TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2017, n. 11337

Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Scorrimento graduatora

Data Documento: 2017-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di scorrimento di graduatoria, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore, non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.

Contenuto sentenza

N. 11337/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Abete, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arenare, Sofia Asaro, [#OMISSIS#] Attinà, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Balduini, [#OMISSIS#] Balestrucci, [#OMISSIS#] Bargagna, [#OMISSIS#] Boldreghini, Sara Bonaccorsi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Brancaccio, [#OMISSIS#] Buono, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Mariacarla [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carniato, [#OMISSIS#] Carobbi, Chiara [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Colosimo, [#OMISSIS#] Conte, Giovanni Corso, [#OMISSIS#] D’Amico, [#OMISSIS#] Oscar De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Chiara Delato, [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Esposito, [#OMISSIS#] Falco, Chiara Fanì, [#OMISSIS#] Festa Cilveti, [#OMISSIS#] Gabbani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ghedini, [#OMISSIS#] Ghezzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Goffredi, [#OMISSIS#] Impalà, [#OMISSIS#] Leone, Iryna Mahan, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Martone, [#OMISSIS#] Marzani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pace, Sara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Parovel, Chiara Parravicini, [#OMISSIS#] Pellegrino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pepe, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sara Piludu, [#OMISSIS#] Pisano, [#OMISSIS#] Pitari, [#OMISSIS#] Pititto, Giovanni Poli, [#OMISSIS#] Proto, [#OMISSIS#] Provinzano, Mariacarmela Domenica Randazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Renzetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Rubolino, [#OMISSIS#] Senese, [#OMISSIS#] Seri, Virginia Seri, [#OMISSIS#] Sibaldi, [#OMISSIS#] Spedalieri, [#OMISSIS#] Squarcia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Stifani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Marina Titone, [#OMISSIS#] Toce, [#OMISSIS#] Urbani, [#OMISSIS#] Vecchiato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Viglione, [#OMISSIS#] Viola, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via D. Chelini, 5;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Bari, Universita’ degli Studi di Bologna, Universita’ degli Studi di Brescia, Universita’ degli Studi di Cagliari, Universita’ degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia”, Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, Universita’ degli Studi del Molise A Campobasso, Universita’ degli Studi di Ferrara, Universita’ degli Studi di Firenze, Universita’ degli Studi di Foggia, Universita’ degli Studi di Genova, Universita’ degli Studi De L’Aquila, Universita’ degli Studi di Messina, Universita’ degli Studi di Milano, Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca, Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, Università degli Studi di Napoli Seconda Università (Sun), Universita’ degli Studi di Palermo, Universita’ degli Studi di Parma, Universita’ degli Studi di Pavia, Universita’ degli Studi di Perugia, Universita’ degli Studi di Pisa, Universita’ Politecnica delle Marche, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino, Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza Sant'[#OMISSIS#], Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma, Universita’ degli Studi di Salerno, Universita’ degli Studi di Sassari, Universita’ degli Studi di Siena, Universita’ degli Studi di Torino, Universita’ degli Studi di Trieste, Universita’ degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese “Insubria”, Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]”, Universita’ degli Studi di Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Universita’ degli Studi di Milano Humanitas (Lingua Inglese), Università degli Studi di Roma – Campus Bio-Medico, Universita’ degli Studi di Torino Sede Orbassano non costituiti in giudizio;
Universita’ degli Studi di Milano Vita e Salute “San [#OMISSIS#]”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Manzi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Manzi in Roma, via F. [#OMISSIS#], 5;
Universita’ degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura Generale Dello Stato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria in Roma, via Flaminia 189;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Angelucci, [#OMISSIS#] Zotta, Michelle [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ciuffreda non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione dell’ordinanza relativa ai dinieghi di ammissione ai corsi di laurea per a.a. 2015/2016. Risarcimento danni
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Bari e di Universita’ degli Studi di Bologna e di Universita’ degli Studi di Brescia e di Universita’ degli Studi di Cagliari e di Universita’ degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Catanzaro “Magna Grecia” e di Universita’ degli Studi di Chieti G.D’Annunzio e di Universita’ degli Studi del Molise A Campobasso e di Universita’ degli Studi di Ferrara e di Universita’ degli Studi di Firenze e di Universita’ degli Studi di Foggia e di Universita’ degli Studi di Genova e di Universita’ degli Studi De L’Aquila e di Universita’ degli Studi di Messina e di Universita’ degli Studi di Milano e di Universita’ degli Studi di Milano – Bicocca e di Universita’ degli Studi di Milano Vita e Salute “San [#OMISSIS#]” e di Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e di Università degli Studi di Napoli Seconda Università (Sun) e di Universita’ degli Studi di Padova e di Universita’ degli Studi di Palermo e di Universita’ degli Studi di Parma e di Universita’ degli Studi di Pavia e di Universita’ degli Studi di Perugia e di Universita’ degli Studi di Pisa e di Universita’ Politecnica delle Marche e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza Sant'[#OMISSIS#] e di Universita’ degli Studi Tor Vergata di Roma e di Universita’ degli Studi di Salerno e di Universita’ degli Studi di Sassari e di Universita’ degli Studi di Siena e di Universita’ degli Studi di Torino e di Universita’ degli Studi di Trieste e di Universita’ degli Studi di Udine e di Università degli Studi di Varese “Insubria” e di Università degli Studi di Vercelli “[#OMISSIS#]” e di Universita’ degli Studi di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Rilevato:
che con l’ordinanza cautelare n. 2442/2017, emessa nella camera di consiglio del 18 maggio2017 , il Collegio ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti;
che, in essa si affermava come “pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra;
– che, pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da parte resistente, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
– che, infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare;
– che dai nominativi dei singoli ricorrenti di cui in ricorso devono, comunque, essere eliminati i nominativi di quei candidati che risultino essere già stati dichiarati decaduti dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto, e che non abbiano proposto ricorso nei termini di legge avverso la predetta decadenza operante automaticamente, e, altresì, indipendentemente dalla circostanza che i relativi nominativi siano o meno stati effettivamente già specificati in apposita nota chiarificatrice prodotta da parte delle amministrazioni resistenti e/o intimate, onerandosi, pertanto, le suddette amministrazioni di provvedere alla verifica sul punto specifico con le relative conseguenze; “ai fini dello scorrimento della graduatoria indicata in ricorso”, “nei limiti dello scorrimento della graduatoria nella quale la ricorrente aspira ad accedere, ritenendo che vi siano elementi di fumus [#OMISSIS#] iuris in relazione agli atti depositati in giudizio a seguito dell’ottemperanza dell’istruttoria da parte dell’amministrazione in relazione al punteggio conseguito dall’istante”;
che i ricorrenti rappresentano di aver notificato l’ordinanza al ministero senza alcun riscontro;
Considerato che le ragioni a sostegno dell’istanza di esecuzione sono fondate e che, pertanto, occorre che il Ministero dell’Università e Istruzione dia esecuzione al giudicato cautelare, verificando quale sia l’Ateneo o gli Atenei in cui è possibile l’immatricolazione e detti le consequenziali istruzioni a quello che sarà individuato;
Ritenuto, anche in relazione all’urgenza di provvedere all’immatricolazione di parte ricorrente, di nominare Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato per l’esecuzione della citata ordinanza cautelare con spese che saranno poste a carico del MIUR;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 2442/2017 e per l’effetto nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato che dovrà compiere gli adempimenti indicati in motivazione nel termine di giorni quindici (15) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se più breve, del presente provvedimento giurisdizionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
 [#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 15/11/2017