli consequenziali anche se non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Genova e di Comm.Ne Procedura Valutazione dell’Universita’ di Genova e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Sordini, Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 dicembre 2010 all’Università di Genova e alla controinteressata e depositato il successivo 10 gennaio 2011 il sig. [#OMISSIS#] Menini, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art.1, comma 7, l. 1/09 e degli artt. 2 e 3 d.m. 89/09, eccesso di potere per sviamento, in quanto la commissione avrebbe dovuto attribuire ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche quantomeno lo stesso peso numerico complessivo laddove, invece, ai titoli sono stati attribuiti 60 punti mentre alle pubblicazioni scientifiche solo 40 punti; inoltre la Commissione ha attribuito ai titoli privilegiati lo stesso peso numerico complessivo che ha attribuito agli altri titoli e tutto ciò senza alcuna motivazione;
2) violazione del’art.1, comma 7, l. 1/09, in relazione all’art. 3 d.m. 89/09, eccesso di potere per sviamento, in quanto, pur avendo la controinteressata quattro pubblicazioni aventi come coautore il presidente della Commissione nulla è stato rilevato dagli altri componenti; inoltre non è stato indagato quale sia stato l’apporto individuale e specifico della controinteressata a tali lavori;
3) eccesso di potere per violazione del bando di concorso, difetto di motivazione, sviamento in quanto la commissione avrebbe utilizzato il criterio della coerenza per selezionare in modo mirato il punteggio da attribuire ai candidati e ciò sia con riguardo ai titoli (con particolare riferimento all’attività didattica, all’attività di assegnista e ai titoli preferenziali) sia con riferimento alle pubblicazioni;
4) eccesso di potere per violazione del d.m. n. 89/04, nonché erroneità dei presupposti, con particolare riferimento alla mancata considerazione di titoli presentati dal ricorrente.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e la controinteressata.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2014 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario.
Il ricorrente deduce quattro motivi i primi due finalizzati al rinnovo dell’intera procedura previa sanzione degli errori procedurali in cui sarebbe incorsa la commissione; gli ultimi due miranti a stigmatizzare erronee valutazioni delle singole specifiche posizioni del ricorrente e della contorinteressata.
Il primo motivo con cui si denuncia l’erronea ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni e tra titoli preferenziali e titoli ordinari è infondato.
Deve premettersi che in subiecta materia la Commissione gode di ampia discrezionalità non limitata in tal senso né dal d.m. 89/09, che nulla dice al riguardo, né dal bando di concorso che tale d.m. si limita a recepire. Infatti, né il d.m. 89/09 né il bando stabiliscono un criterio secondo il quale la Commissione dovrebbe ripartire il punteggio tra le due categorie: titoli e pubblicazioni. Ne consegue che la discrezionalità della Commissione non può essere sindacata se non secondo gli usuali parametri che regolano il sindacato sull’eccesso di potere. Nella specie ad escludere l’irragionevolezza della valutazione della commissione è sufficiente rilevare la stessa ripartizione dei punteggi secondo il rapporto 60/40 tra titoli e pubblicazioni. Tale rapporto esclude, stante il sostanziale equilibrio tra le due categorie, la ricorrenza di ipotesi sintomatiche dell’eccesso di potere.
Per quanto, invece, attiene alla ripartizione del punteggio tra i titoli preferenziali e titoli non preferenziali occorre rilevare come anche in questo caso la commissione si sia mossa nell’ambito della propria discrezionalità senza incorrere nell’eccesso di potere. Sul punto deve rilevarsi come la natura preferenziale di alcuni titoli imponga, in primo luogo, che a nessun titolo possa essere attribuito un punteggio più elevato di quello attribuito ai titoli preferenziali. Ciò, peraltro, non esclude che ad altri titoli possa essere attribuito lo stesso punteggio posto che in caso di parità dovrà essere il candidato in possesso di titolo preferenziale a prevalere. In secondo luogo e analogamente il complesso dei punti attribuiti ai titoli diversi da quelli preferenziali non potrà mai essere superiore a quello attribuito ai titoli preferenziali. Ma anche in questo caso non può essere ritenuta come frutto di eccesso di potere la scelta di attribuire lo stesso punteggio complessivo alle due categorie di titoli preferenziali e non, posto che comunque in caso di parità sarà il candidato che dispone dei titoli preferenziali, o che ne annovera un maggior numero nel proprio curriculum a prevalere.
