Il nuovo sistema prevede pertanto che possano partecipare alle liste da cui vengono estratti i Commissari per l’ASN solo i “professori ordinari” e altrettanto prevede il d.m. 23 febbraio 2016, n. 95. Ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” tale non potendosi ritenere quella dei docenti collocati in quiescenza o titolari di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230, norma sopravvissuta all’abrogazione solo per consentire di poter ancora avere tale figura di professori, non per legittimarne, però, la presenza all’interno delle Commissioni per l’ASN, alla cui partecipazione il sistema introdotto con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha inteso chiamare soltanto professori ordinari in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 gennaio 2018, n. 301
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Professori in quiescenza titolari di contratti di insegnamento
N. 00301/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09578/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9578 del 2016, proposto da [#OMISSIS#] Capriglione, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo Villone, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Laurini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dal prof. Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] Staiano, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
[#OMISSIS#] Vargas, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Sicilia, 50;
per l’annullamento
del decreto n. 1531 del 29.07.2016, nella parte in cui prevede che “anche se titolari di contratti di cui all’art. 1 co. 12 della l. n. 230/05” i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o della nomina non possono partecipare alla procedura di formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica per i professori universitari di prima e seconda fascia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono professori universitari in quiescenza, titolari di contratti di ricerca ex art. 1, comma 12, L. 2005/230 ex art. 1, comma 12, L. 4 novembre 2005, n. 230 in varie università (tre nell’Università “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Roma, due dell’Università Telematica “Pegaso” di Napoli, uno della Link University di Roma e uno dell’Università Telematica “Uninettuno” di Roma).
Con il presente ricorso chiedono l’annullamento dei provvedimenti del Ministero dell’Università Istruzione e Ricerca (d’ora innanzi MIUR) con i quali è stata respinta tramite il sito elettronico gestito dal CINECA la loro domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle commissioni pe ril conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Deducono, allo scopo, due motivi di ricorso:
1.Violazione di legge per violazione dell’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 nonché del comma 8 dell’art. 6 del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e del decreto direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1531, nonché dei provvedimenti e dei comportamenti del CINECA di esclusione dei ricorrenti dall’accesso informatico necessario per la formulazione di domanda di partecipazione all’elenco degli estrabili per far parte delle commissioni abilitative. Violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento di tutti gli atti e i comportamenti impugnati.
Con tale doglianza sostengono i ricorrenti che i titolari di contratti ex art. 1, comma 12, L. 230/2005 non sono in quiescenza, anche se in passato lo sono stati, ma sarebbero, ora, professori ordinari di ruolo a tutti gli effetti e perciò come tali legittimati a far parte delle commissioni abilitative per professori ordinari. Le norme regolamentari (direttoriale e governativa) non si applicherebbero ai ricorrenti perché i ricorrenti non sarebbero più in quiescenza, anche seppure lo fossero stati in passato, sarebbero, allo stato attuale, in ruolo, sia pure “straordinario”.
2. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da parte del D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 nonché del decreto del Direttore Generale del MIUR del 29 luglio 2016, n. 1531. Nonché dei comportamenti e degli atti attuativi del CINECA. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione di indirizzo parlamentare.
La nuova regolamentazione con cui vengono esclusi i contrattisti ex l’art. 1, comma 12, della L. 230/2005 sarebbe illegittima per violazione dell’art. 17 L. n. 400 (il D.P.R. n. 95 è un regolamento amministrativo a tutti gli effetti ancorché “delegato”). Infatti, il Governo è ricorso, con il D.P.R. n. 95, ad un regolamento delegato, cioè alla fonte regolamentata dal comma 2 dell’art. 17 L. n. 400.
Tale legge, disciplinando i c.d. regolamenti delegati, prevede che “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie … per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti con l’effetto dell’entrata in vigore delle norme regolamentari”. Per “fare” un regolamento delegato bisogna individuare specificamente e chiaramente la norma o le norme di legge da abrogare autorizzando il Governo ad emanare una nuova disciplina con regolamento amministrativo. Nel caso specifico “la legge delegante” avrebbe dovuto individuare l’art. 1, comma 12, della L. n. 230 del 2005 per dettarne eventualmente una nuova regolamentazione, modificativa della precedente. Cosa che non risulta essere stata fatta nel caso de quo in cui la legge “delegante” non prevede affatto alcuna modificazione della normativa riferita ai professori titolari di contratti ex comma 12, art. 1, L. 230.
Tale è la tesi dei ricorrenti.
Si è costituito il MIUR resistendo al ricorso e chiedendone il respingimento.
Si sono altresì costituiti con intervento ad opponendum i professori Staiano e Vargas, chiedendo che il ricorso sia respinto.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre sono stati confermati gli effetti del decreto monocratico n. 5267/2016, che nel correggere l’errore materiale contenuto nel precedente decreto presidenziale n. 5253/2016, ha accolto l’istanza di misure cautelari urgenti.
