DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 2017, n. 1047
Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento).
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento dei seguenti obiettivi indicati all’art. 1, c. 1, lett. a), b), c), d), e):
a) “sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative”;
b) “assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, ( …) e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”;
c) “promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
d) “finanziamento di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
e) “incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario”;
VISTO l’art. 60, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede, fra l’altro, che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato (.….) per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (… ) confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (cap. 1694) e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)”;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.L. 60/2013, lo stanziamento delle risorse disponibili per l’attuazione del Fondo Giovani è definito annualmente con l’adozione dei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e del contributo alle Università non Statali legalmente riconosciute previsto dalla legge del 29 luglio 1991, n. 243;
VISTO il decreto ministeriale del 9 agosto 2017, n. 610, relativo ai criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2017, con particolare attenzione all’art. 8:
lett. a), nella quale vengono definiti i criteri di riparto delle risorse destinate al post lauream, ivi inclusi i Dottorati Innovativi coerenti con le finalità del PNR 2015 – 2020 e gli assegni di ricerca;
lett. b), nella quale sono assegnate le risorse destinate alle finalità previste dall’art. 1, della legge n. 170/2003;
CONSIDERATO che con quanto previsto dal citato DM 610/2017, art. 8, lett. a) si ritiene di rispondere alle finalità di cui alle lettere c) e d) dell’art. 1 del D.L. 105/2003 e, pertanto, si ritiene di destinare le risorse disponibili unicamente per l’attuazione delle finalità di cui alle lettere a), b) ed e) del medesimo articolo;
VISTA la legge del 5 gennaio 2017, n. 4 relativa agli “Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, che prevede la destinazione di € 150.000 per interventi di cui alla lettera e) nelle scienze geologiche;
VISTA la legge del 11 dicembre 2016, n. 232 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con particolare riferimento all’art. 1, commi 290 – 293 (iniziative di orientamento e tutorato delle Università statali) che destina € 5 milioni per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;
VISTO l’art. 1-ter del decreto- legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale degli Atenei;
VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 con il quale sono definite le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono definiti i criteri e gli indicatori per l’autovalutazione, la valutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
CONSIDERATI gli impegni assunti dal Governo italiano nell’ambito della Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 25 settembre 2015), del Processo di Bologna (Comunicati dei Ministri dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore) e dell’Unione Europea (Target di miglioramento “Europa2020”), ivi incluso il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 (“Erasmus plus”);
VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, con il quale sono stati definiti criteri e modalità per la ripartizione del Fondo Giovani per il periodo 2014 – 2016;
RITENUTO NECESSARIO assicurare l’efficacia e la coerenza degli interventi normativi relativi alle iniziative a favore degli studenti universitari previsti nelle succitate norme, integrandone l’attuazione da parte delle Università;
RITENUTO di assicurare la coerenza dei predetti interventi con quanto previsto dalla citata legge 232/2016, art. 1, commi 252 – 265, tenendo conto dell’introduzione della “No tax area” per l’iscrizione ai Corsi di studio degli studenti meritevoli provenienti da condizioni socio-economiche disagiate;
VISTO il decreto legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, relativo alle “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, con particolare riferimento all’art. 12, relativo al “Costo standard per studente”;
SENTITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, in data 13 dicembre 2017, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, in data 22 dicembre 2017, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in data 20 dicembre 2017, e del Consiglio Universitario Nazionale, in data 20 dicembre 2017;
D E C R E T A
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente decreto determina i criteri di ripartizione e le finalità di impiego da parte delle Università Statali e, laddove specificato, delle Università non Statali legalmente riconosciute che partecipano alla ripartizione della quota premiale del contributo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, delle risorse riferite a:
a. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti previsto dal decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;
b. Piani per l’orientamento e il tutorato previsti per le Università Statali dall’art. 1, commi 290 – 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 2 (Fondo Giovani – Mobilità internazionale)
1. Per favorire la mobilità internazionale degli studenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 105 del 2003, è ripartito annualmente l’80% delle risorse disponibili per le Università Statali e il 100% delle risorse disponibili per le Università non Statali legalmente riconosciute secondo i seguenti criteri e parametri:
a. Numero degli studenti in corso iscritti ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l’esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso 0,35);
b. Numero di studenti beneficiari di esonero totale dai contributi universitari ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 252 – 265 (peso 0,20);
c. Numero di CFU conseguiti all’estero nell’anno solare dagli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi (peso 0,20);
d. Numero di Laureati nella durata normale del Corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero (peso 0,20);
e. Numero di Dottori di ricerca dell’ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero (peso 0,05).
