In tema di abilitazione scientifica nazionale, l’art. 5, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, prevede la facoltà, per la commissione esaminatrice, di prevedere criteri ulteriori che non sostituiscano quelli ivi fissati e che l’unico limite a tale facoltà, come ritenuto dalla Sezione in altre occasioni (per tutte, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2016, n. 6435), è stato ravvisato nell’esigenza di non “sterilizzare” l’applicabilità dei criteri e parametri generali indicati nel decreto citato, con ciò contemperando, da un lato, l’esigenza di uniformare il più possibile le modalità di valutazione degli organi collegiali e, dall’altro, rendere comunque più aderenti i giudizi alle specificità del settore concorsuale di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 10091
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Criteri di valutazione
N. 10091/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02080/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2014, proposto da:
Di Genio [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” in persona del Rettore p.t., Cineca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliati con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cuocolo [#OMISSIS#], Vedaschi [#OMISSIS#], Poggeschi Giovanni non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di i fascia per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e delle Ricerca e di Universita’ degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia” e di Cineca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. F. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. A. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’8 febbraio 2014 il prof. [#OMISSIS#] Di Genio ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 12E2 – Diritto comparato.
I cinque membri che componevano la commissione di valutazione all’uopo nominata hanno espresso un giudizio negativo sul ricorrente, vertente essenzialmente sulla mancanza di “stretta coerenza” tra la sua opera scientifica ed il settore concorsuale; così che il giudizio finale collegiale è stato di non abilitazione.
3. – Il prof. Di Genio affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione ai seguenti motivi:
1) La Commissione non avrebbe potuto inserire, tra i criteri di valutazione di cui all’art. 4 del DM n. 762012, quello della “stretta” coerenza con il settore concorsuale 12E2 – Diritto Comparato, al quale, comunque, gli scritti del ricorrente apparterrebbero a pieno titolo; inoltre, sarebbe illegittima la decisione della Commissione di dare prevalenza al criterio della qualità delle opere prodotte dai candidati;
2) Violazione del principio di trasparenza e par condicio, in quanto le riunioni della commissione non si sarebbero volte tutte presso la sede designata, ossia l’Università Magna Graecia di Catanzaro, bensì presso lo studio di uno dei commissari ed in modalità videoconferenza tramite il sistema Skype;
3) Violazione delle norme procedimentali che imporrebbero la presenza del Responsabile del procediment;
4) Violazione dell’art. 51 c.p.c. e delle norme che prevedono l’astensione dei commissari in caso di gravi ragioni di convenienza, atteso che una candidata svolgerebbe il ruolo di dottore di ricerca nel medesimo Ateneo in cui presta servizio uno dei Commissari;
5) Incompleta verbalizzazione delle operazioni della Commissione, ancor in ragione dell’adozione del sistema telematico di riunione;
6) Violazione del sistema casuale unico di sorteggio dei commissari di tutti i settori concorsuali, che era stato prescritto dal Comitato tecnico di validazione istituito dal MIUR.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
5. – In occasione della camera di consiglio del 4 ottobre 2017, fissata a seguito di istanza di decisione proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a. (accolta dal Collegio), il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
In via preliminare devono essere delibate le censure che, potenzialmente, avrebbero l’effetto, se accolte, di invalidare l’intera procedura.
Non possono essere accolte le censure che si appellano alla pretesa carenza di potere della commissione di stabilire ulteriori criteri e parametri di valutazione, con riferimento particolare al criterio della “stretta” coerenza al settore concorsuale.
Sul punto, oltre a richiamare il contenuto di alcune sentenze della Sezione che hanno affrontato la questione in senso negativo (in particolare, TAR Lazio, sez. Terza, nn. 9904/2014 e 12401/2014), può aggiungersi che l’art. 5 del D.M. n. 76/2012 prevede la possibilità per la commissione esaminatrice di prevedere criteri ulteriori che non sostituiscano quelli ivi fissati e che l’unico limite a tale facoltà, come ritenuto dalla Sezione in altre occasioni (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, 1° giugno 2016, n. 6435), è stato ravvisato nell’esigenza di non “sterilizzare” l’applicabilità dei criteri e parametri generali indicati nel decreto citato, con ciò contemperando, da un lato, l’esigenza di uniformare il più possibile le modalità di valutazione degli organi collegiali e, dall’altro, rendere comunque più aderenti i giudizi alle specificità del settore concorsuale di riferimento.
