Al Rettore è attribuito il potere, non solo di iniziativa del procedimento, ma anche di proposta – contestualmente all’attivazione del procedimento – della possibile sanzione, nonché, anche il potere di irrogazione della sanzione medesima. Al Collegio di disciplina, decentrato presso la singola università e nominato secondo quanto stabilito dallo statuto, è demandata l’attività istruttoria del procedimento (nell’ipotesi di condotte suscettibili di dar luogo all’irrogazione di sanzioni più gravi della censura) e consultiva circa l’esito dello stesso, dovendo tale Collegio formulare un parere conclusivo vincolante. Il Consiglio di amministrazione dell’università, infine, è attributario del potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento “conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 3 maggio 2017, n. 2350
Ricercatore universitario-Sanzione disciplinare-Competenza Organi
N. 02350/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01780/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1780 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Infascelli, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Russo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n. 3;
contro
l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge alla via Diaz, n. 11;
per l’annullamento
del provvedimento n. 12142 del 9/2/2016 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli ha irrogato la sanzione del richiamo formale;
nei limiti dell’interesse del d.R. n. 2799 del 31 luglio 2015 e del regolamento di Ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca;
del d.R. n. 3954 del 13 novembre 2015;
degli atti connessi e presupposti, tra i quali il verbale della commissione di indagine del 26 novembre 2015;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2016,
del verbale della riunione del Senato Accademico in data 2 febbraio 2016 ed in data 10 novembre 2015;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 3697 del 2016;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Prof. [#OMISSIS#] Infascelli è docente di prima fascia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II nel settore scientifico disciplinare “Nutrizione e alimentazione animale” (AGR/18).
Con atto del 9 febbraio 2016, a firma del Rettore del prefato Ateneo, il Prof. Infascelli è stato informato della nomina, con decreto rettorale del 13 novembre 2015, di una commissione di indagine, incaricata di verificare eventuali violazioni del regolamento di Ateneo sull’integrità nella ricerca, con riguardo a talune pubblicazioni nelle quali il medesimo docente figura quale coautore (inerenti a studi sugli effetti dell’impiego della soia OGM nell’alimentazione delle capre), nonché degli esiti di tali indagini che avrebbero rilevato “possibili manipolazioni riguardo a varie immagini e diversi articoli” ed il loro successivo utilizzo anche in altre pubblicazioni. Alla luce di ciò e della valutata gravità delle violazioni da parte della commissione – in quanto tali immagini “potrebbero indicare la volontà di fabbricare un risultato sperimentale non esistente e che è molto improbabile” riconnettere ad un errore – il Rettore ha richiamato formalmente il Prof. Infascelli al rispetto delle regole di integrità della ricerca.
Analoghi provvedimenti sono stati adottati nei confronti di altri studiosi facenti parte del medesimo gruppo di lavoro (i quali pure hanno agito in sede giurisdizionale con distinti ricorsi spediti per la decisione nella stessa udienza pubblica).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Prof. [#OMISSIS#] Infascelli ha impugnato il sopra indicato provvedimento sanzionatorio, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
violazione del divieto di irretroattività, dell’art. 11 delle preleggi, degli artt. 6 e 7 della C.E.D.U., dell’art. 25 Cost, del d.R. n. 2799 del 31 luglio 2015 e del regolamento di Ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca, nonché carenza di motivazione. La difesa di parte ricorrente ha censurato, in particolare, l’illegittima applicazione del sopra indicato regolamento, emanato successivamente alle condotte sanzionate, risalenti al periodo compreso tra il 2009 ed il gennaio 2015;
violazione dell’art. 4 del regolamento di Ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca, dell’art. 24 Cost, dei principi di buon andamento dell’attività amministrativa, di quelli sanciti dall’art. 1 della l. n. 241 del 1990 e del principio del contraddittorio, essendo stato precluso l’esercizio del diritto di difesa, giacché il ricorrente non è stato neanche posto nelle condizioni di presentare le proprie deduzioni in relazione alla relazione redatta dalla commissione di indagine;