Il motivo deve, pertanto, essere disatteso.
Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata analitica individuazione dell’apporto del singolo candidato nei lavori in collaborazione, è, invece, fondato.
L’articolo 8, comma 9, lett. b) del bando individua tra i criteri per la valutazione comparativa delle pubblicazioni anche la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione”.
Sul punto il Collegio rileva come in caso di lavori in collaborazione il suindicato criterio non possa essere considerato l’ultimo in ordine di importanza, costituendo, al contrario, il presupposto per l’operatività degli altri criteri posto che, in difetto di analitica individuazione dell’apporto di ciascuna candidato, potrebbe essere attribuito un punteggio elevato per lavori in relazione ai quali l’apporto del candidato risulti del tutto trascurabile.
Tale osservazione vale a confutare la giurisprudenza invocata dalla difesa dell’Università secondo cui i criteri in questione sarebbero espressi in ordine di importanza. Ciò potrà, forse, valere per gli altri non certo per quello di cui si tratta in questa sede.
La determinazione dell’apporto individuale deve, poi, essere analitica cioè dettagliata e precisa in modo da potere essere sindacata a posteriori.
Nella specie che tale criterio sia stato disatteso dalla Commissione è confermato dalla stessa difesa della contorinteressata la quale ammette che “anche nei confronti del dott. Menini la commissione giudicatrice ha omesso di valutare l’apporto individuale e specifico nella produzione delle pubblicazioni scientifiche presentate” (memoria 24 gennaio 2011pag. 10).
Nessun dubbio residua, pertanto, in ordine alla sussistenza della dedotta illegittimità.
Occorre, tuttavia, farsi carico della prova di resistenza.
La controinteressata sostiene che, poiché analoga illegittimità è stata perpetrata anche nei confronti del ricorrente, l’esclusione reciproca del punteggio attribuito per le pubblicazioni in collaborazione non comporterebbe l’alterazione del risultato finale ella competizione con conseguente difetto di interesse alla deduzione del motivo.
Simile modo di ragionare non appare persuasivo.
Deve, infatti, rilevarsi come l’analoga violazione che in ipotesi potesse ridondare a vantaggio della controinteressata avrebbe dovuta essere fatta valere con ricorso incidentale. Ricorso incidentale che pure è stato spiegato dalla controinteressata ma che non ha ad oggetto il profilo in esame .
Peraltro, allo stato, è impossibile fare previsioni sull’esito della valutazione dell’apporto individuale di ciascun candidato ai lavori in collaborazione, potendo lo stesso variare per ciascun diverso lavoro cui il candidato abbia partecipato.
Nel solo caso in cui, eliminando del tutto il punteggio, relativo alle pubblicazioni, attribuito alla controinteressata e lasciando, per contro, inalterato quello del ricorrente il ricorrente non sarebbe comunque rimasto vincitore è possibile correttamente escludere l’interesse alla deduzione del motivo.
Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie posto che la differenza di punteggio tra i due candidati è di 12 punti a fronte del punteggio massimo attribuibile alle pubblicazioni in 30 punti.
Pertanto potendo, in ipotesi, la valutazione dei lavori in collaborazione che estrinsecasse la individuazione dell’apporto individuale, condurre a ridimensionare il punteggio della contro interessata, non è possibile escludere la sussistenza di un interesse strumentale del ricorrente a simile valutazione.
I successivi motivi restano assorbiti
Da quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto con rinvio degli atti alla Commissione affinchè nella valutazione comparativa delle pubblicazioni individui e valuti l’apporto dei candidati nei lavori in collaborazione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Santo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Morbelli, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)