TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 13 dicembre 2017, n. 2924

Procedura concorsuale posto ricercatore-Proroga contratto-Possesso Abilitazione scientifica Nazionale

Data Documento: 2017-12-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La scelta di un ateneo di ritenere prioritariamente ammissibili a proroga le posizioni dei ricercatori già in possesso dell’Abilitazione nazionale (APS) non risulta irrazionale: invero detta scelta appare coerente con l’esercizio dei poteri di autonomia gestionale e finanziaria di ogni ateneo.

Contenuto sentenza

N. 02924/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Ribaudo, [#OMISSIS#] Carita’, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Ribaudo in Palermo, via M. Stabile 241; 
contro
Universita’ degli Studi di Palermo, Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo, Senato Accademico dell’Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81; 
nei confronti di
Sara Baldassano non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
– dell’esclusione del ricorrente dalla graduatoria dei soggetti cui il contratto poteva essere prorogato, comunicata con nota dell’Università (Area R.U. -Settore carriere professori e ricercatori) prot. n. 4988 del 26 gennaio 2016;
– della deliberazione n. 9 del 23 giugno 2015 – conosciuta dal ricorrente solo attraverso la nota dell’Università (Area R.U. – Settore carriere professori e ricercatori) prot. n. 4988 del 26 gennaio 2016 – con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo ha disposto che, tra i ricercatori a tempo determinato di tipo “A”, non in possesso di abilitazione, sarebbero stati sottoposti a valutazione, ai fini della eventuale proroga del contratto ai sensi del D.M. 24 maggio 2011 n. 242, soltanto coloro i quali fossero in possesso di stringenti criteri bibliometrici;
– della delibera n. 4 del 16.06.2015 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche riguardo ai criteri (sopra indicati) elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
– delle (eventuali) deliberazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione – mai pubblicate, mai comunicate e mai rese disponibili, nonostante la richiesta di accesso – con le quali sarebbe stato approvato un elenco di ricercatori a tempo determinato di tipo “A”, nel quale non figurerebbe il ricorrente;
– dello (eventuale) atto anch’esso sconosciuto perché mai pubblicato e/o comunicato, con il quale il Senato Accademico avrebbe espresso parere favorevole, con modifiche, riguardo ai criteri (sopra indicati) elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
– di ogni ulteriore provvedimento di approvazione e/o conferma degli atti aventi i contenuti sopra descritti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le amministrazioni universitarie intimate;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 933 del 07/04/2016;
Vista l’ordinanza cautelare n. 739 del 30/06/2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’01/03/2016 e depositato il 10/03/2016, il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] premette di essere un “ricercatore a tempo determinato e tempo pieno”, ai sensi dell’art. 23, co.3 L.240/2010, dell’Università degli Studi di Palermo, per il settore scientifico disciplinare Bio/09 (Fisiologia), presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche.
Il relativo contratto, stipulato in data 13/12/2015 n. 2511, ha durata triennale con scadenza alla fine del 2015.
Osserva che detto contratto “avrebbe dovuto essere prorogato per ulteriori due anni, stante la proposta formulata in questo senso dal Dipartimento” di competenza ai sensi dell’art. 3 L. 240/2010 (verbale del Dipartimento n. 7 del 10/07/2015).
Non avendo avuto ulteriori notizie, in data 14/12/2015 l’interessato presentava apposita istanza al fine conoscere lo stato del procedimento di proroga del contratto di ricerca.
Con nota del 15/12/2015 il Dipartimento di competenza riscontrava la richiesta significando “di non aver ricevuto alcuna documentazione relativa alla proposta di proroga”.
Quindi il Dott. [#OMISSIS#] avanzava domanda di accesso agli atti. Parallelamente il Dipartimento di competenza, con nota del 19/01/2016 n. 3050, chiedeva all’Università chiarimenti in merito al rinnovo del contratto RTDA dello stesso dott. [#OMISSIS#].
Con nota del 26/01/2016 prot. 4988 l’Area risorse Umane, settore Carriere Professori e Ricercatori dell’Ateneo palermitano, comunicava che la proposta del Dipartimento in favore del Dr. [#OMISSIS#] era stata esclusa dalla graduatoria dei soggetti il cui contratto di ricerca poteva essere prorogato.