violazione dell’art. 5 del regolamento di Ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca e del giusto procedimento, essendo stata omessa la deliberazione del Senato Accademico prevista dalle previsioni legislative e regolamentari;
violazione del principio di legalità, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, giacché sia dalla relazione della commissione sia dal provvedimento gravato emerge l’assenza di un accertamento in merito alla effettiva violazione delle regole de quibus, resa evidente dall’utilizzazione di formule dubitative, con la conseguenza che la sanzione è correlata a meri sospetti e dubbi in merito al risultato sperimentale prospettato;
violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per sviamento, non emergendo dai verbali della commissione le precise modalità di integrale presa visione della produzione scientifica in contestazione, scaricata in formato pdf dai siti web delle relative riviste; ciò segnatamente con riguardo al procedimento di regolazione del contrasto delle immagini in argomento con utilizzazione della funzione “curve” che, sostanziandosi in attività tecnica complessa, richiede competenze specifiche. In tale quadro parte ricorrente ha contestato che la commissione si sarebbe limitata a recepire acriticamente il contenuto della segnalazione pervenuta al Rettore dal Prof. W. Parrott (dalla quale sarebbe scaturito il procedimento sanzionatorio), la cui indagine è stata anche allegata al verbale della commissione, senza eseguire accertamenti autonomi, con l’ausilio di professionalità qualificate per l’analisi delle immagini estrapolate, tenuto conto delle modalità con le quali tale estrapolazione è avvenuta;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità e travisamento dei fatti, non sussistendo alcuna cancellatura o sovrapposizione nelle immagini contenute nelle pubblicazioni in contestazione in quanto i rilievi formulati, alla base della irrogazione della sanzione, sono da imputare non già a manipolazioni “verosimili” o possibili bensì al trattamento dell’immagine nei vari processi seguiti per la pubblicazione nella rivista ai fini della conversione nei differenti formati elettronici impiegati. A tale erroneità dei presupposti si associa, nelle prospettazioni di parte ricorrente, l’omessa valutazione in merito alla rilevanza delle immagini in contestazione ai fini della dimostrazione dei risultati sperimentali ai quali gli autori sono addivenuti, venendo in rilievo immagini connotate da una [#OMISSIS#] del tutto marginale rispetto a tale profilo. Analoghe deduzioni sono state articolate con riferimento all’asserito riutilizzo delle immagini, pure contestato dal ricorrente;
illegittima composizione della commissione, essendo stato nominati il direttore del dipartimento di giurisprudenza (Prof. [#OMISSIS#] De Giovanni, con funzioni anche di Presidente), un docente di genetica medica (Prof. [#OMISSIS#] Nigro) ed un direttore di ricerca del C.N.R. (Dott. [#OMISSIS#] Verde) ove, per contro, avrebbe dovuto essere assicurata la presenza di almeno due esperti nella materia zootecnica.
A seguito di accesso agli atti e della ulteriore documentazione acquisita, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23 giugno 2016, sviluppando le deduzioni articolate ed impugnando anche il verbale della riunione del Senato Accademico del 2 febbraio 2016 e del 10 novembre 2015.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurando: l’omessa comunicazione della delibera del Senato Accademico; l’illegittima composizione di tale organo collegiale nella seduta nella quale è stata disposta l’irrogazione della sanzione impugnata, non essendo prevista, in forza delle disposizioni vigenti, una composizione “ristretta” con riguardo alle deliberazioni concernenti i procedimenti sanzionatori; l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione alla base della convocazione del Senato Accademico in composizione “ristretta” e, comunque, l’illegittimità della deliberazione concernente la prosecuzione in composizione “ristretta”, non potendosi ammettere modifiche statutarie e regolamentari in violazione del relativo procedimento; l’assenza di rappresentatività di tutte le aree culturali individuate nell’ateneo in conformità alle previsioni statutarie e regolamentari; l’omessa partecipazione alla seduta del Direttore generale il quale non avrebbe potuto essere sostituito dal funzionario responsabile dell’ufficio segreteria della Direzione generale; l’omessa valutazione degli elementi trasmessi dai Professori Tudisco e Lombardi – sottoposti ad analogo procedimento per le medesime contestazioni – idonei a consentire un differente apprezzamento quanto alla sussistenza di violazioni delle regole a presidio della integrità della ricerca.
