La mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso, bandito per l’attribuzione della borsa di studio, pur essendo irrilevante sul piano processuale (laddove non posta a base di uno specifico motivo dell’atto d’appello per la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado), ha rilievo sostanziale, poiché l’inoppugnabilità della medesima graduatoria comporta l’intangibilità della posizione dello studente che si è utilmente graduato e che ha conseguito la borsa di studio. Pertanto, dalla constatata illegittimità del provvedimento di esclusione dell’appellato e dalla conseguente attribuzione della borsa in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, non deriva la possibilità di incidere sulla posizione del medesimo studente, che da tempo ha ottenuto la borsa con un atto divenuto inoppugnabile, e di cui va salvaguardato il legittimo affidamento.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 5
Studente universitario-Esclusione concorso per assegnazione borse di studio
N. 00005/2018REG.PROV.COLL.
N. 09368/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9368 del 2010, proposto dalla Università degli studi [#OMISSIS#] II di Napoli – Adisu, Ateneo [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor [#OMISSIS#] Pepe, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Turturiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via N. Porpora, n. 12;
nei confronti di
La s.r.l. CAF Fenalca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tar per la Campania, Sede di Napoli, Sez. VIII, n. 3916/2009, resa tra le parti, concernente l’esclusione da un concorso per l’assegnazione di una borsa di studio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor [#OMISSIS#] Pepe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2017 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti l’avvocati dello Stato Noviello e l’avvocato Orazio [#OMISSIS#], in dichiarata delega dell’avvocato Turturiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università degli studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” – l’A.Di.S.U. Ateneo [#OMISSIS#] II ha impugnato la sentenza del Tar per la Campania, Napoli, n. 3916 del 15 luglio 2009, che – a spese compensate – ha accolto il ricorso dello studente in epigrafe indicato, proposto avverso il provvedimento dell’Università che lo aveva escluso dalla graduatoria del concorso, bandito con la delibera n. 28 del 16 luglio 2008, per l’attribuzione di borse di studio universitarie.
1.1. La sentenza, in sostanza, ha motivato la decisione rilevando che non costituiva responsabilità dello studente il fatto che l’INPS non avesse rinvenuto nei propri archivi informatici il suo attestato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) relativo ai redditi del 2007 e che, di contro, lo studente risultava avere adempiuto tempestivamente agli oneri che gli incombevano al riguardo, ai sensi del bando, onde illegittima era stata la sua non inclusione in graduatoria (disposta dall’Università nel contrario presupposto che, invece, l’attestazione fosse pervenuta all’INPS in ritardo rispetto alle cadenze temporali stabilite nel bando di concorso).
2. L’Università, col suo appello, sostiene l’erroneità della sentenza, in quanto non era controvertibile che l’attestazione ISEE dello studente era stata trasmessa all’INPS dal CAF, cui il primo s’era rivolto per questo adempimento, soltanto il 4 novembre 2008 e dunque ben oltre il termine ultimo stabilito dal bando di concorso a tale riguardo, coincidente con il 15 ottobre 2008.
Sottolinea poi l’Università il disagio, per l’INPS, conseguente alla decisione dei primi Giudici: l’inserimento in graduatoria dello studente avrebbe inevitabilmente costretto all’espulsione dalla stessa di un altro studente cui la borsa di studio era già stata nel frattempo attribuita.
Di contro, per lo studente interessato, sarebbe stato ben possibile agire in altra sede nei confronti del CAF per il risarcimento dei danni patiti a causa della sua negligenza.
3. Dopo la costituzione in giudizio dell’appellato, il processo è stato poi interrotto, a causa del decesso del difensore della parte ed è stato successivamente riassunto dall’Università.
4. Con memoria depositata il 7 ottobre 2017, l’appellato ha riepilogato i suoi argomenti, precisando come – a ben vedere – nessun inadempimento poteva essergli imputato, onde nella fattispecie il mancato rinvenimento del suo attestato ISEE negli archivi dell’INPS era esclusivamente da attribuire a fasi del procedimento e a soggetti nei cui riguardi egli mai avrebbe avuto alcuna possibilità di influire.
5. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 9 novembre 2017, è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e deve essere pertanto respinto.
7. Va premesso che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso di primo grado, malgrado esso non sia stato notificato al controinteressato, da identificare con lo studente – ultimo collocatosi utilmente in graduatoria – che ha ottenuto la borsa di studio.
Con l’atto d’appello, l’Amministrazione non ha però censurato per questa parte della sentenza impugnata: si è pertanto formato il giudicato interno sulla ammissibilità del ricorso di primo grado, che non può dunque d’ufficio essere posta in discussione in questa sede.
Per la stessa ragione, neppure può essere posta in discussione in questa sede la ulteriore procedibilità del ricorso primo grado, malgrado la mancata impugnazione della medesima graduatoria finale.
8. Ciò posto, non è controverso fra le parti il fatto che lo studente abbia tempestivamente consegnato al CAF la propria attestazione ISEE e che, dunque, non è da imputare a questa consegna il ritardo col quale l’attestazione è pervenuta all’INPS.
Neppure è controverso il fatto che sia stato il CAF ad inoltrare all’INPS in ritardo (il 4 novembre 2008), rispetto al termine ultimo utile (15 ottobre 2008), l’attestazione tempestivamente ricevuta dallo studente.
Inoltre, non è in discussione la circostanza per cui all’appellato non fosse consentita altra forma di trasmissione (dell’attestazione all’INPS) diversa da quella dell’affidamento del documento al CAF per il suo successivo inoltro, da parte di quest’ultimo, all’Istituto previdenziale.
Lo studente in altri termini, anche ove l’avesse voluto, non si sarebbe potuto avvalere di un differente canale di trasmissione del documento.
9. Pertanto, non risulta fondata la tesi dell’Università appellante, secondo cui lo studente sarebbe responsabile per la mancata, tempestiva presenza dei dati della sua attestazione ISEE nella banca dati dell’INPS.
Non rileva in questa sede accertare le ragioni che hanno condotto al ritardo della trasmissione da parte del CAF: ciò che conta è che non poteva l’Università considerare sussistente una ragione di esclusione in capo all’appellato.
10. Sostiene l’Università che peraltro, ammettendo una ‘non responsabilità’ dello studente ovvero non potendosi neppure opporre allo stesso la mera fatalità negativa, essa sarebbe allora costretta a corrispondergli – ora per allora – l’importo della borsa di studio: ciò comporterebbe la conseguenza, per l’Università, di dover revocare – ora per allora – la borsa di studio erogata allo studente collocatosi all’ultimo posto in graduatoria.
10.1. Ritiene la Sezione che tale deduzione non possa condurre all’accoglimento dell’appello.
Come si è osservato al precedente punto 7, non risulta che sia stata impugnata la graduatoria finale del concorso, bandito per l’attribuzione della borsa di studio.
Tale circostanza è irrilevante sul piano processuale (perché non posta a base di uno specifico motivo dell’atto d’appello per la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado), ma ha rilievo sostanziale, poiché l’inoppugnabilità della medesima graduatoria comporta l’intangibilità della posizione dello studente che si è utilmente graduato e che ha conseguito la borsa di studio.
Pertanto, dalla constatata illegittimità del provvedimento di esclusione dell’appellato e dalla conseguente attribuzione della borsa in sede di esecuzione della presente sentenza, non deriva la possibilità di incidere sulla posizione del medesimo studente, che da tempo ha ottenuto la borsa con un atto divenuto inoppugnabile, e di cui va salvaguardato il legittimo affidamento.
Di conseguenza, l’ulteriore esborso, nel non comportare alcuna responsabilità di organi dell’Università perché tenuti a pagare l’ulteriore importo iussu iudicis, non può che trovare la copertura finanziaria con le ordinarie voci del bilancio dell’Ente.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata, con onere di pagamento a carico dell’Università, in complessivi euro 1.500,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9368 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Università appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), in favore della parte appellata, oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 02/01/2018