TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 3 febbraio 2014, n. 364

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Composizione-Incompatibilità

Data Documento: 2014-02-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 51 c.p.c. enuclea una casistica di incompatibilità da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate.
L’incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressata.

Contenuto sentenza

N. 00364/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giovanni [#OMISSIS#], sito in Palermo nella via Libertà n°171; 
contro
l’UNIVERSITÀ degli STUDI di PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella Via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Papania e [#OMISSIS#] Ursi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo nella Via G. Arimondi n°2/Q; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n.4254 del 30/10/2012 di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n.1 posto di ricercatore universitario assegnato alla Facoltà di Scienze Motorie – S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale, in cui è stato dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– di tutti i verbali della procedura comparativa, ed in particolare dei verbali della I, II, II, IV e V riunione della commissione giudicatrice, rispettivamente del 09/02/2012, del 24-25-26-27/10/2012 e dei rispettivi allegati A, B e C nonché della Relazione finale e del relativo verbale del 27/10/2012;
– del verbale n.1 del 09/02/2012 della Commissione giudicatrice formata dal membro incompatibile poi dimessosi (verbale mai annullato in autotutela);
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
QUANTO AI MOTIVI AGGIUNTI
– del D.R. n.4272 del 31/01/2012 di nomina del controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale ricercatore presso la Facoltà di Scienze Motorie, settore scientifico disciplinare MED/01;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 27/12/2012 e depositato il 03/01/2013 il ricorrente ha esposto:
– di avere partecipato alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di n.1 posto di ricercatore universitario cofinanziato ai sensi del D.M. n.298 del 10/11/2008 e del D.M. n.212 del 24/11/2009 presso la Facoltà di Scienze Motorie – S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale, indetta con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n.3930 del 03/12/2010;
– che alla procedura hanno partecipato altri 7 candidati;
– che il Consiglio di Facoltà ha individuato quale componente interno della Commissione giudicatrice la Prof.ssa [#OMISSIS#] Colicchi, professore ordinario di Pedagogia Generale presso l’Università di Messina;
– che gli altri due componenti della Commissione giudicatrice venivano individuati nelle persone della Prof.ssa Franca Pinto (Università di Foggia) e del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (Università Roma Tre);
– che successivamente alla nomina dei due componenti esterni la Prof.ssa [#OMISSIS#] Colicchi rassegnava le proprie dimissioni;
– che il componente interno veniva quindi sostituito con il Prof. [#OMISSIS#] Licciardi, unico Professore Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale titolare del Dipartimento D.I.S.M.O.T. cui afferisce la procedura concorsuale;
– che in data 09/02/2012 si riuniva la Commissione giudicatrice che designava il Presidente nella persona della Prof.ssa Franca Pinto, il Segretario nella persona del Prof. [#OMISSIS#] Licciardi mentre il Prof. Franceso [#OMISSIS#] assumeva le funzioni di terzo componente; la Commissione procedeva a predeterminare i criteri e le modalità di valutazione dei candidati e procedeva all’apertura della busta contenente l’elenco dei candidati;
– che in tale frangente il prof. Licciardi rilevava una propria incompatibilità a giudicare nei confronti di un partecipante ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., in quanto tra i candidati vi era anche un proprio nipote (figlio della sorella) e pertanto la seduta veniva interrotta e gli atti trasmessi al Rettore;
– di avere, con raccomandata del 3/7/2012, manifestato al Rettore dubbi sulla legittimità della procedura concorsuale, e di avere finanche suggerito la possibilità di annullarla;
– che in data 9/7/2012 il Rettore nominava, in sostituzione del Prof. Licciardi, il Prof. Franco Blezza dell’Università degli Studi d’Annunzio di Chieti;
– che nella seconda riunione la Commissione così rinnovata si sarebbe limitata a “prendere atto della presenza del membro subentrante, che prende atto dei criteri e li approva, e dichiara la sua estraneità a problemi di incompatibilià”;
– che seguivano la III (del 24/10/2012), la IV (del 25/10/2012) e la V (del 26/10/2012) riunione della Commissione, nella quale ultima a maggioranza veniva individuato il candidato vincitore.
1.2. Il gravame è affidato a n. 8 motivi di ricorso.
1.3. In data 11/01/2013 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando atto di costituzione di mera forma.
1.4. In data 21/01/2013 si è costituito in giudizio il controinteressato, sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando fascicolo di parte contenente documenti e memoria difensiva con la quale ha chiesto respingersi il ricorso.
1.5. In data 01/02/2013 il ricorrente ha depositato in Segreteria il ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato, avverso il D.R. n.4272 del 31/10/2012 di nomina del controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale ricercatore della Facoltà di Scienze Motorie, settore scientifico disciplinare M-PED/01.