A supporto delle deduzioni articolate, la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio, in data 15 luglio 2016, sia una relazione tecnica a forma del Prof. [#OMISSIS#] Zicarelli, Ordinario di Zootecnia Speciale presso l’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, sia una perizia asseverata, a forma dell’Arch. [#OMISSIS#] Varriano, segnatamente incentrata sull’analisi delle immagini in contestazione.
L’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II si è costituita in giudizio per resistere al gravame, concludendo per la reiezione sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti in quanto infondati.
Con ordinanza n. 3697 del 2016 questa Sezione ha valutato le esigenze di parte ricorrente adeguatamente tutelabili attraverso una sollecita definizione del giudizio nel merito, in applicazione dell’art. 55 c.p.a. ed ha, a tal fine, richiesto all’Ateneo resistente la produzione di copia integrale e priva di “omissis” del verbale dell’Adunanza del Senato Accademico del 10 novembre 2015.
All’udienza pubblica del 21 marzo 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti meritano accoglimento.
Il Collegio reputa opportuno, preliminarmente, sintetizzare taluni profili di carattere generale della disciplina in materia di responsabilità dei professori e dei ricercatori universitari per violazione dei doveri e degli obblighi connessi al relativo status.
Venendo in considerazione una categoria di personale c.d. non contrattualizzato (art. 3 del d. lgs. n. 165 del 2001), anche la disciplina riferita a tali profili è parzialmente diversa da quella concernente gli altri dipendenti pubblici, in ragione, primariamente, dell’autonomia universitaria riconosciuta dall’art. 33 della Costituzione e della peculiarità dei compiti svolti.
La legge di riforma (l. n. 240 del 2010), invero, non ha attuato una ridefinizione organica e sistematica di tutti gli aspetti implicati, in quanto, pur soffermandosi su alcuni profili di incompatibilità nell’ambito della definizione dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori (art. 6), reca una disciplina essenzialmente incentrata sul procedimento disciplinare, definendo le relative competenze, l’iter ed i termini di sospensione e conclusione (art. 10).
Ai fini che in questa sede rilevano, la legge di riforma consente di distinguere due tipologie di violazioni.
Rilevano, infatti, in primo luogo, le violazioni disciplinari, per le quali trova applicazione lo specifico procedimento delineato dal legislatore, caratterizzato da una ridefinizione delle competenze secondo la logica del decentramento. Se, dunque, il referente normativo primario per quanto attiene alla tipologia delle infrazioni ed alle relative sanzioni continua ad essere costituito dal testo unico dell’istruzione superiore, adottato con R.D. n. 1592 del 1933 (artt. 84 ss.), l’art. 10 della l. n. 240/2010, intervenendo sul procedimento disciplinare, ha attribuito tutte le competenze prima distribuite tra Rettore e C.U.N. ad organi tutti interni alla struttura del singolo Ateneo (Rettore, Collegio di disciplina, Consiglio di Amministrazione). Al Rettore, in particolare, è attribuito il potere, non solo di iniziativa del procedimento, ma anche di proposta – contestualmente all’attivazione del procedimento – della possibile sanzione, nonché, limitatamente alla censura. anche il potere di irrogazione della sanzione medesima. Al Collegio di disciplina, decentrato presso la singola università e nominato secondo quanto stabilito dallo statuto, è demandata l’attività istruttoria del procedimento (nell’ipotesi di condotte suscettibili di dar luogo all’irrogazione di sanzioni più gravi della censura) e consultiva circa l’esito dello stesso, dovendo tale Collegio formulare un parere conclusivo vincolante. Il Consiglio di amministrazione dell’università, infine, è attributario del potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento “conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina”.
