[X] L’art. 16, comma 3, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prescrive che debba far parte della commissione giudicatrice almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato. **Abilitazione scientifica nazionale – mancata acquisizione parere pro veritate**
Nello svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, nel caso in nella commissione esaminatrice non faccia parte alcun membro del settore scientifico-disciplinare di riferimento del candidato, è opportuno che la commissione acquisisca un parere pro veritate da parte di un esperto, atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente a tale settore. Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso era invece necessario, in quanto l’assenza nella commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo. **Abilitazione scientifica nazionale – mancata acquisizione parere pro veritate**
La legge 11 agosto 2014, n. 114, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato, tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore. Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2516
Abilitazione scientifica nazionale – Composizione commissione esaminatrice
N. 02516/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04289/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4289 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], 3;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Pio [#OMISSIS#] Pistillo, [#OMISSIS#] Casciaro e [#OMISSIS#] Parlato;
per l’annullamento
– del giudizio di non abilitazione conseguito dalla ricorrente nella procedura di cui al D.D. n. 222/2012 per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/B1 (storia dell’arte), pubblicato sul sito MIUR in data 6 febbraio 2014;
– di tutti i verbali della Commissione nominata con D.D. MIUR n. 761 del 19 dicembre 2012 ed, in particolare, di quelli contenenti i giudizi negativi resi nei confronti della ricorrente, il verbale n. 1 del 4 febbraio 2013 recante i criteri ed i parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli; – del verbale n. 2 del 4 giugno 2013 nella parte in cui si attesta che la Commissione ha deciso “di valutare le pubblicazioni senza attribuire valore dirimente alle mediane indicate sul sito”; il verbale n. 23 relativo alla seduta del 2 dicembre 2013 ove sono stati approvati i giudizi ed il verbale n. 26 di chiusura dei lavori della commissione giudicatrice;
– del D.D. MIUR n. 761 del 19 dicembre 2012 di nomina della Commissione per l’ASN nel settore concorsuale 10/B1;
– del D.D. MIUR n. 672 del 7 dicembre 2012 recante la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 10/131;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per l’abilitazione nazionale per professori di prima fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2012, per il settore concorsuale 10/B1 denominato “Storia dell’Arte”, come risulta dall’All. A al d.m. 12 giugno 2012, n. 159.
L’esito della valutazione è stato sfavorevole all’interessata.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’istante deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) ed i) della L. n. 240/2010; dell’art. 8, comma 3 del D.P.R. n. 22212011; dell’art. 4, comma 3 del D.D. MIUR n. 222 del 20 luglio 2012 di indizione della procedura per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale; dell’art. 6, comma 3 del D.D. MIUR n. 181 del 27 giugno 2012 di indizione della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.
In via subordinata: illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 3, lett. i) primo periodo della L. n. 240/2010; dell’art. 6, comma 9, dell’art. 7 comma 2, del d.P.R. n. 222/2011 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La Commissione avrebbe dovuto acquisire di pareri scritti pro veritate sull’attività scientifica dei candidati che avevano presentato titoli e pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia dell’arte contemporanea da parte di esperti in tale materia, in quanto presso l’organo di valutazione non sarebbe stato presente alcun componente del Settore Scientifico Disciplinare dell’arte contemporanea, in grado di rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche” dei candidati (art. 16, comma 3, lettera a).
Il settore concorsuale 10/B1 (storia dell’arte) è composto, infatti, dai seguenti quattro settori scientifici disciplinari:
L-ART/01 – storia dell’arte medievale;
L-ART/02 – storia dell’arte moderna;
L-ART/03 – storia dell’arte contemporanea;
L-ART/04 – museologia e critica artistica e del restauro.
La Commissione nominata con D.D. MIUR n. 761 del 19 dicembre 2012 nell’ambito della procedura di abilitazione nazionale per il suddetto settore concorsuale era composta, invece, dai seguenti commissari: [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] (prof. ordinario) del SSD L-ART 04; Donata [#OMISSIS#] (prof. ordinario) del SSD L-ART 04; Pavanello [#OMISSIS#] (prof. ordinario), del SSD L-ART 02; [#OMISSIS#] Tomei (prof. ordinario) del SSD L-ART 01; Serena Romano (membro OCSE) del SSD L-ART 01.
I quattro commissari e il membro OCSE non erano dunque afferenti al SSD L-ART/03 storia dell’arte contemporanea.
La composizione sbilanciata della Commissione avrebbe determinato una disparità di trattamento nei confronti dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale con un curriculum di studio specifico di Storia dell’arte contemporanea, come emergerebbe dagli esiti delle valutazioni dei commissari.
