TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2017, n. 9983

Procedura di reclutamento Professore associato-Università telematica-Bando di concorso-Profilo candidato-Richiesta utilizzo strumenti telematici di insegnamento

Data Documento: 2017-09-28
Area: Giurisprudenza
Massima

In sede di chiamata dei professori universitari,l’art.18,  legge 30 dicembre 2010, n. 240,  fa riferimento, inter alia, alle esigenze didattiche degli atenei; di conseguenza non è affetta da irragionevolezza la valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla decisione di una università telematica di inserire nel bando, tra gli elementi di giudizio, l’esperienza professionale e didattica vantata dai candidati nell’ambito dell’insegnamento universitario a distanza, nonché  la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti telematici di insegnamento

Contenuto sentenza

N. 09983/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08405/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8405 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Ciufolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Cervelli e Tiberio De Felice, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Trinchi in Roma, corso Trieste, 37; 
contro
Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” Telematica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Annese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Belli, 36; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
degli artt.1 e 9 del bando di concorso, volto alla copertura di n.1 posto di Professore di II fascia, ex art.18, comma 1 della Legge n.240 del 2010, per il settore concorsuale 02/A1 “fisica sperimentale e delle interazioni fondamentali”, settore scientifico-disciplinare Fis/01 “fisica sperimentale”, con rinnovazione della procedura e riformulazione della graduatoria, senza considerare la voce “profilo”
o, in subordine, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’intero bando e di tutti gli atti del procedimento,
per la condanna
dell’Università al risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” Telematica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per la parte ricorrente l’Avv. D. Cervelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” Telematica, con decreto rettorale n.2 del 24 gennaio 2014, bandiva una procedura selettiva volta alla copertura di n.1 posto di Professore di II fascia, ex art.18, comma 1 della Legge n.240 del 2010, per il settore concorsuale 02/A1 “fisica sperimentale e delle interazioni fondamentali”, settore scientifico-disciplinare Fis/01 “fisica sperimentale”.
Il Sig. [#OMISSIS#] Ciufolini, Professore Associato presso l’Università degli Studi del Salento, partecipava al procedimento, il quale si concludeva con la chiamata alla cattedra in esame del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in esito alla seguente graduatoria: 1.[#OMISSIS#], 2.Ciufolini, 3.Cecchi, 4.Gauzzi, 5.Paramatti, 6.Verducci.
L’interessato nello specifico, in base ai criteri prefissati, riportava i seguenti giudizi: eccellente (didattica), eccellente (ricerca), eccellente (pubblicazioni), sufficiente (profilo).
L’istante impugnava allora gli artt.1, 9 del bando, gli atti della Commissione, il giudizio di sufficiente ottenuto in relazione al proprio profilo, deducendo la violazione dell’art.18, comma 1a della Legge n.240 del 2010 e dell’art.47, comma 3 del D.P.R. n.445 del 2000 nonché l’eccesso di potere per discriminazione, illogicità, irragionevolezza e sproporzionalità, richiedendo l’annullamento parziale del bando, la rinnovazione della procedura e la riformulazione della graduatoria, senza considerare la voce “profilo” o, in subordine, l’annullamento integrale del bando e di tutti gli atti del procedimento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che, in sede di concorso, andava indicato nel bando il settore concorsuale e l’eventuale profilo con riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari di cui all’all.B del D.M. n.159 del 2012; che quindi le valutazioni dei candidati dovevano riguardare solo la didattica, la ricerca e le pubblicazioni; che pertanto erano illegittime le previsioni ultronee contenute nel bando, così come l’art.3 comma 2 del presupposto Regolamento di Ateneo del 2013, emesso in attuazione dell’art.18 della Legge n.240 del 2010, laddove prevedeva, per il contenuto del bando medesimo, ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari.
L’interessato ha sostenuto inoltre che in ogni caso era irragionevole l’aver richiesto l’esperienza professionale e didattica nell’ambito dell’insegnamento universitario a distanza; che comunque doveva essere considerata, sullo specifico punto, la dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta.
Veniva in ultimo richiesta la condanna dell’Università al risarcimento del danno conseguente.
L’Ateneo si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo in [#OMISSIS#] l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa delle clausole del bando e nel merito l’infondatezza dell’intero ricorso.
Con memoria la parte ricorrente replicava all’eccezione di [#OMISSIS#] e ribadiva i propri assunti nel merito.
Con ordinanza n.3846 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Con successiva ordinanza n.5769 del 2014, il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva l’appello cautelare, ex art.55, comma 10 c.p.a., ai fini della sollecita definizione nel merito della controversia.
Con un’ultima memoria il ricorrente riaffermava le proprie tesi difensive.
Nell’udienza del 7 giugno 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dall’Università, relativa all’irricevibilità per tardività dell’impugnativa degli articoli del bando.
L’eccezione è infondata e dunque da respingere, atteso che trattasi di clausole, contenute negli artt.1 e 9 del bando, recanti l’indicazione di elementi di valutazione che non impedivano la partecipazione alla procedura selettiva (cfr. all.2 al ricorso), divenute dunque lesive solo all’esito del procedimento e con lo stesso impugnate (cfr., tra le altre, TAR Umbria, n.390 del 2017).
La Sezione ritiene inoltre di non dover ordinare l’integrazione del contraddittorio, ex art.49, comma 2 c.p.a., nei confronti dei Sigg.ri Cecchi, Gauzzi, Paramatti, Verducci, che seguono in graduatoria, giacchè le censure demolitorie della procedura presentano evidenti profili di infondatezza (cfr., tra le altre, TAR Umbria, n.579 del 2016).
Nel merito il ricorso è infondato e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell’art.18 della Legge n.240 del 2010 è fatto riferimento, tra l’altro, in sede di chiamata dei professori, alle esigenze didattiche degli atenei.
Dunque l’Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, nell’emissione del proprio Regolamento attuativo del predetto art.18, correttamente richiama all’art.3, comma 2 “le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico nonché ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari)” (cfr. all.1 al ricorso).
Tenuto conto che trattasi di Università Telematica (cfr. all.8 atti Università), non appare quindi all’evidenza irragionevole la valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla decisione di inserire nel bando, tra gli elementi di giudizio, l’esperienza professionale e didattica vantata dai candidati nell’ambito dell’insegnamento universitario a distanza nonché dunque la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti telematici di insegnamento (cfr. artt.1, 9 del bando, all.2 al ricorso).
Del pari è a dirsi per i conseguenti criteri adottati dalla Commissione (cfr. all.4 al ricorso).
Occorre altresì rilevare che il giudizio sul profilo è stato espresso proprio sulla base di quanto dichiarato dall’interessato, pur segnalando in ultimo la Commissione che non era seguita corrispondente documentazione (cfr. verbale n.2 del 2014, all.4 atti Università e all.7 al ricorso).
Stante l’infondatezza nel merito del ricorso impugnatorio, va del pari respinta perché destituita di fondamento, la pretesa risarcitoria avanzata dall’interessato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.8405/2014 indicato in epigrafe.
Respinge la domanda di condanna dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” Telematica al risarcimento del danno.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Università degli Studi “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” Telematica delle spese di giudizio, che liquida in €1.500,00 (Millecinquecento/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/09/2017