L’analisi dell’art. 2, comma 4 della l. n. 240 del 2010 rende evidente, tuttavia, l’emersione di ulteriori violazioni che esulano dall’ambito disciplinare ma che sono suscettibili di costruire autonoma fonte di responsabilità, con un procedimento articolato nella proposta del Rettore e nella determinazione del Senato Accademico.
Si prevede, infatti, che: «Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell’ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.».
Le sopra indicate previsioni della l. n. 240 del 2010, dunque, concorrono, nel loro complesso, a costituire l’imprescindibile fondamento del potere sanzionatorio che può essere esercitato dagli atenei nel rispetto, in primo luogo, della riserva di legge che copre i profili più qualificanti del rapporto di lavoro dei docenti universitari.
Orbene, nella fattispecie oggetto di giudizio non può revocarsi in dubbio che il procedimento avviato e la conseguente sanzione irrogata non rivestono natura disciplinare.
Il Rettore, infatti, in seguito alla ricezione di talune segnalazioni non ha ritenuto di dare impulso all’azione disciplinare ma ha investito della vicenda una commissione di indagine, secondo le previsioni del regolamento di Ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca.
Emerge, dunque, che l’intero procedimento è stato avviato non già, conformemente alle previsioni dell’art. 2, comma 4 della l. n. 240 del 2010, in correlazione a condotte suscettibili di integrare una violazione del codice etico (pure adottato dall’Ateneo e che reca chiari riferimenti ai “più rigorosi criteri di dedizione, correttezza intellettuale e trasparenza”, nonché alle garanzie di “veridicità dei dati”, loro “originalità” ed alla “riproducibilità dei risultati ottenuti”) bensì in forza del sopra indicato regolamento, ferma restando la indiscutibile sussistenza di finalità etiche sottese alla relativa adozione.
In disparte tale constatazione, sulla quale il Collegio non ritiene di soffermarsi in mancanza di specifiche deduzioni di parte ricorrente, emergono plurime illegittimità che inficiano la determinazione adottata.
Rileva, a tal fine, la palese violazione delle garanzie difensive, censurata da parte ricorrente.
Non è in contestazione, infatti, che il ricorrente non sia stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento, presentando le proprie osservazioni previa visione della relazione elaborata dalla commissione di indagine. Del pari, non è in contestazione che al ricorrente non sia stata neanche trasmessa la deliberazione del Senato accademico.
Tale violazione delle garanzie difensive e partecipative si pone non solo in contrasto con le stesse previsioni del regolamento di Ateneo ma con i principi fondamentali ai quali deve conformarsi l’esercizio dell’attività amministrativa, tenuto conto della natura del procedimento e delle conseguenze che ne sono scaturite ([#OMISSIS#] generale assume, infatti, il principio espresso dalla univoca e consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale ha rilevato – sent. n. 57/1995 e 2010/1995 – che “il coinvolgimento dei soggetti interessati e il momento di partecipazione che ne deriva si pongono come fase indefettibile di un procedimento che può concludersi con l’applicazione di una misura affittiva”), stante anche il clamore mediatico suscitato dalla vicenda nel dibattito in corso sulla coltivazione e l’impiego di organismi geneticamente modificati. La natura pregiudizievole della sanzione irrogata non può essere revocata in dubbio; a tale riguardo, oltre a quanto sopra evidenziato, si sottolinea che dal medesimo regolamento emerge la possibile incidenza della sanzione anche sul piano patrimoniale, essendo suscettibile di considerazione ai fini della valutazione interna di Ateneo che, ai sensi dell’art. 6, comma 14 della l. n. 240 del 2010, condiziona l’attribuzione degli scatti stipendiali.
