Il nuovo sistema prevede pertanto che possano partecipare alle liste da cui vengono estratti i Commissari per l’ASN solo i “professori ordinari” e altrettanto prevede il d.m. 23 febbraio 2016, n. 95. Ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario” tale non potendosi ritenere quella dei docenti collocati in quiescenza o titolari di contratti ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 4 novembre 2005, n. 230, norma sopravvissuta all’abrogazione solo per consentire di poter ancora avere tale figura di professori, non per legittimarne, però, la presenza all’interno delle Commissioni per l’ASN, alla cui partecipazione il sistema introdotto con la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha inteso chiamare soltanto professori ordinari in servizio con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 febbraio 2018, n. 1349
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Professori in quiescenza titolari di contratti di insegnamento
N. 01349/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11814/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11814 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] SPANGHER, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Massimo Oscar Fares, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bisagno, 14;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del decreto direttoriale del MIUR n.1531/2016 nella parte in cui prevede che i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o della nomina non possono partecipare alla procedura di formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica per professori universitari di prima e seconda fascia anche se titolati di contratti di cui all’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005 n. 230.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, ai preliminari, i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già professore ordinario di Procedura penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma, in quiescenza dal novembre 2014, è titolare del contratto di cui all’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 presso l’Università telematica “Unitelma Sapienza” di Roma.
Ciò premesso, l’interessato, con il ricorso in esame, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto direttoriale del Ministero resistente n.1531 del 29 luglio 2016 nella parte in cui prevede che i professori ordinari in quiescenza all’atto della domanda o della nomina non possono partecipare alla procedura di formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica per professori universitari di prima e seconda fascia, anche se titolari di contratti di cui all’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005 n. 230.
Al riguardo, il ricorrente deduce il seguente motivo:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
I titolari di contratti ex art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005 sono equiparati ai professori ordinari di ruolo sia sotto il profilo economico sia sotto quello giuridico.
In ragione di ciò, costoro sono legittimati a far parte delle commissioni abilitative per professori ordinari e, pertanto, l’art. 2, comma 3, del D.M. n. 1531/2016 introduce una limitazione che si pone in contrasto con la legge primaria.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 7261/2016, è stata accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso, con riserva, a presentare la domanda di partecipazione alle commissioni di valutazione delle domande di abilitazione nazionale.
Con successiva ordinanza n. 5991/2017, sono stati disposti incombenti istruttori a carico del Ministero resistente.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il ricorso in esame, si chiede se i professori universitari, in quiescenza ma titolari di incarichi ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 230 del 2005, possano essere chiamati a fare parte delle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.
La questione è stata, di recente, affrontata nella sentenza del TAR Lazio, sez. Terza bis, 11 gennaio 2018, n. 301.
In quella sede, si è avuto modo di ricordare che la fonte che disciplina la composizione delle Commissioni citate è il d.P.R. 95/2016 il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, della legge 240/2010, prevede espressamente, all’articolo 6, comma 8, che “sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230”.
Ciò posto, a prescindere dal fatto che la predetta norma regolamentare non risulta formalmente impugnata dal ricorrente né, peraltro, censurata in alcun modo nel “corpo” del ricorso, va tuttavia osservato che il d.P.R. n. 95/2016 è stato adottato in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che demanda, infatti, alla fonte secondaria la disciplina per la formazione delle commissioni per la concessione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Ora, il decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, nell’indicare i requisiti di partecipazione alla procedura delle commissioni per l’ASN, ha previsto che siano esclusi i professori straordinari, ossia coloro che fossero titolari di contratti ex art. 1, comma 12, della legge 230 del 2005.
In tale quadro normativo, va evidenziato che la legge n. 240 del 2010 ha istituito un nuovo sistema rispetto al precedente disciplinato dalla legge 239/2005 e dal d.lgs. n. 164/2006, che ha ridisegnato le modalità di reclutamento dei professori universitari, prevedendo in particolare il possesso di requisiti specifici relativamente ai commissari chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici.
In particolare, il nuovo sistema prevede che possano partecipare alle liste da cui estrarre i commissari solo “professori ordinari”, nel senso poi chiarito dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 95/2016; ciò significa che, al momento della candidatura, l’aspirante commissario deve possedere la qualifica di “professore ordinario”, tale da non ricomprendere la categoria dei docenti collocati in quiescenza o titolari di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, norma sopravvissuta all’abrogazione per consentire agli Atenei di potersi ancora avvalere di tali professionalità, al fine di “realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati…”; è in questi casi ed a tali fini che le predette figure professionali conservano lo stesso trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari, senza tuttavia che ciò debba estendersi ad ogni campo di attività consentite a questi ultimi.
In ogni caso, stabilire un’equipollenza non significa mutuare una identità totale di trattamento giuridico oltre che economico, tale per cui non può predicarsi l’irragionevolezza della previsione del d.P.R. n. 95/2016 che ha inteso escludere dalle liste dei commissari per l’ASN i professori titolari di contratti ex art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
3. Ciò detto e non avendo motivi il Collegio per discostarsi dal riportato indirizzo, il ricorso può essere respinto.
4. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/02/2018