TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 1359

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2018-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Obbligo di motivazione laddove la commissione non abbia indicato le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione al ricorrente, nonostante lo stesso avesse dimostrato il brillante superamento di tutte e tre le mediane di settore (dimostrando così, oggettivamente, un significativo impatto della sua produzione scientifica nel settore concorsuale di riferimento) e avesse al suo attivo almeno cinque titoli (diversi dalle pubblicazioni). 

Contenuto sentenza

N. 01359/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10822/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10822 del 2017, proposto da: 
dott. Giovanni [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35/b; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
– dei giudizi (collegiale ed individuali) di “non abilitazione” espressi nei confronti del ricorrente, candidato alla abilitazione di I fascia, dalla Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale “04/A1 GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI” e pubblicati on line in data 1.8.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente l’Avv. Tomaselli in sostituzione dell’Avv. R. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, dott. Giovanni [#OMISSIS#], è Dirigente dell’ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) della Regione Emilia-Romagna ed è abilitato alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 04/A1 – “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanolgia, Georisorse e Applicazioni”. Egli ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il conseguimento delle funzioni di professore di I fascia, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 1532 del 29.7.2016 (doc. 2), avendo presentato domanda per la seconda sessione quadrimestrale. L’esito della procedura è stato sfavorevole, avendo espresso giudizio di inidoneità alle funzioni di professore di I fascia tre commissari su cinque.
Avverso gli atti indicati in epigrafe, il dott. [#OMISSIS#], con atto notificato al MIUR in data 30.10.2017 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#], ha proposto ricorso deducendo quattro motivi di gravame, tra di loro in effetti strettamente correlati in quanto attengono tutti all’inadeguatezza e alla contraddittorietà della motivazione dei giudizi espressi (dalla Commissione, collegialmente e dai singoli commissari, individualmente), sotto i diversi profili: della insufficiente e sottostimata valutazione di titoli e pubblicazioni (primo motivo); dell’omessa ponderazione dei diversi criteri e parametri di giudizio, così come approvati dalla Commissione nella seduta dell’11.11.2016 (secondo motivo); dell’omessa valutazione analitica delle singole pubblicazioni e dei singoli titoli (terzo motivo); dell’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di parzialità, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione (quarto motivo).
Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, difendendo in particolare, con la relazione difensiva in atti, l’operato della Commissione che, a suo avviso, ha osservato e applicato i criteri valutativi di cui al D.M. n. 120 del 2016, così come precisati dalla stessa Commissione nella sua riunione preliminare.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2017 il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in orma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Nella fattispecie all’odierno vaglio, la Commissione ha preso atto del raggiungimento, da parte del candidato, di tutti e tre i valori-soglia di cui all’Allegato C al D.M. 7 giugno 2016, n. 120, i quali hanno carattere oggettivo e sono indicativi del rilevante impatto della produzione scientifica del ricorrente nella comunità scientifica di riferimento, atteso che, ai sensi dell’Allegato C citato (punti 2 e 3), con riguardo al settore concorsuale “de quo” (che rientra tra quelli “bibliometrici”): “2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti: a) il numero complessivo di articoli riportati nella domanda e pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei dieci anni (prima fascia) e cinque anni (seconda fascia) precedenti; b) il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science», rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti; c) l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni contenute nella domanda e pubblicate, rispettivamente, nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);………….”.
Del pari, sulla base dei criteri fissati dall’art. 5, comma 2, D.M. 120 cit. e della selezione preliminare dei titoli da considerare, effettuata dalla Commissione nella sua prima riunione (vedi Verbale n. 1 doc. 3 ric.), è stata pienamente positiva anche la valutazione dei titoli, posseduti dal ricorrente in numero di cinque e, dunque, in misura superiore al minimo prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. b), che richiede il possesso di “almeno tre titoli” tra quelli selezionati da ogni Commissione, ai fini del riconoscimento dell’abilitazione scientifica.