2. Le risorse di cui al precedente comma sono utilizzate dagli Atenei a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 170/2003, secondo i seguenti criteri:
a. una somma pari ad almeno il 70% delle risorse di cui al precedente comma è utilizzata dagli Atenei per l’integrazione delle borse di mobilità Erasmus plus, con un contributo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1;
b. una somma non superiore al 30% delle risorse è utilizzata dagli Atenei per borse di mobilità internazionale al di fuori dei programmi comunitari verso Paesi europei ed extra-europei, con un importo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1.
Tabella 1:
ISEE Importo minimo mensile per integrazione Importo minimo mensile
borsa Erasmus plus (punto a) per borsa di mobilità (punto b)
ISEE ≤ 13.000 almeno € 400 almeno € 500
13.000 < ISEE ≤ 21.000 almeno € 350 almeno € 450
21.000 < ISEE ≤ 26.000 almeno € 300 almeno € 400
26.000 < ISEE ≤ 30.000 almeno € 250 almeno € 350
30.000 < ISEE ≤ 40.000 non oltre € 200 non oltre € 350
40.000 < ISEE ≤ 50.000 non oltre € 150 non oltre € 350
ISEE>50.000 € 0 non oltre € 350
3. Le Università assicurano che le attività formative svolte all’estero dagli studenti di cui al comma precedente:
a. sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio;
b. rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato;
c. sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia.
Le Università assicurano altresì il pagamento di un importo pari ad almeno il 50% di quanto complessivamente assegnato allo studente, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, prima dell’avvio della mobilità.
Art. 3 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative)
1. Per favorire il tutorato e le attività didattiche integrative, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 105 del 2003, è ripartito annualmente il 10% delle risorse disponibili per le Università Statali secondo la proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare precedente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono attribuite dalle Università agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca attraverso assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. I suddetti assegni sono erogati ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 68/2012 e sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al medesimo d.lgs. 68/2012.
3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l’importo dell’assegno mensile, rapportato all’impegno richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà superare il limite di 4.000 euro per anno.
Art. 4 (Fondo Giovani – Incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e Piano Lauree Scientifiche)
1. Per favorire le iscrizioni a Corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 105 del 2003, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è ripartito annualmente il 5% delle risorse disponibili per le Università Statali secondo la media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso nelle classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8 (Ingegneria dell’informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L-7 (Ingegneria civile e ambientale). Ai fini dell’applicazione di tale criterio, le studentesse sono considerate con un coefficiente pari a 1,2 e gli studenti con un coefficiente pari a 1.
2. Ai sensi della legge 5 gennaio 2017, n. 4, con particolare riferimento all’art. 1, una quota pari a € 150.000 delle risorse di cui al comma precedente è ripartita secondo la media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso nelle classi L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 (Scienze geofisiche). Ai fini dell’applicazione di tale criterio, le studentesse sono considerate con un coefficiente pari a 1,2 e gli studenti con un coefficiente pari a 1.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le seguenti misure:
a. esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi;
b. attribuzione di un contributo proporzionale all’importo massimo delle tasse previste per il corso di laurea agli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi di cui al comma 2, da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso per i quali è già previsto l’esonero totale dalle tasse e contributi dovuti ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 68/2012 e dell’art. 1, commi 252 – 265 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
c. attribuzione di altre forme di sostegno agli studi, degli studenti di cui al punto a), incluso il sostegno ad attività di tirocinio da svolgersi in collaborazione con le imprese.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è ripartito annualmente il 5% delle risorse disponibili per le Università Statali al fine di sostenere il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS 2017-2018) relativo alle classi di laurea L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-32 (Scienze naturali e ambientali), L-34 (Scienze Geologiche). Tali risorse sono attribuite sulla base di progetti presentati da reti di Università, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, dei docenti e delle imprese, relativamente ad azioni finalizzate a:
a. fornire un efficace orientamento alle iscrizioni ai Corsi nelle classi succitate, puntando anche a favorire un equilibrio di genere nelle immatricolazioni;
b. ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari attraverso l’innovazione di strumenti e metodologie didattiche;
c. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte;
d. predisposizione di materiale di supporto alle attività di tutorato, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
e. sviluppo di azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di tutorato;
f. consolidare la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle scienze di base;
g. diffondere nelle scuole e negli Atenei le attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici;
h. diffondere le opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado.