La decisione di esclusione era stata assunta in forza ai criteri adottati dal CdA, ed approvati dal Senato accademico, per la preliminare individuazione dei soggetti da ammettere alla proroga di cui all’art. 3 L. 240/2010.
Ritenendo tale modus operandi non conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il ricorrente è insorto in sede giudiziaria articolando le seguenti censure.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 3 lett. a), L. 240/2010, violazione art. 2 D.M. 242 del 24 maggio 2011, violazione dell’art. 14 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori adottato dall’Università degli Studi di Palermo, di cui al D.R. n. 1479/2015, incompetenza: le disposizioni sopra citate assegnano al Dipartimento il compito di proporre la proroga del contratto di ricerca, a della quale il Rettore è chiamato a nominare la relativa Commissione il cui scrutinio è poi soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; diversamente, nel caso in esame, ed in modo distonico, il CdA dell’Ateneo palermitano ha ritenuto di intervenire a monte del procedimento, indicando i criteri per l’ammissione a scrutinio dei ricercatori prorogandi;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 L. 240/2010, violazione art. 2 D.M. 24/05/2011, violazione art. 14 del Regolamento di ateneo, incompetenza: illegittimamente il CdA, per i ricercatori non in possesso di Abilitazione nazionale, come il ricorrente, ha inserito dei criteri, in atti meglio indicati, in ordine alla valutazione bibliometrica e non bibliometrica dei relativi lavori di ricerca;
3) Violazione delle medesime disposizioni normative e regolamentari sotto altro profilo: i criteri adottati non appaiono comunque pertinenti, in quanto mutuati impropriamente dalle selezioni aventi caratteristiche del tutto differenti quali quelle relative al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale;
4) Eccesso di potere per irragionevolezza e sotto altri profili: l’introduzione dei predetti criteri ad avviso di parte è del tutto illegititma illegittima in quanto effettuata (solo) alla scadenza del periodo del triennio di contratto;
5) Violazione e falsa applicazione dello Statuto dell’università (art. 51) e violazione dei principi per il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa: il CdA avrebbe del tutto ignorato il parere obbligatorio espresso dal Senato Accademico, senza esprimere le ragioni del proprio diverso orientamento.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Ateneo palermitano.
Con ordinanza n. 933 del 07/04/2016 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti con deposito del 20/05/2016.
Con ordinanza n. 739 del 30/06/2016 la domanda cautelare è stata accolta con inserimento interinale del ricorrente nell’elenco dei “soggetti cui il contratto può essere prorogato” e con
conseguente sottoposizione del [#OMISSIS#] alla valutazione della Commissione.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione le parti hanno concluso con memoria del 13/04/2017 (il ricorrente [#OMISSIS#]) e del 14/04/2017 (l’Avvocatura distrettuale).
Quindi alla pubblica udienza del 18 maggio 2017 il ricorso è stato assunto per la decisione dal Collegio su conforme richiesta delle parti presenti, come da verbale.
Il Collegio ritiene di dover rivisitare l’orientamento già espresso in sede cautelare per le argomentazioni di seguito illustrate.
In primo luogo osserva il Collegio che dal dato normativo di cui all’art. 24 co.3 L. 240/2010, come sottolineato dalla difesa erariale, non emerge la sussistenza di un “diritto” pieno alla proroga del contratto di ricerca per i Ricercatori a tempo determinato in scadenza.
La relativa possibilità, infatti, è in primo luogo subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria cui espressamente rimanda anche il pur evocato art. 2 D.M. 24 maggio 2011 che, a tal fine, al comma 1 testualmente recita: “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta dì chiamata del titolare del contratto di cui all’art. 1 può, con il consenso dell’interessato, proporre nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca”.
Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.M. cit. prevede, inoltre, che “‘In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all’approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare”.
Sulla base delle comunicazioni pervenute da parte dei Dipartimenti interessati alle proroghe dei contratti dei ricercatori assegnati, a seguito della richiesta effettuata dal Rettore con nota n. 8181 di prot. del 2 febbraio 2015, i potenziali soggetti interessati alle eventuali proroghe risultavano già in nuce quantitativamente maggiori rispetto a quelli in concreto finanziabili alla stregua delle disponibilità finanziarie dell’Ateneo, considerato anche il piano della programmazione delle risorse del personale.