Viceversa la valutazione è stata negativa soltanto con riferimento alla qualità delle pubblicazioni, sulla base di un complessivo percorso argomentativo nel quale sono tuttavia presenti plurimi apprezzamenti positivi sulle pubblicazioni stesse, come risulta dal giudizio collegiale, che di seguito ampiamente si trascrive:
“….la produzione scientifica è coerente con le tematiche del settore concorsuale, caratterizzata da un buon livello in termini sia di originalità e di rigore metodologico, con collocazione editoriale su riviste di rilievo medio-alto in ambito internazionale per la comunità scientifica di riferimento. Ai fini dell’apporto individuale nelle pubblicazioni valutate, il candidato non presenta articoli a nome singolo, figura come primo autore in ordine non alfabetico in più della metà lavori a più nomi e, laddove esplicitamente indicato, risulta ‘corresponding author’ di metà delle pubblicazioni. Il contributo individuale riconoscibile nelle pubblicazioni presentate è consistente con il curriculum complessivo dei titoli, attestante una presenza nel panorama scientifico sostanzialmente a livello nazionale, con ridotti ruoli di responsabilità di attività di ricerca negli ultimi otto anni. I risultati delle ricerche illustrati nelle pubblicazioni ai sensi dell’art. 7, DM 120, mostrano una significativa discontinuità temporale, quasi decennale. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione a maggioranza di 3/5 dei Commissari rileva che sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca come emerge da una insufficiente continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale e conseguente rilevanza del contributo nel settore scientifico disciplinare rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Il profilo scientifico non mostra i presupposti a sostegno del riconoscimento della visibilità internazionale dei risultati della ricerca raggiunti dal candidato, coerentemente con carenti attività di disseminazione dei risultati della ricerca e con una modesta capacità di reperimento di risorse economiche, a sostegno del livello di qualità richiesto. Tali elementi fanno ritenere che non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
Il Collegio ritiene fondate le censure con cui il ricorrente deduce l’incongruità e la contraddittorietà del giudizio della Commissione, che è pervenuta ad un giudizio immotivatamente negativo, nonostante il netto prevalere di elementi positivi di valutazione tanto nel giudizio collegiale finale, quanto nei giudizi individuali espressi dai cinque commissari (due dei quali, peraltro, espressisi apertamente a favore dell’abilitazione di prima fascia in capo al dott. [#OMISSIS#]).
Nel caso di specie, infatti, la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessato, nonostante lo stesso avesse dimostrato il brillante superamento di tutte e tre le mediane di settore (dimostrando così, oggettivamente, un significativo impatto della sua produzione scientifica nel settore concorsuale di riferimento) e avesse al suo attivo almeno cinque titoli (diversi dalle pubblicazioni). In effetti, sulla base di tali premesse (ampio superamento delle mediane, possesso di altri titoli in misura più che adeguata), all’interno di un giudizio che, ai sensi del D.M. n. 120 del 2016, deve essere la risultante di tre componenti (almeno n. 2 mediane + almeno n. 3 titoli + un congruo numero di pubblicazioni di elevato livello qualitativo) – le quali concorrono tutte alla definizione della maturità scientifica del candidato – la non abilitazione del dott. [#OMISSIS#] poteva fondarsi unicamente su di un giudizio negativo relativo alle pubblicazioni, ove ritenute dalla Commissione di non elevato qualitativo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’Allegato B al D.M. n. 120/2016, “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Tuttavia nel giudizio della Commissione, così come in quello dei singoli commissari, prevalgono in modo netto valutazioni positive anche in merito alle n. 16 pubblicazioni sottoposte dal candidato al vaglio commissariale, atteso che, come risulta dallo stesso giudizio collegiale sopra trascritto la produzione scientifica è stata valutata nei termini seguenti: “coerente con le tematiche del settore concorsuale” (il che significa rispetto del criterio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) D.M. 120/2016); caratterizzata da un buon livello in termini sia di originalità e di rigore metodologico (adeguatezza, quindi, rispetto al criterio di cui alla lett. c) dell’art. 4, comma 1); con collocazione editoriale su riviste di rilievo medio-alto in ambito internazionale per la comunità scientifica di riferimento (lett. b) art. cit.). La stessa Commissione, inoltre, ha ritenuto pienamente riconoscibile l’apporto individuale del candidato nelle opere in collaborazione a cui ha partecipato; questo è quanto deve evincersi nel passaggio del giudizio collegiale in cui l’Organo valutativo afferma che “Ai fini dell’apporto individuale nelle pubblicazioni valutate, il candidato non presenta articoli a nome singolo, figura come primo autore in ordine non alfabetico in più della metà lavori a più nomi e, laddove esplicitamente indicato, risulta ‘corresponding author’ di metà delle pubblicazioni. Il contributo individuale riconoscibile nelle pubblicazioni presentate è consistente con il curriculum complessivo dei titoli….”.