1.6. In data 05/02/2013 la difesa erariale ha depositato documenti.
1.7. In data 15/02/2013 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
1.8. In data 17/09/2013 anche la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto respingersi il ricorso.
1.9. Infine, data 02/10/2013, il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha depositato una memoria di replica.
1.10. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.97 Cost. e degli artt.51 e 52 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art.8 del bando approvato con D.R. n.3930 del 03/12/2010 successivamente modificato con D.R. n.141 del 13/01/2011; la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; lo sviamento dalla causa tipica.
Deduce il ricorrente che il procedimento di formazione della Commissione è stato caratterizzato da continue nomine di soggetti incompatibili per varie relazioni esistenti con gli stessi candidati; inoltre che la Commissione formata dai commissari Franca Pinto, Franco Blezza e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dopo le dimissioni del prof. Licciardi, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati.
Il motivo di ricorso è infondato.
L’esame del verbale n.1 del 09/02/2012 evidenzia che la Commissione, nel corso della prima seduta, ha correttamente proceduto a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, come stabilito dall’art.8 del bando e che soltanto dopo l’apertura della busta contenente l’elenco dei candidati ammessi il Prof. Licciardi ha constatato la propria incompatibilità a far parte della Commissione per la presenza di una propria nipote tra i candidati.
Dunque la Commissione, nella sua nuova composizione (prof. Blezza in sostituzione del dimissionario Licciardi), nel verbale della seconda seduta del 24/10/2012, ha dato atto che “il prof. Blezza, preso atto dei criteri, dichiara di concordare con quanto stabilito nella precedente seduta” e dunque che il medesimo ha condiviso e fatti propri i criteri già in precedenza determinati nella prima seduta, rendendo del tutto inutile discutere nuovamente sul punto come invece ritiene fosse necessario la difesa del ricorrente.
D’altra parte, alla medesima conclusione è giunto il Consiglio di Stato con riferimento a una procedura comparativa in stadio più avanzato di quella qui in esame e nella quale, peraltro, era stata sostituita l’intera Commissione “… la censura non merita condivisione atteso che l’adozione dei medesimi criteri valutativi già precedentemente esternati dal precedente organo tecnico ha reso evidentemente inutile l’incombente della ulteriore pubblicizzazione degli stessi, essendo i candidati ben edotti del contenuto specifico di quei criteri, già posti a base del percorso valutativo intrapreso e portato ad un avanzato stadio di attuazione dalla precedente commissione (essendo state portate a termine le operazioni di valutazione dei titoli in possesso dei candidati)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 30/07/2013, n.4016).
Sotto altro profilo la correttezza dell’operato della Commissione risulta evidente anche avuto riguardo al fatto che essendo ormai noti i nominativi dei candidati, un’eventuale rideterminazione dei criteri avrebbe, allora sì, inficiato la legittimità della procedura per violazione di principi di trasparenza e imparzialità, potendo essere gli stessi rideterminati in modo funzionale a favorire uno di essi. Né può dirsi che l’accettazione, da parte del Prof. Blezza, dei criteri precedentemente fissati dalla Commissione nella sua prima composizione, ove era presente il prof. Licciardi, abbia costituito l’escamotage per ratificare criteri favorevoli alla nipote di quest’ultimo, atteso che risulta dagli atti della procedura che la candidata in questione non si è nemmeno presentata a sostenere le prove.
Inconferenti, inoltre, appaiono le prospettazioni del ricorrente relative alla composizione della Commissione con riferimento al Prof. [#OMISSIS#] il quale:
– sarebbe il direttore, all’interno di una casa editrice romana, di una collana di studi nella quale sarebbero inseriti diversi testi presentati dal [#OMISSIS#];
– opererebbe in stretta collaborazione, da anni, con la Prof.ssa [#OMISSIS#] Marino la quale guiderebbe il gruppo di ricerca del quale fa parte il controinteressato [#OMISSIS#].
Le circostanze riferite dal ricorrente – in margine alle quali però non muove nessuna specifica censura – non integrano comunque alcuna delle cause di incompatibilità del Prof. [#OMISSIS#] di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., anche alla luce della interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr. ex multis Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sentenze 136/2013 e 145/2013, nonché giurisprudenza ivi richiamata; Tar Lazio sentenza n. 1117/2013).
