TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2018, n. 734

Abilitazione scientifica nazionale-Inammissibilità del ricorso

Data Documento: 2018-01-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Inammissibilità del ricorso ex art.40, comma 2 c.p.a., per la genericità delle censure dedotte, rapportate al complesso delle procedure, non risultando specificate le posizioni dei singoli ricorrenti all’interno delle stesse (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, Sez. IV, 22 marzo 2017, n.694).

Contenuto sentenza

N. 00734/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01763/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1763 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] Carfora, [#OMISSIS#] Infante, [#OMISSIS#] Parente, [#OMISSIS#] Tanzarella, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e ANVUR, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] Giuffrè in Roma, via dei Gracchi, 39; 
[#OMISSIS#] Troncarelli, [#OMISSIS#] Michetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Venuda, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia (I fascia per il Prof. Infante), settore concorsuale 11/A4 “scienze del libro e del documento e scienze storico religiose”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. C. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I Sigg.ri [#OMISSIS#] Carfora, [#OMISSIS#] Infante, Professore associato, [#OMISSIS#] Parente, Ricercatore, e [#OMISSIS#] Tanzarella, Dottore di ricerca, impugnavano il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia (I fascia per il Prof. Infante), settore concorsuale 11/A4 “scienze del libro e del documento e scienze storico religiose”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione della Legge n.241 del 1990 nonchè l’eccesso di potere per illogicità, genericità, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, irragionevolezza, discriminazione.
I ricorrenti in particolare hanno segnalato l’incompetenza dei commissari, che solo in alcuni casi si sono avvalsi del parere pro veritate di un esperto esterno, l’eccessiva sinteticità dei giudizi, redatti in tempi eccessivamente ristretti, la mancata valutazione analitica di titoli e pubblicazioni per la generalità dei candidati.
Gli interessati inoltre hanno sostenuto che sull’esito dei giudizi sono risultati ora rilevanti ora irrilevanti i pareri pro veritate, il superamento delle mediane, la presenza di opere monografiche, determinati tipi di pubblicazioni e di titoli, l’utilizzo di alcuni criteri di valutazione in prevalenza su altri, le modalità di redazione delle domande di partecipazione alle procedure dei candidati.
I ricorrenti hanno fatto presente altresì che si era operato in disparità di trattamento, che vi erano stati vari errori e che nel settore concorsuale in esame erano stati compresi settori scientifico-disciplinari troppo diversi tra loro.
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], partecipante alla procedura per la II fascia, chiamata in causa quale controinteressata, si costituiva in giudizio, deducendo in [#OMISSIS#] il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome estranea alla controversia, l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa del D.M. n.336 del 2011, l’inammissibilità per genericità del ricorso nel complesso considerato, la sua infondatezza nel merito.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone il primo con successiva memoria l’inammissibilità in [#OMISSIS#], per la non omogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti, non specificate, e per la genericità delle censure, molte delle quali a carattere demolitorio dell’intera procedura.
Nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017, fissata per l’esame dell’istanza di prelievo, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e ricorrendone i presupposti, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, ex art.71 bis c.p.a..
Va in primo luogo estromessa dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, la Sig.ra [#OMISSIS#], non assumendo la stessa la veste di controinteressata nella presente controversia (cfr., in ultimo, tra le altre, TAR Lazio, III, n.9836 del 2017).
Il ricorso va poi dichiarato inammissibile, ex art.40, comma 2 c.p.a., per la genericità delle censure dedotte, rapportate al complesso delle procedure, non risultando per giunta specificate le posizioni dei singoli ricorrenti all’interno delle stesse (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, IV, n.694 del 2017).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore del Ministero, seguono la soccombenza e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio della Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dichiara inammissibile il ricorso n.1763/2014 indicato in epigrafe.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 22/01/2018