In vista dell’udienza di merito la parte ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha approfondito le contestazioni agli argomenti delle controparti. Anche la interveniente ad opponendum Vargas ha depositato brevi note di replica.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2017 la causa è stata spedita in decisione.
Il Collegio ritiene, in primo luogo, di potersi esimere per ragioni di economia processuale dalle eccezioni riguardanti la carenza di interesse dell’interveniente Vargas poichè il ricorso è infondato e, come tale, da respingere.
Il tema del ricorso è se i professori universitari, in quiescenza ma titolari di incarichi ex art. 1 comma 12 della L. 230/2005 possano essere chiamati a fare parte delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.
La fonte che disciplina la composizione delle Commissioni citate è il d.P.R. 95/2016, il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 240/2010, prevede espressamente all’articolo 6 comma 8 che “sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.”
E’ infondata la tesi dei ricorrenti per cui il regolamento emanato con il citato d.P.R. non sarebbe legittimato a prevedere tale esclusione poichè la fonte regolamentare delegificante è stata prevista dall’art. 16, comma 3, della Legge 240/2010; ed è stato altresì previsto che tale regolamento possa disciplinare e regolare le procedure di formazione delle commissioni per l’Abilitazione scientifica nazionale.
Il decreto del Presidente della Repubblica, pertanto, nell’indicare i requisiti di partecipazione alla procedura delle commissioni per l’ASN, ha previsto che siano esclusi i professori straordinari, ossia titolari dei contratti ex art. 1, comma 12, della legge 230/2005.
In tale quadro normativo, occorre rilevare che la legge 240/2010 ha istituito un sistema completamente diverso rispetto a quello previsto dalla legge 239/2005 e dal d.lgs. n. 164/2006 (c.d. legge Moratti), di fatto quest’ultimo rimasto inattuato. In tale nuovo quadro normativo, che ha ridisegnato i contorni dell’ASN da procedura idoneativa con un numero di posti contigentato a procedura abilitativa aperta, i requisiti dei commissari delle commissioni sono stati modificati e non è stato più riprodotto l’art. 1, comma 12, della legge 205/2000, che dunque riguardava la partecipazione alle Commissioni di cui alla legge 205/2000, di fatto mai attuate.
Il nuovo sistema prevede pertanto che possano partecipare alle liste da cui vengono estratti i Commissari per l’ASN solo i “professori ordinari” e altrettanto prevede il d.P.R. 95/2016. Ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” tale non potendosi ritenere quella dei docenti collocati in quiescenza o titolari di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 230/2005, norma sopravvissuta all’abrogazione solo per consentire di poter ancora avere tale figura di professori, non per legittimarne, però, la presenza all’interno delle Commissioni per l’ASN, alla cui partecipazione il sistema introdotto con la legge 240/2010 ha inteso chiamare soltanto professori ordinari in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sotto un ulteriore profilo, il Collegio ritiene di non accedere alla prospettazione di parte ricorrente riguardo alla equivalente configurazione del rapporto “a contratto” dei professori in quiescenza rispetto a quello dei professori universitari “ordinari”: rispetto a tali rapporti di lavoro non può predicarsi infatti, la stessa identica [#OMISSIS#] del rapporto dei professori “ordinari” sia per la stabilità del rapporto di lavoro sia per l’intero regime giuridico.
In ogni caso, stabilire un’equipollenza non significa stabilire una identità totale di trattamento giuridico oltre che economico, per cui non può predicarsi l’irrazionalità della previsione del d.P.R. che ha inteso escludere dalle liste dei Commissari per l’ASN, i professori titolari di contratti ex art. 1 comma 12 legge 4 novembre 2005 n. 130 rispetto ai professori ordinari. La circostanza che vi siano professori in quiescenza titolari di rettorati di Università non inficia la ratio sottesa all’esclusione dall’elenco degli estraibili per l’ASN, trattandosi di incarichi, all’evidenza, di natura diversa e con compiti tutt’affatto diversificati.
Quanto all’argomento per cui i professori in quiescenza titolari di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 12 legge 23072005 sarebbero professori di ruolo al pari dei quelli ordinari (o meglio, di altro ruolo), il Collegio ritiene di non poter accedere a tale tesi perché l’essere “di ruolo” implica per qualunque categoria di dipendenti, l’essere iscritti in un “ruolo” che deve essere stato istituito, elemento che non si rinviene nel caso dei professori a contratto, in cui l’elemento della temporaneità dell’incarico è dirimente, nell’ottica del legislatore, ad escludere che possano fare parte delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.
Alla luce di tali motivazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 11/01/2018