Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la parte ricorrente, nelle more, ha nuovamente sostenuto, senza successo, il test di ammissione al corso di laurea in medicina.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 gennaio 2018, n. 735
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Improcedibilità del ricorso
N. 00735/2018 REG.PROV.COLL.
N. 13583/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13583 del 2016, proposto da:-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio di [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], 212;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio, ex art.25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del diniego di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina per l’a.a. 2016/2017, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con richiesta di ammissione al suddetto corso, anche in soprannumero, presso l’Università degli Studi di Padova.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. F. Guidi, per l’Università degli Studi di Padova l’Avv. S. [#OMISSIS#] e per il Ministero l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra-OMISSIS-, affetta da disabilità motoria, neurologica e visiva, con invalidità riconosciuta, partecipava presso l’Università degli Studi di Padova al test di ingresso al corso di laurea in medicina per l’anno accademico 2016/17; la studentessa conseguiva il punteggio di 44,40, risultando idonea, ma in posizione in graduatoria non utile per accedere al suddetto corso di laurea.
L’interessata impugnava dunque la determina di non ammissione, per essere immatricolata, anche in soprannumero, presso l’Università degli Studi di Padova, al corso di laurea in medicina, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione degli artt.3, 34, 97 Cost., dell’art.16 della Legge n.104 del 1992, dell’art.11 del D.M. n.546 del 2016, dell’art.4 del bando nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.
Con decreto n.7861 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria, con possibilità di ripetere la prova di ammissione, assistita dalle misure idonee a compensare la disabilità segnalata.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Padova si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.170 del 2017 il Tribunale, confermando il citato decreto n.7861 del 2016, accoglieva la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.
In data -OMISSIS-l’interessata sosteneva nuovamente la prova, riportando il punteggio di -OMISSIS-, non utile all’ammissione al corso di laurea in argomento.
Con memorie le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nell’udienza dell’8 novembre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la -OMISSIS-, a contenzioso in corso, ha nuovamente sostenuto, senza successo, il test di ammissione al corso di laurea in medicina.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.13583/2016 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 del D.Lgs. n.196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 22/01/2018
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.