Alla stregua di tale prioritario e non confutabile rilievo, occorre sottolineare che lo stesso Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, n. 1479/2015 in atti, all’ultimo comma dell’art. 14, rubricato “Procedura per la proroga del contratto”, prevede che “La procedura per la proroga del contratto di cui al presente articolo può essere attivata solo ove sia prevista la relativa copertura finanziaria di cui all’art. 3 del presente regolamento”.
Ciò posto, passando allo scrutinio congiunto, stante la loro omogeneità, dei primi tre profili di doglianza, il Collegio ritiene che le dedotte censure siano da disattendere.
Più che una inversione dell’ordine delle fasi del procedimento previsto dalla normativa invocata, persuade la tesi sostenuta dalla difesa erariale secondo cui gli organi accademici, tenuto conto del maggior numero delle posizioni contrattuali in scadenza rispetto a quelli finanziabili in caso di proroga, hanno svolto una complessa attività volta alla individuazione di criteri atti ad individuare, tra i potenziali ricercatori interessati, un numero più limitato di soggetti compatibili con le risorse disponibili, da sottoporre alla valutazione prescritta dall’art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/2010.
In assenza di un vero e proprio “diritto” alla proroga (per un ulteriore biennio) del contratto di ricerca, siccome subordinato da un lato alla sussistenza della copertura finanziaria e dall’altro alla proposta di proroga da parte dei rispettivi Dipartimento e allo scrutinio della Commissione istituita dal Rettore, la scelta del CdA dell’Ateneo palermitano non appare in contrasto , re melius perpensa, con le disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, né –per altro verso- palesemente irrazionale.
A ben vedere, infatti, restano fermi: i) sia il potere di proposta dai rispettivi Dipartimenti che, come sopra evidenziato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 del Regolamento di ateneo, presuppone la sussistenza di una copertura finanziaria; ii) sia l’esito dell’attività valutativa che compete alla commissione nominata dal Rettore; iii) sia comunque il potere di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proroghe ai sensi dell’art. 2, comma 4 D.M. 24/05/2011 n. 242.
Le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono state per altro avallate dal Senato Accademico con la delibera n. 4 della seduta del 16/09/2016.
A fronte quindi di una molteplicità di domande provenienti dai più diversi Dipartimenti, relativi ad ambiti di ricerca non omogenei, non può dirsi palesemente irrazionale la scelta del C.d.A. di dare una preventiva indicazione dei criteri per l’ammissione e valutazione delle proposte di proroga.
Ed in tale contesto la stessa proposta del Dipartimento in favore del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che ne fa parte, risulta invero motivata essenzialmente nei sensi che seguono e in modo non certo coerente con le indicazioni del CdA: “Alla luce della grave carenza di docenti presenti nel SSD BIO/09 e delle qualità mostrate dal Dott. F. [#OMISSIS#], il SSD BIO/09 si manifesta alle autorità dell’accademia la necessità che il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ottenga la proroga del contratto di Ricercatore di tipologia A”.
Di contro, la scelta di ritenere prioritariamente ammissibili a proroga le posizioni dei ricercatori già in possesso dell’Abilitazione nazionale (APS) risulta oggettivamente valida e palesemente razionale.
Né può ritenersi priva di razionalità la ulteriore scelta di ammettere alla proroga anche i candidati ricercatori a tempo determinato privi di abilitazione nazionale (APS) purché in possesso dei requisiti di seguito elencati, valutati con le stesse modalità di cui all’ASN:
1) per i SSD bibliometrici: avere raggiunto almeno il 90& del valore di due mediane degli indicatori di cui all’ASN per la II fascia del proprio SSD;
2) per i SSD non bibliometrico: aver raggiunto almeno il 90% del valore di una mediana degli indicatori di cui all’ASN per la II fascia del proprio SSD (cfr. Delibera CDA del 23/06/2015).
Invero, tali indicazioni appaiono coerenti con la necessità di una omogenea valutazione delle posizioni di tutti i candidati rispetto al requisito indicato al primo punto di essere in possesso della abilitazione scientifica nazionale.
Anche la quarta censura non è condivisibile.
Come già evidenziato, la limitazione delle risorse disponibili per il rinnovo di tutti i contratti a tempo determinato in scadenza, nonché i limiti connessi alla pianificazione e programmazione dei punti organico, ha indotto il CdA dell’Ateneo palermitano ad operare delle scelte di razionalizzazione sostanzialmente mutuando ed adattando i criteri normativi già contenuti al comma 5 dell’art. 24 L. 240/2010 per la –pur differente- ipotesi della chiamata nel ruolo di Professore associato dei ricercatori che, parimenti, si trovino al terzo del ultimo anno dello stesso contratto di ricerca di cui al comma 3, lett.b), del citato articolo 24.
