Accoglimento del ricorso per violazione principio di trasparenza, riaffermato dalla giurisprudenza in tema dei limiti temporali entro i quali possono essere legittimamente determinati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; Id., Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Id.,Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 772
Procedura concorsuale posto ricercatore-Violazione principio trasparenza
N. 00772/2018REG.PROV.COLL.
N. 01006/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 1006 del 2012, proposto dalla signora [#OMISSIS#] Rivolo, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Giovinazzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Ferraiuolo in Roma, via dei Gracchi, n. 20;
contro
Il signor [#OMISSIS#] Onorato, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, n. 1158/2011, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza dell’11 gennaio 2018 il pres. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Ferraiuolo, per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Giovinazzo, e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il decreto n. 267 del 21 dicembre 2009, il Politecnico di Torino ha indetto due concorsi per la copertura di due posti (uno per ciascun concorso) di ricercatore universitario nel settore disciplinare ‘fisica della materia’ presso la Facoltà di ingegneria ed architettura.
All’esito delle procedure concorsuali, il decreto rettorale n. 457 del 29 novembre 2010 ha approvato gli atti del concorso ed ha dichiarato la dott.ssa Rivolo vincitrice del concorso 13/09/E.
In accoglimento di una istanza di riesame proposta dal dott. Onorato, col decreto n. 64 del 28 febbraio 2011 il Rettore ha revocato il precedente decreto n. 457 del 2010 ed ha riapprovato gli atti di gara, dichiarando nuovamente vincitrice la dott.ssa Rivolo.
Con il ricorso n. 636 del 2011 (proposto al TAR per il Piemonte), il dott. Onorato ha impugnato i decreti rettorali n. 457 del 2010 e n 64 del 2011, lamentando la presenza di vari profili di eccesso di potere e di violazione delle previsioni del bando di concorso.
Con la sentenza n. 1158 del 2011, il TAR ha accolto il ricorso, ha annullato gli atti impugnati ed ha condannato al pagamento delle spese del giudizio il Politecnico di Torino ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
In particolare, il TAR ha accolto il primo motivo del ricorso, rilevando che:
per l’art. 11, comma 9, del bando di concorso, ogni commissario avrebbe dovuto attribuire un punteggio a ciascuna pubblicazione sulla base di criteri predeterminati;
nell’ambito dei distinti procedimenti dei due concorsi banditi contestualmente col decreto n. 267 del 2009, <si evince dagli atti che in entrambi i concorsi le due commissioni, pur essendo composte da membri diversi e pur essendosi riunite in momenti diversi, hanno, nell’ordine:
valutato le pubblicazioni dei concorrenti in maniera identica, attribuendo punteggi identici persino nei valori decimali;
commesso gli stessi identici errori di valutazione in entrambe le procedure e in relazione ai medesimi concorrenti;
corretto i predetti errori in sede di riesame sulla base di valutazioni identiche e sovrapponibili;
stilato, per entrambe le procedura, verbali in gran parte speculari con l’erronea indicazione a stampa di un medesimo codice identificativo per entrambe le procedure (12/09/E), poi corrette a mano, tanto da indurre la convinzione che sia stata utilizzata per entrambe le procedure, con una semplice operazione materiale di ‘copia-incola’, la valutazione elaborata per una sola di esse da un unico soggette>.
Il TAR ha concluso nel senso che <non è ragionevolmente ipotizzabile che i sei commissari delle due commissioni, riunendosi in momenti e in contesti diversi, possano aver attribuito punteggi identici ai medesimi concorrenti…: è inevitabile ritenere che tali adempimenti non siano stati svolti da ‘ogni commissario’, ma delegati e materialmente eseguiti da uno solo di essi, in palese violazione della richiamata prescrizione della lex specialis>.
Il TAR ha anche accolto il secondo ed il terzo motivo, rilevando sia l’irragionevolezza della determinazione della commissione <di attribuire un punto fisso per l’originalità a ciascuna pubblicazione a prescindere da ogni effettiva valutazione di merito>, sia l’illegittimità del criterio dell’apporto individuale del candidato nei lavori svolti in collaborazione (<2,5/il numero degli autori>), in quanto elaborato solo dopo aver acquisito la conoscenza delle pubblicazioni dei concorrenti.
