Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5344

Ricercatore con contratto di tipo B-Procedimento di chiamata ai sensi art. 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240

Data Documento: 2017-11-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Per i ricercatori titolari di contratto a tempo determinato di tipo B, è previsto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 30 dicembre 2010, n. 240, un meccanismo agevolato, comunemente detto “tenure track”, al fine di accedere all’insegnamento quale professore associato, secondo cui “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18 comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo
Tuttavia, per avviare la procedura di chiamata c.d. “diretta”, sono necessari due presupposti: la disponibilità, da parte dell’ateneo, delle risorse finanziarie necessarie ad attivare il posto, nonchè il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale nella specifica materia alla quale il contratto di ricercatore si riferisce.

Contenuto sentenza

N. 05344/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05713/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5713 del 2017, proposto dalla signora:
[#OMISSIS#] Sacchi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via [#OMISSIS#] Paolucci de’ Calboli, 9; 
contro
l’Università telematica delle Camere di commercio italiane – Universitas mercatorum, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III bis, 2 maggio 2017 n.5117, resa fra le parti, che ha respinto il ricorso n°7171/2016 R.G., proposto:
per l’annullamento, meglio detto la declaratoria di illegittimità, del silenzio serbato dalla Università telematica delle Camere di commercio italiane – Universitas mercatorum sulla istanza presentata via pec il giorno 6 maggio 2016 dalla ricorrente per chiedere l’avvio della procedura di valutazione al fine del proprio inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in senso favorevole sull’istanza stessa; 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università telematica delle Camere di commercio italiane- Universitas mercatorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Sandulli e [#OMISSIS#];
Rilevato che:
– l’art. 24 comma 3 lettere a) e b) della l. 30 dicembre 2012 n.240, cd legge [#OMISSIS#], consente alle università di assumere ricercatori mediante due tipologie di contratti di lavoro subordinato, detti “contratti A” e contratti B”;
– rilevano in questa sede i contratti denominati “contratti B”, che sono “contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”;
– per i titolari di contratto B, è previsto, dal successivo comma 5, un meccanismo agevolato, comunemente detto “tenure track”, per accedere all’insegnamento quale professore associato: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18 comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo”;
– la ricorrente appellante, dopo avere superato l’apposito concorso, ha stipulato con l’università intimata appellata il giorno 17 maggio 2013 un contratto B, ed è quindi diventata ricercatore a tempo determinato, fino al 16 maggio 2016, nel settore concorsuale 13/A1 – Economia politica, nell’ambito del macrosettore 13/A – Economia, e nel frattempo ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nei settori concorsuali 13/A2 – Politica economica e 13/A3- Scienza delle finanze, sempre facenti parte del macrosettore 13/A;
– avvicinandosi la scadenza del contratto, e sul presupposto che le risorse finanziarie necessaria in tal senso ci fossero, la ricorrente appellante ha quindi presentato istanze, l’ultima delle quali il 6 maggio 2016, all’università presso la quale era in servizio, al fine di ottenere l’avvio a suo favore della procedura di tenure track di cui si è detto, nonché la propria nomina 
– non ricevendo riscontro, ha allora proposto ricorso al Giudice di primo grado contro il silenzio inadempimento a suo dire formatosi sull’istanza in questione;
– con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che, pur in presenza del primo presupposto richiesto dall’art. 24 comma 5 per avviare la procedura, ovvero in presenza, come si è detto, delle risorse finanziarie, mancasse il secondo, identificato nell’avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nella specifica materia alla quale il contratto di ricercatore si riferisce;
– contro tale sentenza, la ricorrente ha proposto impugnazione, con appello che contiene due censure, riconducibili a un unico motivo di violazione dell’art. 24 comma 5 della l. 240/2010, nel senso che a suo dire, per avviare la procedura, sarebbe sufficiente, così come previsto a suo dire dall’art. 18 comma 1 lettera b) della stessa legge anche per le procedure in esame, l’abilitazione in una materia appartenente al settore cui il contratto B si riferisce;
– l’appello è infondato e va respinto. Così come è incontestato, la ricorrente appellante non è titolare di abilitazione scientifica nello specifico settore concorsuale 13/A1, cui il contratto concluso con l’università intimata si riferiva. Ciò posto, la specialità della norma dell’art. 24 comma 5 della l. 240/2010 non consente comunque di rinvenire nella fattispecie il presupposto per cui l’università stessa dovesse avviare la procedura di valutazione dalla norma stessa prevista;
– la particolarità del caso deciso, sul quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n.5713/2017), lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/11/2017