Sono stati dichiarati abilitati all’ufficio di professore ordinario:
per il settore scientifico disciplinare L-ART/01 – storia dell’arte medievale, 14 candidati su 24, per un percentuale pari al 58,3%
per il settore scientifico disciplinare L-ART/02 – storia dell’arte moderna 24 candidati su 73, per un percentuale pari al 32,87%;
– per il settore scientifico disciplinare L-ART/03 – storia dell’arte contemporanea 6 candidati su 47, per un percentuale pari al 12,7%;
– per il settore scientifico disciplinare L-ART/04 – museologia e critica artistica e del restauro 20 candidati su 42, per un percentuale pari al 47,61%;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. h) della L n. 240/2010; dell’art. 6, commi 3, 4 e 5 del d.P.R. n. 222/2011; dell’art. 8, comma 3, e All. B del D.M. n. 76 del 7 giugno 2012; della delibera ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012; dell’art. 5 del D.D. MIUR n . 181 del 27 giugno 2012 recante di indizione della procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
La Prof.ssa La [#OMISSIS#] non sarebbe stata in possesso dei requisiti richiesti per far parte della Commissione.
Il D.M. n. 76/2012, recante tra l’altro le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, stabilisce all’art. 8, comma 3, quanto al parametro di valutazione dei titoli indicato all’art. 4, comma 4, lett. a), impatto della produzione scientifica complessiva, che lo stesso deve essere concretamente accertato dall’ANVUR, per i settori concorsuali di cui all’allegato 8 (quelli a cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, tra i quali rientra anche il 1.0/B1), sulla base di una serie di indicatori e di regole di utilizzo ivi specificati la cui mancanza, nel caso di specie, non sarebbe stata correttamente riscontrata con riferimento al Commissario La [#OMISSIS#].
Essa sarebbe sprovvista della necessaria qualificazione scientifica, non superando nessuno dei suoi indicatori di attività scientifica le mediane fissate dall’ANVUR.
La stessa, infatti, non disporrebbe di alcuna monografia ed al fine di superare la seconda mediana avrebbe inserito nella categoria articoli su rivista contributi non idonei, quali numerose brevi prefazioni, presentazioni e voci bibliografiche.
Ciò non sarebbe ammissibile, posto che il MIUR ha distinto fra articolo in rivista, recensione, scheda bibliografica, nota a sentenza, abstract, traduzione, specificando che ai fini di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, sarebbero necessari almeno 24 articoli su rivista, e non – come sarebbe avvenuto nella fattispecie – anche tipologie diverse da questa;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 6 e all. B del D.M. n. 76/2012; delibera ANVUR n. 50 del 21 giugno 2012; eccesso di potere per inosservanza delle circolare MIUR dell’il gennaio 2013, disparità di trattamento e contraddittorietà.
Dal combinato disposto degli artt. 4 e 6, comma 5 del D.M. n. 76/2012 emergerebbe che, per ottenere l’abilitazione, devono concorrere le seguenti condizioni:
1) giudizio di merito positivo da parte della Commissione sulla produzione scientifica e sui titoli secondo i criteri e parametri indicati dall’art. 4 del D.M. 76/2012;
2) indicatori dell’impatto della produzione scientifica complessiva a norma, ipotesi questa che ricorre quando almeno uno degli indicatori è superiore ai valori mediani.
Nella seconda riunione del 4 giugno 2013 la commissione avrebbe deciso, in contrasto con la circolare del MIUR dell’11 gennaio 2013 e con quanto stabilito nella prima riunione, “di valutare le pubblicazioni senza attribuire valore dirimente alle mediane indicate sui sito”;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà.
Dall’esame delle valutazioni rese nei riguardi della candidata, emergerebbe che i commissari abbiano considerato solo in misura marginale le pubblicazioni scientifiche.
In particolare la ricorrente supera invero la prima mediana con 7 monografie (ossia 6 in più della soglia richiesta) e la seconda con 29 saggi (invece dei 24 richiesti).
I giudizi individuali (3 negativi, 2 positivi) sarebbero vaghi e inesatti.
Il primo commissario ha tenuto conto di 5 monografie invece di 7. Su due di queste la valutazione è incentrata a rilevarne la brevità (si indicano il numero di pagine) senza alcuna considerazione dei contenuti. Per altre due si afferma genericamente che esse sono di breve respiro.
Anche il secondo giudizio sarebbe impreciso. La monografia n.1 non includerebbe il saggio n. 4, benché ne riprenda delle parti; né si potrebbero definire “brevi introduzioni” i saggi su Léger e Moore (di 20 e 23 pagine).
Il terzo commissario dichiara la candidata “di ragionevole maturità scientifica e curriculum, che soddisfa in parte minoritaria criteri e parametri indicati”, senza motivare ulteriormente, per cui esso dovrebbe essere ritenuto positivo, mentre il quarto giudizio riporta gli aggettivi “attiva” e “vivace” e conclude che i risultati sono “non sempre molto approfonditi ma appassionati e apprezzabili”. Il “non molto approfonditi” riferibile a tre monografie pubblicate in una collana divulgativa non chiarirebbe se il giudizio sia, in conclusione, negativo o positivo.
