DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008 n. 180
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1 – Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita’ del sistema universitario e della ricerca.
(Pubbl in Gazz. Uff., 10 novembre 2008, n. 263)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l’anno 2008 per la qualita’ del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attivita’ di ricerca scientifica, nonche’ della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialita’ e di valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessita’ ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l’esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
ARTICOLO N.1
Disposizioni per il reclutamento nelle universita’ e per gli enti di ricerca
1. [ Le universita’ statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne’ all’assunzione di personale.] Alle stesse universita’ e’ data facolta’ di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all’articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (1).
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010 (2).
2. Le universita’ di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 – 2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita’ statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna universita’ destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche’ di contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.» (3).
Conseguentemente, l’ autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita’, e’ integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012 (4).
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facolta’ che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e’ costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e’ eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio. Si procede altresi’ direttamente al sorteggio nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando e’ inferiore a quattro. Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario puo’, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione (5).
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2010, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, [e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230], sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facolta’ che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo e’ costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’universita’ che ha richiesto il bando. Il sorteggio e’ effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4 (6).
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalita’ di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 (7).
6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresi’ alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Per la partecipazione all’attivita’ della commissione non sono previsti compensi, indennita’ o rimborsi spese. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (8).
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa e’ effettuata sulla base dei titoli [, illustrati e discussi davanti alla commissione,] e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale (9).
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresi’, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi gia’ emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresi’, privi di effetto le procedure gia’ avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di eta’ (10).
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le universita’ possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati (11).
9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione e, successivamente, dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 .
(2) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione e, successivamente, modificato dall’articolo 7, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25.
(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
(4) Capoverso modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione e, successivamente, dall’articolo 29, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(6) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione e, successivamente, dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25 .
(7) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
(8) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
(9) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione e, successivamente, dall’articolo 9, comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.
(10) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
(11) Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 gennaio 2009, n. 1 , in sede di conversione.
ARTICOLO N.1 bis
Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle universita’ (1)
1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e’ sostituito dai seguenti:
«9. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, le universita’ possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attivita’ di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia’ svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle universita’ italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le universita’ formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, le universita’ possono altresi’ procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le universita’ formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale e’ proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianita’ di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.2
Misure per la qualita’ del sistema universitario
1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attivita’ delle universita’ statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e’ ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita’ dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita’ della ricerca scientifica;
c) la qualita’, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all’incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche’ il numero e l’entita’ dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all’ateneo (1)
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse (2)
2. Le modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e’ effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma. (3).
(1) Lettera modificata dall’articolo 13, comma 1, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(2) Comma inserito dall’articolo 13, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(3) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3
Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli
1. Al fine di favorire la mobilita’ degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e’ integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e’ incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero (1).
3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione. Successivamente, il presente comma è stato corretto con Comunicato 14 febbraio 2009.
(2) Comma inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3 bis
Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (1)
1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuati modalita’ e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe e’ aggiornata con periodicita’ annuale.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3 ter
Valutazione dell’attivita’ di ricerca (1)
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorita’ accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche (2).
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
[ 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della meta’ dello scatto biennale.] (3)
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
(2) Corretto con Comunicato 14 febbraio 2009.
(3) Comma abrogato dall’articolo 8, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ARTICOLO N.3 quater
Pubblicita’ delle attivita’ di ricerca delle universita’ (1)
1. Con periodicita’ annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attivita’ di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonche’ i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione e’ pubblicata sul sito internet dell’Ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attibuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (2).
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.3 quinquies
Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (1)
1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.
(1) Articolo inserito dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1, in sede di conversione.
ARTICOLO N.4
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche’ quelle connesse all’istruzione ed all’universita’.
ARTICOLO N.5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato: Elenco 1