Rinnovo valutazione per illegittimità giudizio commissione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 18 dicembre 2017, n. 12459
Abilitazione scientifica nazionale-Rinnovo valutazione
N. 12459/2017 REG.PROV.COLL.
N. 11089/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11089 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lanzafame, Chiara Patane’, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Savio De [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Rosazza 32, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mansuelli, Barbara Marengo non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previo accoglimento della domanda di misure cautelari collegiali,
– del provvedimento di approvazione dei risultati e dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi sulla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, II Quadrimestre, indetta con D.D. 29 luglio 2016, n. 1532;
– del risultato di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, II Quadrimestre, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017;
– dei giudizi individuali e collegiale di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di seconda fascia espressi sulla dott.ssa [#OMISSIS#], nelle sedute del 13 aprile 2017, 7 luglio 2017 e 28 luglio 2017 dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, II Quadrimestre e comunque pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017;
– della relazione riassuntiva dei lavori svolti nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, II Quadrimestre, pubblicata sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017, nella parte in cui riguarda la dott.ssa [#OMISSIS#];
– dei verbali n. 1 del 13 aprile 2017, n. 2 del 7 luglio 2017, n. 3 del 28 luglio 2017 della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica, II Quadrimestre, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 31 luglio 2017, sempre nella parte in cui riguardano la dott.ssa [#OMISSIS#];
– ove necessario, del verbale dell’11 novembre 2016 della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica con cui sono stati definiti i criteri per la valutazione dei titoli;
– di ogni ulteriore atto antecedente, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. A. Lanzafame e l’Avvocato dello Stato V. Fico.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ricorso ritualmente proposto la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di II fascia del settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica;
– che tale esito è stato determinato dalla circostanza, affermata dalla Commissione in sede di giudizio collegiale, per cui la ricorrente –sebbene in possesso di quattro dei sei titoli (a fronte dei tre necessari) ritenuti pre-condizione ai sensi dell’art. 8 comma I DPR n. 952016, avrebbe presentato una produzione scientifica temporalmente discontinua e non del tutto congruente con il settore concorsuale, in quanto ritenuta attinente alla materia dell’ematologia;
– che il MIUR si è costituito in giudizio senz depositare memorie;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, è suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Considerato che il ricorso è fondato, e va accolto, in quanto:
a) incorre nel denunziato vizio di travisamento dei fatti l’affermazione per cui la ricorrente difetterebbe di continuità scientifica, atteso che essa annovera pubblicazioni (declinate nella domanda di partecipazione) ogni anno dal 2007 al 2015;
b) sotto il profilo della congruenza, è fondato il motivo che denunzia il difetto di motivazione, in quanto la semplice indicazione che le opere della candidata atterrebbero all’ematologia non dà sufficiente conto delle ragioni della maggiore vicinanza della ricerca a detto settore invece che a Patologia Generale e Patologia Clinica;
Considerato che il MIUR dovrà sottoporre la ricorrente a nuova valutazione da parte di Commissione in composizione del tutto diversa da quella che ha operato entro giorni novanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 18/12/2017