Con l’appello in esame, la dott.ssa Rivolo ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.
Dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti accaduti in sede amministrativa ed il contenuto della sentenza impugnata (v. pp. 1-6), l’appellante ha formulato un unico articolato motivo d’appello, con cui ha dedotto che gli atti impugnati in primo grado non sarebbero affetti dai vizi rilevati dal TAR.
Ad avviso dell’interessata:
– le diverse commissioni esaminatrici – nominate nell’ambito dei due procedimenti concorsuali – si sarebbero puntualmente attenute alle previsioni del bando e non avrebbero commesso le irregolarità invece riscontrate dal TAR;
– le commissioni esaminatrici ben si sarebbero potute avvalere di strumenti informatici e correttamente hanno rilevato l’errore materiale della trascrizione e della <digitazione del codice interno 12/09/E nella documentazione stampata dal file word relativa al concorso 13/09/E, così procedendo, previa formale riconvocazione, alle opportune verifiche delle inesattezze, lasciando inalterati i giudizi individuali e collegiali già espressi in ordine a ciascun candidato>;
– l’attività preparatoria della commissione non richiederebbe la contestuale presenza di tutti i commissari e nel corso del procedimento vi è stata la contemporanea presenza di tutti i commissari, che a maggioranza la hanno poi indicata come vincitrice;
– il TAR, accogliendo le censure del ricorso di primo grado, avrebbe sostituito la propria valutazione all’<apprezzamento opinabile dell’Amministrazione>;
– non sarebbero ravvisabili i profili di eccesso di potere, riguardanti la specifica determinazione dei punteggi da attribuire alle pubblicazioni.
5. Così ricostruite le articolate censure dell’appellante, ritiene la Sezione che la sentenza impugnata va confermata per tutte le sue statuizioni.
5.1. Il TAR – rilevando specifici vizi del procedimento e senza sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate in sede amministrativa – ha correttamente rilevato come abbia costituito una anomalia dello svolgimento del procedimento concorsuale in questione il fatto che le due distinte commissioni – <composte da membri diversi> – abbiano attribuito i medesimi punteggi ai candidati che abbiano partecipato alle procedure indette con il bando indetto col decreto n. 267 del 2009, con riferimento alla medesima documentazione prodotta nei due procedimenti.
Il Collegio condivide questa valutazione.
Infatti, è pressoché impossibile sul piano statistico-probabilistico che due commissioni composte da diversi componenti attribuiscano – sulla base di valutazioni discrezionali – punteggi assolutamente coincidenti alla medesima documentazione prodotta dai candidati in due distinte procedure.
Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, una tale inusuale coincidenza dei punteggi non può che condurre a ritenere che non vi è stata in concreto una specifica e propria valutazione da parte dei componenti della commissione che abbia fatto propria l’attività dell’altra commissione: la commissione che ha effettuato il ‘copia-incolla’ non ha svolto in concreto le proprie valutazioni.
Neppure risulta, dalla documentazione acquisita, che la commissione che ha effettuato tale ‘copia-incolla’ abbia consapevolmente e motivatamente voluto recepire le valutazioni già effettuate in precedenza, facendole proprie.
La mancanza di tale motivazione evidenzia che vi è stato il recepimento acritico delle precedenti valutazioni, ciò che non è consono ad una commissione giudicatrice di un concorso.
5.2. Vanno confermate le ulteriori statuizioni del TAR, sulla presenza di ulteriori profili di eccesso di potere.
Quanto alla fissazione del criterio della attribuzione di un punto <a ciascuna pubblicazione> per la sua originalità, il TAR ha correttamente evidenziato come ciò abbia in sostanza reso irrilevante i profili di concreta originalità delle singole pubblicazioni.
Quanto al criterio di attribuzione del punteggio per l’apporto individuale del candidato nei lavori svolti in collaborazione (<2,5/il numero degli autori>), risulta effettivamente che esso è stato elaborato solo dopo aver acquisito la conoscenza delle pubblicazioni dei concorrenti.
E’ stato così violato il principio di trasparenza, riaffermato dalla giurisprudenza in tema dei limiti temporali entro i quali possono essere legittimamente determinati i criteri di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; Sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3851; Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062).
Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 1006 del 2012.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verrico, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 07/02/2018