Non emerge, poi, profilo alcuno di irragionevolezza nel discrezionale operato della Commissione, là dove essa ha ritenuto (e per questo viene censurata dal ricorrente) di abbracciare un criterio di “stretta” coerenza, che, se non ritenuto meramente tautologico (in quanto o un’opera è coerente ad un dato settore concorsuale, o non lo è), costituisce mera specificazione di un criterio già normativamente posto.
Quanto alla scelta di dare prevalenza alla qualità delle opere rispetto agli altri titoli, affermata dal ricorrente, osserva il Collegio che, da un lato, non emerge simile preferenza da parte della Commissione, la quale ha –comunque- valutato i titoli prodotti dal candidato; e che, d’altro lato, il negativo esito della procedura è in realtà ancorato al solo rilievo della mancata “stretta” coerenza con il settore concorsuale, che ha carattere logicamente preliminare rispetto ad altre valutazioni (atteso che è di intuitiva evidenza che anche il più brillante dei curricula, se non attinente al settore concorsuale, non può essere positivamente valutato per l’abilitazione nel settore stesso).
7. – Meritano rigetto anche i motivi che riguardano le modalità di svolgimento delle sedute, la relativa verbalizzazione e la mancata partecipazione ad esse del responsabile del procedimento.
Anche volendo considerare vera quest’ultima circostanza, al riguardo è sufficiente osservare che, con riferimento alla procedura di abilitazione scientifica nazionale, l’art. 8 comma VII del D.P.R. n. 2222011 espressamente autorizza le contestate modalità di svolgimento delle sedute, in quanto dispone che “La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero.”
Tale norma, che espressamente autorizza la conferenza telematica fra i commissari, a ben vedere, è dettata proprio per le operazioni che devono svolgersi collegialmente: essa, invero, non rivestirebbe significato alcuno, ove la si volesse leggere solo in riferimento alle operazioni individuali, le quali, proprio perché tali, non necessitano di conferenza tra i cinque componenti l’organo.
La modalità telematica indicata dall’art. 8 è poi strettamente correlata alle disposizioni per cui le Università ospitanti devono fare fronte alle spese di funzionamento esclusivamente con i budgets loro già assegnati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, e di tanto si tiene conto in sede di attribuzione dei punti-organico; la videoconferenza risulta efficace strumento di abbattimento di dette spese per gli Atenei interessati.
8. – Non emerge in alcun modo, poi, una ipotetica lesione derivante dalla asserita comunanza di Ateneo tra uno dei Commissari ed una candidata; e ciò, sia perché non si tratta di procedura concorsuale comparativa, bensì di procedimento abilitativo, e, inoltre, perché sul punto il ricorrente nulla allega, se non che la candidata sarebbe dottore di ricerca n un settore concorsuale diverso da quello oggetto della sua istanza di abilitazione.
9. – Va rigettato anche l’ultimo mezzo, con cui il ricorrente lamenta la mancata osservanza di una nota del Comitato tecnico di cui all’art. 7 coma VI del DPR n. 2212011, che prescriveva, per l’effettuazione del sorteggio dei componenti la Commissione, il sistema della sequenza casuale unica per tutti i settori concorsuali, che poi non è stato utilizzato, poiché si è proceduto ad un sorteggio per ciascuno dei settori.
Sul punto il Collegio richiama la propria [#OMISSIS#] giurisprudenza (per tutte, sentenza n. 127652016), per cui la mancata osservanza di detto sistema di sorteggio non integra violazione di norma alcuna che lo prescriva, in quanto esso è stato frutto unicamente di una determinazione tecnica interna all’Amministrazione; e, in questo caso, il vizio di eccesso di potere sarebbe stato ravvisabile soltanto qualora il ricorrente avesse fornito la dimostrazione di una reale lesione ai suoi interessi derivante dalla mancata adozione del metodo in questione, cosa qui non avvenuta.
10. – In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 05/10/2017