Al riguardo occorre in primo luogo osservare che la norma che regola le incompatibilità tra cariche ed incarichi di funzionari pubblici nel nostro ordinamento è stabilita dagli articoli 51 e 52 c.p.c. espressamente richiamati dall’art. 11, comma 1 del Regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; l’art. 51 c.p.c. in particolare enuclea una casistica da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate. Nel caso in esame potrebbe ritenersi applicabile il comma 1, n. 5 che prevede il dovere di astensione quando il giudice – nel caso il professore incaricato della funzione di componente di Commissione – sia in atto curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre sia amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nella fattispecie in esame le due cause che darebbero origine alla soltanto suggerita incompatibilità del Prof. [#OMISSIS#] sarebbero quella di essere curatore di una collana di studi nella quale il candidato ha pubblicato alcuni testi, e di avere rapporti di collaborazione professionale con una terza persona la quale guiderebbe il gruppo si ricerca di cui fa parte il candidato, nessuna delle quali coincide con le ipotesi atte a dedurne la incompatibilità per come disciplinate dalle norme citate.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la “incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
Conclusivamente la censura, anche sotto tale profilo, si appalesa infondata.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 8 del bando della procedura di valutazione approvato con D.R. n.3930 del 03/12/2010 successivamente modificato con D.R. n.141 del 13/01/2011; dell’art.4 del D.P.R. n.117/200 e degli artt.2 e 3 del D.M. n.89/2009; la violazione e falsa applicazione dell’art.3 L.241/90 e dell’art.97 Cost; l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria; l’illogicità ed erroneità dei presupposti.
Lamenta il ricorrente che la procedura comparativa per cui è ricorso si è svolta dopo l’entrata in vigore del D.L. 180/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 9/1/2009 n.1, sicché essa avrebbe dovuto essere condotta sulla base dei parametri individuati dal D.M. 28/07/2009 n.89/2009, i quali avrebbero ormai valore obbligatorio e non meramente sussidiario.
Afferma, pertanto, il ricorrente, che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto valutare “la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la loro diffusione all’interno della comunità scientifica” avvalendosi anche dei seguenti indici: “numero totale delle citazioni: numero medio di citazioni per pubblicazione; impact factor totale; impact factor medio per pubblicazione; combinazione dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Il Collegio rileva che con un unico bando l’Università di Palermo ha messo a concorso n.1 posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze Motorie – S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia Generale e Sociale e altri n.53 posti di ricercatore universitario in svariati ambiti disciplinari e che per tale ragione il bando aveva previsto regole concorsuali generali e uniformi per tutte le discipline rinviando, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni dei candidati da parte delle rispettive Commissioni, ai criteri previsti dal D.M. n.89/2009.
Tuttavia, il Collegio rileva anche che l’art.8 del bando espressamente prevedeva che ai suddetti criteri si sarebbe fatto riferimento soltanto per quei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale.
Tale requisito, però, come sostenuto da entrambe le parti resistenti, non ricorre nel caso in esame atteso che esiste una sola rivista pedagogica, del settore M-PED/04, indicizzata, e per tale ragione non sono disponibili banche dati da cui attingere le informazioni necessarie per compiere le valutazioni in ordine al numero delle citazioni.
Il ricorrente, nella memoria di replica depositata il 02/10/2013, non ha contestato la circostanza (affermando l’esistenza di altre specifiche riviste) ma ha opinato che la Commissione avrebbe dovuto allora utilizzare l’unica rivista pedagogica del settore M-PED/04 ai fini del computo delle citazioni, mostrando però di confondere la rivista, esistente, con la banca dati in atto inesistente.
Il Collegio rileva altresì l’inconferenza, ai fini del decidere, delle argomentazioni del ricorrente incentrate sulle valutazioni dei (medesimi) titoli e delle (medesime) pubblicazioni presentati dal dott [#OMISSIS#] per come giudicate da altra Commissione di esame in altro ambito concorsuale, e ciò in disparte ogni considerazione in ordine al segno, negativo o positivo, che dette valutazioni assumono a seconda delle tesi difensive contrapposte.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei curricula presentati dai candidati per come operata dalla Commissione, che ritiene aver giudicato con superficialità e incompletezza; lamenta inoltre che la Commissione avrebbe preso in considerazione soltanto n.5 monografie rispetto alle n.6 presentate dal ricorrente medesimo.
Sul punto il Collegio rileva che correttamente la Commissione ha valutato soltanto la monografia intitolata “La Filoxenia e la ricerca dell’altro nell’Odissea, Palermo 2011” mentre non ha correttamente valutato la precedente versione della medesima monografia (recante il medesimo titolo), pubblicata nel 2005 perché ciò avrebbe costituito una duplicazione.
Relativamente alle altre censure mosse dal ricorrente con cui si lamenta la mancata specifica valutazione di ciascuna pubblicazione scientifica dei candidati, il Collegio osserva che neanche tale censura possa trovare accoglimento.