5.I progetti di cui al comma 4 sono valutati da un apposito Comitato Tecnico Scientifico nominato con provvedimento ministeriale sulla base dei seguenti criteri:
a. chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi sopra riportati;
b. grado di fattibilità, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
c. capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Con provvedimento ministeriale sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione in via telematica dei progetti.
Art. 5 (Piani di orientamento e tutorato)
1. Al fine di sostenere i Piani di orientamento e tutorato per il biennio 2017-2018, ai sensi dell’art. 1, commi 290-293 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinato alle Università statali l’importo di € 5 milioni annui, che è ripartito sulla base di progetti presentati da reti di Università rappresentative di tutto il territorio nazionale, in collaborazione con gli Istituti scolastici e con riferimento a raggruppamenti coerenti di classi di corsi di laurea diverse da quelle dell’art. 4, comma 4.
2. I progetti di cui al precedente comma sono finalizzati a:attraverso una o più delle seguenti azioni:
a. integrazione tra le azioni di orientamento di cui al presente decreto e tra queste e le azioni previste dal PON Scuola 2014-2020 con riferimento all’orientamento all’ingresso delle Università e con particolare riferimento agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l’immatricolazione;
b. specifiche attività di tutorato destinate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, rivolte in particolare a coloro che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche integrando con le risorse rese disponibili per la medesima finalità all’articolo 3 del presente decreto;
a. ulteriore sviluppo di laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni, per quanto riguarda sia lo studio universitario sia gli sbocchi lavorativi;
b. percorsi d’incontro fra docenti delle scuole secondarie e docenti universitari per lo sviluppo concertato di strategie di orientamento;
c. sperimentazione della costruzione di prove per l’autovalutazione e la valutazione della preparazione di base degli studenti;
d. iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base necessari per l’identificazione delle difficoltà e l’avviamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte;
e. predisposizione di materiale di supporto alle attività di tutorato, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
f. sviluppo di-azioni di monitoraggio per l’identificazione delle modalità più efficaci di tutorato
3. I progetti di cui al comma 2 sono valutati da un apposito Comitato Tecnico Scientifico nominato con provvedimento ministeriale sulla base dei seguenti criteri:
a. chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi sopra riportati;
b. grado di fattibilità, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
c. capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Con provvedimento ministeriale sono definite le modalità e le indicazioni operative per la presentazione in via telematica dei progetti.
Art. 6 (Disposizioni finali, monitoraggio periodico e finale)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al biennio 2017 – 2018 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all’emanazione del decreto di modifica delle medesime.
2. Il monitoraggio periodico e la relazione finale sull’uso delle risorse del presente decreto avviene attraverso apposita procedura telematica definita dalla competente Direzione Generale del Ministero. La verifica dei beneficiari del finanziamento di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, comma 1, avviene attraverso l’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
3. In considerazione delle specifiche modalità del finanziamento statale ai sensi dell’art. 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’importo relativo alla Libera Università di Bolzano per l’anno 2017 è attribuito in proporzione alla quota assegnata nel 2016 per la medesima finalità di cui all’art. 1 del presente decreto.
4. Le risorse di cui al presente decreto assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro l’anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull’assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle Università non statali legalmente riconosciute per essere destinate agli interventi di cui all’articolo 2 (mobilità internazionale) di cui al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO
Sen. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]