N. 00057/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02815/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2815 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Glauber, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Bertocchi e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Carbognani non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 06/e1 – chirurgia cardio-toraco-vascolare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorso non risulta fondato posto che i giudizi elaborati dalla commissione non sono espressione di manifesta irragionevolezza;
Ritenuto che il giudizio di non idoneità, anche a fronte del superamento di tutte le tre mediane di riferimento e del possesso di un numero sufficiente di titoli, risulta comunque sorretto da adeguata ed analitica motivazione in quanto le pubblicazioni dell’interessato non sono risultate tali da far ritenere raggiunta la piena maturità scientifica necessaria per rivestire il ruolo di professore di prima fascia (in particolare, per quanto riguarda il giudizio sulla produzione scientifica per la quale è stato rilevato che “l’apporto individuale nei lavori in collaborazione è generalmente marginale e la produzione scientifica del candidato è modesta rispetto al criterio stabilito dalla commissione”, mentre in relazione alla attività di ricerca e sviluppo è stato rilevato un “limitato rigore metodologico e non hanno consentito di raggiungere risultati innovativi”).
Rilevato che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l’esame rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, non potendo il medesimo giudice sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581);
Rilevato, altresì, che il giudizio della commissione esaminatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione.
La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo.
E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (per tutte, Cons. Stato, sez. VI, n. 5608/2006).
Considerato che deve essere disatteso il terzo mezzo riguardante la mancata nomina del membro OCSE, in quanto l’Amministrazione si è avvalsa della deroga prevista dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 222/2011 secondo cui “nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, qualora l’ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio all’estero di cui all’articolo 6, comma 7, in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente al settore che ne risulti privo, è integralmente composta, secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 per l’individuazione dei commissari di cui all’articolo 6, comma 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all’articolo 6, comma 9, anche nell’ipotesi di cui al presente comma, si procede al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari è inferiore a cinque, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei settori scientifico-disciplinari è superiore a cinque, si procede al sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell’ambito dei componenti così sorteggiati”.
La citata disposizione consente, quindi, di derogare alla regola generale secondo cui la commissione di valutazione debba essere composta con un docente proveniente da uno Stato aderente all’OCSE soltanto nella prima tornata delle procedure di abilitazione.
Ritenuto, infine, in relazione allea censura (quarto motivo) con la quale si deduce che, per effetto della mancanza del membro OCSE, il sorteggio che ha riguardato tutti i cinque commissari (e non solo i 4 docenti di nazionalità italiana) avrebbe alterato la regolare composizione della commissione esaminatrice, che tale circostanza non risulta in contrasto con alcuna delle disposizioni rinvenibili nell’art. 16 della n. 240 del 2010, istitutiva dell’abilitazione scientifica nazionale né con alcuna delle norme contenute nel D.P.R. n. 222 del 2011 (regolamento governativo disciplinante le modalità organizzative di tutte le procedure ASN).
Rilevato, altresì, che in virtù del sorteggio, la commissione è risultata composta da docenti appartenenti a tre diversi settori (MED21, MED 22 e MED23), garantendo una adeguata rappresentazione dei diversi settori scientifici.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/01/2018