Né rileva che le scelte qui impugnate siano state adottate dal CdA in prossimità della scadenza del triennio del contratto di ricerca.
L’università, infatti, ha dovuto tenere in prioritaria considerazione le ridotte disponibilità finanziare disponibili, ostative al rinnovo in blocco di tutte le posizioni in scadenza, non integrati da ulteriori finanziamenti “a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzione di durata ameno pari a quella del contratto”, secondo l’ulteriore canale di sovvenzionamento previsto dallo stesso art. 3 del Regolamento di ateneo n. 1479/2015.
Infine deve essere disattesa anche la quinta ed ultima censura con cui il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dello Statuto universitario, con particolare riferimento all’art. 51, per aver il Consiglio di amministrazione ignorato il parere espresso dal Senato accademico: parere che in tesi avrebbe dovuto comunque essere riacquisito.
Dalla produzione (del 08/02/2016) dell’Avvocatura erariale risultano versati –tra gli altri- i seguenti documenti: (…) n. 2: Deliberazione del Senato Accademico n. 5 del 20/07/2015.
Dall’esame del documento, unico disponibile, versato dalla difesa erariale, contenente il verbale della Seduta del 20/07/2015 del Senato accademico, diversamente da quanto opinato dall’interessato, si ricava unicamente che “il Senato accademico (…) esprime parere favorevole alla proposta di ripartizione formulate dalla Commissione Gestione del Personale, Funzionamento e ricerca del CdA che tende a soddisfare quasi integralmente le richieste dei dipartimenti, rispettando quasi pienamente le priorità da questi indicate nelle loro delibere (…) il Senato Accademico propone pertanto di utilizzare il punto organico disponibile per il bando di n. 2 ulteriori posizioni di RDT-B da attribuire al SSD presenti in programmazione per tale ruolo, in cui sono presenti RTD-A su B.U. in scadenza a dicembre 2015 ed in possesso di abilitazione. Si procederà a verificare tale situazione per le prime priorità di posizioni di RTD-B non soddisfatte dai dipartimenti che, nella proposta, presentano maggiore credito di p.o. non utilizzati”.
Dall’allegato n.3 della produzione erariale, il versato verbale del CdA del 13/10/2015 richiama il verbale del Senato Accademico del 16 settembre 2015, odg n.4, con cui detto Organo ha preso atto di deliberato del CdA “evidenziando che occorre:
– rivedere l’importo necessario per la proroga biennale, fissato nella delibera n. 3 adottata dal CdA nella seduta del 06/08//2015 in € 1.224.210,00, in quanto effettivamente ammontante ad €1.200.071,00 in quanto dei 15 contratti di ricercatore a tempo determinato da prorogare n. 10 sono a tempo definito e n. 5 a tempo pieno;
-indicare a fianco della posizione della dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che trattasi settore bibliometrico, in quanto la stessa afferisce al SSD ICAR e SC 08/A3”.
Quindi, con tale ultimo deliberato, il CdA dell’Università degli Studi di Palermo ha statuito di prendere atto del parere reso dal Revisore dei Conti e, conseguentemente, ha modificato il primo capoverso dell’art. 2 del Regolamento per l’accesso e per l’utilizzo del Fondo Finalizzato alla Ricerca, costituendo il Fondo unico di Ateneo per l’ammontare ci € 1.200.071,33, autorizzando l’Area Economica alla creazione del progetto contabile e, quindi, di dare seguito alla procedure di conferma della proroga dei ricercatori di tipo A di cui alla precedente delibera CdA del 6 agosto n. 3 autorizzando l’Area Risorse Umane a procedere per quanto di competenza.
Nessun ulteriore passaggio, ad avviso del Collegio, era quindi necessario rispetto al deliberato del Senato Accademico.
In conclusione, i provvedimenti impugnati resistono alle censure articolate nel ricorso, risultando quindi legittimi.
Il ricorso va rigettato in quanto infondato con compensazione delle spese di lite sussistendo eccezionali ragioni considerata la natura della controversia e tenuto anche conto della pronuncia in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 14/12/2017