In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, la commissione giudicatrice non è condizionata, e coerentemente vincolata, all’suo dell’impact factor. Del resto lo stesso art. 3, comma 4, d.m. n. 89 del 2009 stabilisce che se ne faccia “anche” ricorso, e solo “nell’ambito dei settori scientifico disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale”. Ne consegue che, anche alla luce di detto decreto, esso costituisca parametro di giudizio non indispensabile (cfr. Cons. Stato, 11 febbraio 2013, n. 754).
Il fattore di impatto, quale elemento esterno e mediato di conoscenza e valutazione, estraneo a un giudizio qualitativo originato nella commissione, ha una funzione non risolutiva, ma semplicemente integrativa delle altre valutazioni, le quali sono quelle che formano il nucleo ineliminabile del giudizio e che permangono prioritarie ed essenziali al fine del vaglio concreto dei candidati da parte dell’apposita commissione giudicatrice. Ne viene che l’impact factor può essere uno dei criteri di valutazione, ma non certo il principale criterio CUI attenersi. Esso non espropria né condiziona in maniera determinante il giudizio finale sulla maturità scientifica dei candidati, che la commissione giudicatrice deve comunque formulare anche sulla base degli altri criteri selettivi.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 ottobre 2014, n. 2550
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valore criterio del c.d. impact factor
Data Documento: 2014-10-23
Area:
Giurisprudenza
Massima