In definitiva, di fronte ad apprezzamenti largamente positivi su tutte e tre le “macrovoci” (ivi compreso il livello qualitativo della produzione scientifica) nelle quali si va ad articolare il giudizio di merito del candidato, secondo l’architettura oggi delineata dal D.M. n. 120 del 2016, appare contraddittorio pervenire ad un giudizio di inidoneità sulla base di una asserita posizione non riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca.
Se i criteri, secondo quanto affermato espressamente dalla Commissione, sono tutti integralmente rispettati, l’affermazione di una insufficiente maturità finisce per apparire contraddittoria ed arbitraria, essendo la Commissione tenuta a vagliare la maturità scientifica del candidato proprio e soltanto sulla base degli indicatori di produttività scientifica di cui all’Allegato C e dei diversi criteri fissati dagli artt. 3 e ss. D.M. 120/2016, rispetto ai quali non si rinvengono nei giudizi impugnati rilievi negativi da parte della Commissione.
Considerato che, all’interno di una valutazione che riguardava la prima fascia di docenza e che doveva necessariamente tenere in considerazione il conseguimento di risultati rilevanti “nel panorama anche internazionale della ricerca” (v. art. 3, comma 2, lett. a) D.M. 120), la produzione scientifica del ricorrente è stata valutata di buon livello dal punto di vista dell’originalità e del rigore metodologico (così come sono stati ritenuti pienamente raggiunti gli indicatori quantitativi prescritti), non si comprende in cosa dovrebbe consistere l’insufficienza del profilo internazionale, affermazione che appare, nell’economia del giudizio, apodittica e non giustificata sulla base delle premesse menzionate. Il giudizio è pertanto da ritenere carente e contradittorio sul piano della motivazione e, per questo, merita di essere annullato. Lo stesso giudizio, in ogni caso, viola l’art. 6 del D.M. 120, secondo cui “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”.
In realtà, sono gli stessi commissari che riconoscono il possesso di entrambi i requisiti sub a) e sub b) del predetto articolo e quindi, date le premesse, era la norma stessa che imponeva il riconoscimento dell’abilitazione scientifica in capo al dott. [#OMISSIS#].
Non conduce a diversa conclusione il rilievo critico della Commissione relativo alla presunta mancanza di continuità nella produzione scientifica del ricorrente, carenza che, secondo la Commissione, si sarebbe protratta per un sensibile lasso di tempo. L’affermazione della discontinuità temporale è stata confutata da parte ricorrente che, con i dati esposti nel ricorso (e non smentiti dal MIUR), ha dimostrato di avere prodotto con continuità anche in anni recenti, con n. 7 pubblicazioni al suo attivo nel 2012, n. 4 del 2013, n. 6 nel 2015, n. 2 nel 2016 (pag. 6 ric.).
Nella relazione della Commissione in atti si legge che il rilievo negativo avrebbe riguardato, invero, le n. 16 pubblicazioni sottoposte alla valutazione qualitativa e non la produzione scientifica del candidato nella sua globalità. In effetti, è vero che le 16 pubblicazioni vagliate non si collocano nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando ASN per cui è causa. E’ però altrettanto vero che il decennio assume rilievo, ai sensi dell’Allegato C al D.M. 120, al solo fine del calcolo dell’impatto della produzione scientifica nel settore di riferimento (con riferimento, in particolare, alla prima mediana), ma non anche con riguardo alla scelta delle opere da sottoporre al vaglio analitico della Commissione, le quali possono essere liberamente selezionate dal candidato anche nell’ambito delle proprie pubblicazioni meno recenti, non ponendo al riguardo l’Allegato B alcun vincolo che non sia quello relativo al numero massimo di pubblicazioni presentabili (n. 16 nella specie).
Il rilievo della Commissione, pertanto, anche nei termini precisati in corso di causa, non poteva assumere rilevanza ai sensi della normativa applicabile.
Conclusivamente, il ricorso va accolto.
Il carattere assorbente dei motivi esaminati esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia per il settore concorsuale 04/A1 – “Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanolgia, Georisorse e Applicazioni” e delle valutazioni operate dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone quanto segue:
– accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso del contributo unificato anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/02/2018