Dall’esame dei verbali delle operazioni compiute si ricava come la valutazione della commissione non abbia trascurato l’esame dei lavori scientifici dei candidati, alcuni dei quali vengono specificamente richiamati in quanto aventi una saliente connotazione. Non manca inoltre, per ciascun candidato, il giudizio sintetico sulla maturità scientifica desumibile dalle pubblicazioni prodotte agli atti della procedura comparativa.
Né rileva che dai verbali delle operazioni compiute non possa ricavarsi che la commissione d’esame abbia preso in specifica considerazione ciascuna pubblicazione scientifica riferibile ai candidati, come lamentato dal ricorrente. Per un verso, la necessaria sinteticità nella stesura dei verbali mal si concilia con un compiuto resoconto dei singoli giudizi manifestati dai commissari, singolarmente e collegialmente, all’indirizzo di ciascun lavoro offerto in visione dai candidati; per altro verso, gli ampi riferimenti, nei giudizi dei commissari, alle pubblicazioni ed al grado di evoluzione scientifica del percorso formativo dei candidati che dalle stesse è stato possibile desumere, rende ragione del fatto che le pubblicazioni scientifiche hanno rappresentato il nucleo valutativo principale nel giudizio individuale e collegiale dei commissari. A ciò si aggiunga che per ciascun candidato vengono espressamente citate le pubblicazioni che hanno maggiormente condizionato (in positivo o in negativo) le valutazioni complessive della commissione, a dimostrazione del fatto che lì dove il lavoro scientifico ha avuto un particolare significato nel percorso scientifico del candidato è stato espressamente citato (in tal senso Consiglio di Stato, sez. VI, 30/07/2013, n.4016).
2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art.8 del bando lamentando che il nominativo del vincitore non risulterebbe verbalizzato nel verbale n.5 del 26/10/2012. L’esame del verbale evidenzia invece come l’art.8 sia stato scrupolosamente osservato dalla Commisisone che “… sulla base della valutazione collegiale riportata per ciascun candidato, dopo approfondita discussione e ponderata valutazione comparativa ….. E’ dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avendo ottenuto la maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice”. La censura si appalesa dunque infondata.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la non correttezza e l’irrazionalità della valutazione compiuta dalla Commissione con riferimento ai curricula dei candidati Burgio e del controinteressato [#OMISSIS#].
Nel rilevare il difetto di interesse del ricorrente a censurare la valutazione del curriculum del candidato Burgio, non vincitore del concorso e pertanto non controinteressato, il Collegio rileva che la valutazione della Commissione è caratterizzata da discrezionalità come tale non sindacabile dal giudice amministrativo (TAR PUGLIA, Lecce, Sez. II , 7 novembre 2007 n.3737).
2.6. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art.4, comma 12, del D.P.R. n.117/2000, dell’art. 10 del D.P.R. n.220/2001 e dell’art.9 del bando con riferimento ai verbali della seconda, terza e quinta riunione della Commissione ove non vi sarebbe traccia del luogo di loro svolgimento e del contenuto delle discussioni.
La censura è palesemente infondata dal momento che l’esame dei suddetti verbali prodotti in giudizio dall’Amministrazione consente di verificare sia il luogo ove le riunioni si sono svolte, sia gli orari di inizio e di fine riunione, sia il contenuto delle medesime.
2.7. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la valutazione, in favore del dott. [#OMISSIS#], di una pubblicazione non ancora edita alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dal titolo “Generazioni precarie. Formazione e lavoro nella realtà dei call center”, Edizioni ETS”.
Il Collegio, in considerazione di quanto già esposto al superiore punto 2.3 in ordine alla irrilevanza della singola pubblicazione ai fini della valutazione complessiva del candidato nell’ambito delle procedure comparative qual è quella in esame, ritiene che la pubblicazione in argomento non abbia inciso sulla valutazione finale della Commissione; infatti essa è stata citata dal solo Commissario [#OMISSIS#], ma contestualmente ad altre monografie, per tracciare un giudizio globale del candidato che, appunto, prescinde da ciascuna monografia, come si evince agevolmente dalla lettura del suo giudizio.
2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la mancata identificazione dei candidati.
Il Collegio rileva che l’esame del verbale n.4 del 25/10/2012 consente di verificare che la Commissione ha invece accertato l’identità personale di ciascun candidato laddove si attesta che “La Commissione procede ad appello nominale dei candidati accertandone l’identità personale”.
La circostanza che nel verbale non siano indicati gli estremi dei documenti di riconoscimento dei candidati non inficia la veridicità di quanto ivi attestato, avente fede privilegiata.
Anche tale censura è pertanto infondata.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) in favore dell’Università degli Studi di Palermo, e in € 1.000,00 (euro mille/00) in favore di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giamportone, Presidente
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)