Sarebbe positivo l’ultimo giudizio, che riferisce di “studiosa attiva e pienamente matura, in linea con i parametri fissati dal ministero e dalla commissione”.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 3411, assunta nella camera di consiglio del 16 luglio 2014, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato disponendo la rivalutazione del ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione, avendo rilevato la fondatezza del ricorso in ordine “alla composizione della Commissione di cui non faceva parte alcun docente del SSD L-ART/03 al quale afferisce la ricorrente; Che la Commissione esaminatrice, pertanto, si sarebbe dovuta avvalere di un esperto di uno dei predetti SSD o che quantomeno uno dei commissari avrebbe dovuto appartenere a tale settore L-ART/03”.
Con ordinanza 22.10.2014, n. 4845, il Consiglio di Stato, ha accolto l’appello interposto dall’Amministrazione affinché venisse disposta la “sollecita definizione del giudizio nel merito dinanzi al Tar ai sensi degli articoli 55 comma 10 e 62 del c.p.a., tenendo conto anche del fatto che, come è stato dichiarato a verbale dal difensore dell’appellata, risulta fissata al Tar, per l’udienza del 14 gennaio 2015, la trattazione nel merito di altri ricorsi concernenti la stessa tornata di abilitazione scientifica nazionale”.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha presentato memorie volte a sostenere la propria tesi.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame l’interessata ha impugnato l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di prima fascia indetto con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, per il settore concorsuale 10/B1 denominato “Storia dell’arte”, come risulta dall’All. A al d.m. 12 giugno 2012, n. 159.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Commissione non era composta da un esperto del settore scientifico-disciplinare di riferimento della candidata SSD L-ART/03 “storia dell’arte contemporanea” che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 10/B1 (storia dell’arte) in cui sono stati accorpati settori scientifico-disciplinari distanti e disomogenei tra loro.
Ciò avrebbe influito negativamente sulla valutazione della ricorrente per la quale la Commissione non si sarebbe avvalsa del parere pro veritate di un esperto del settore.
La tesi merita adesione.
L’art. 16, comma 3, lett. i) della 1. n. 240/2010 prescrive che della commissione giudicatrice debba fare parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale, però, afferiscano almeno trenta professori ordinari.
L’art. 6. comma 9, del d.P.R. 222/2011 in tema di composizione delle commissioni, in linea con quanto stabilito dalla predetta norma di legge, stabilisce che “il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari”.
La disciplina richiamata, vigente alla data di svolgimento della procedura di valutazione in esame, prevede quindi che la Commissione dovesse essere composta di almeno un docente per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale interessato.
Nel caso di specie è incontroverso che nessuno dei docenti appartenesse al settore scientifico-disciplinare di riferimento dell’istante SSD L-ART/03 “storia dell’arte contemporanea”, che rientra nel più ampio settore concorsuale classificato 10/B1 (storia dell’arte), in siffatta situazione, pertanto, sarebbe stato opportuno che la Commissione acquisisse un parere pro veritate da parte di un esperto di tale settore.
Sebbene il ricorso al parere di un esperto esterno non fosse considerato obbligatorio dalla disciplina all’epoca vigente, esso si è rivelava del tutto necessario nella fattispecie in esame considerato che la Commissione era priva di un docente esperto nel richiamato settore SSD L-ART/03.
Ciò si rendeva viepiù necessario atteso che le pubblicazioni presentate dall’interessata attenevano prevalentemente al predetto settore.
L’assenza nella Commissione di un esperto di tale settore ha influito in modo determinante sul giudizio dell’organo, che si è soffermato sugli ambiti di ricerca della candidata che si riferiscono prevalentemente all’arte moderna e contemporanea, considerato, peraltro, che la candidata aveva superato due delle tre mediane e aveva prodotto 18 pubblicazioni per la valutazione, dichiarandone altre 49 come coerenti con il settore concorsuale.
Ne consegue la fondatezza delle dedotta censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a) ed i) della L. n. 240/2010; dell’art. 8, comma 3 del d.P.R. n. 222/2011 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Siffatte considerazioni trovano, del resto, conferma nelle recenti modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (“ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”).
L’art. 14, comma 3 bis, lett. b), punto 2.7) della predetta legge (in tema di abilitazione scientifica nazionale) ha modificato l’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilendo che “alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all’interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione”.
La legge 114/2014, quindi, nel modificare l’art. 16, comma 3, lett. i) ha stabilito chiaramente che, nelle ipotesi in cui nella commissione non sia presente un componente che rappresenti il settore di afferenza del candidato (come nel caso di specie), tale organo ha l’obbligo (e non più la facoltà) di acquisire il parere pro veritate di un esperto di tale settore.
Dalla nuova formulazione della norma consegue che il giudizio della commissione, il quale prima della novella era riconducibile al vizio di eccesso di potere per le ragioni sopra esposte, dovrebbe – allo stato – essere censurato, altresì, per il vizio di violazione di legge.
Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte e consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia nel settore concorsuale settore concorsuale 10/B1 “Storia dell’arte” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessata debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, integrata da un esperto del settore di afferenza del ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo la ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con una commissione composta nei sensi di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)