In ragione della natura sia del potere esercitato sia delle situazioni giuridiche soggettive implicate, peraltro, non è possibile sostenere l’applicabilità della previsione dell’art. 21 octies, comma 2 della l. n. 241 del 1990 e ciò anche tenuto conto della circostanza che l’ateneo non ha provato in giudizio che la determinazione non avrebbe potuto essere diversa da quella in concreto adottata.
A tale riguardo, il Collegio rileva la fondatezza delle ulteriori deduzioni con le quali è stata contestata la carenza dell’istruttoria svolta e la perplessità della motivazione.
Dalla documentazione emerge, in particolare, che le contestazioni si sono appuntate su immagini poste a corredo delle pubblicazioni scientifiche che sono state visionate tramite estrapolazione dai siti web delle relative riviste.
Ove fosse stata consentita la partecipazione procedimentale e l’esercizio del diritto di difesa, il ricorrente avrebbe potuto rappresentare i profili critici connessi sia alle varie fasi di lavorazione delle immagini nella trasformazione nei diversi formarti propedeutiche alla pubblicazione sia quelli correlati alle modalità attraverso le quali la commissione di indagine le ha visionate, con utilizzazione del “filtro curve”, alla stregua degli elementi tecnici dettagliatamente evidenziati nella perizia di parte prodotta in giudizio a supporto delle deduzioni, a firma dell’Arch. [#OMISSIS#] Varriano.
Ciò senza considerare che, come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la commissione di indagine ha omesso di esplicitare l’incidenza che le rappresentazioni grafiche inserite nelle pubblicazioni hanno avuto in rapporto agli esiti ai quali è addivenuta la ricerca, vale a dire la loro rilevanza a supporto dei risultati dello studio. Anche con riferimento a tale profilo, peraltro, il parere di parte a firma del Prof. [#OMISSIS#] Zicarelli, ordinario di zootecnica speciale presso la stessa Università di Napoli [#OMISSIS#] II, contiene valutazioni specifiche nel senso della non incidenza delle immagini riprodotte sui risultati della ricerca. In rapporto agli interessi giuridici tutelati e, segnatamente, alla tutela della integrità della ricerca, alterazioni grafiche di una immagine, insuscettibile di assumere carattere dirimente o quanto meno rilevante ai fini dell’affermazione di un determinato risultato, sono in radice prive dei connotati dell’offensività con conseguente preclusione dell’esercizio del potere sanzionatorio.
La commissione di indagine, dunque, avrebbe dovuto procedere ad una analisi dettagliata dell’operato degli studiosi autori delle pubblicazioni, considerando sia l’eventuale incidenza degli aspetti tecnico- informatici connessi alla tipologia del supporto impiegato per la riproduzione delle immagini sia, a monte, accuratamente valutando la funzione di tali immagini nel complesso dello studio scientifico nel quale sono state inserite.
E’ appena il caso di soggiungere che la verifica del rispetto delle regole di integrità alle quali deve doverosamente conformarsi l’attività di ricerca richiede un particolare rigore ed il rispetto altrettanto doveroso di tutte le garanzie previste dall’ordinamento a tutela dei soggetti coinvolti, tenuto conto della irrinunciabile salvaguardia dei diritti di libertà della ricerca e della indipendenza degli studiosi, rafforzati anche dalla relativa copertura costituzionale, oltre che a livello europeo ed internazionale.
L’obliterazione di tali fondamentali principi, infatti, è foriera di esiti aberranti ove, come nella fattispecie, si è addivenuti a sanzionare gli studiosi non già sulla base dell’accertata violazione delle regole a presidio dell’integrità della ricerca ma di meri dubbi.
E che nel caso che ne occupa siano stati sanzionati dubbi emerge dallo stesso provvedimento impugnato che reca in motivazione la considerazione di “possibili manipolazioni riguardo varie immagini e diversi articoli”, alla stregua di esiti dell’attività della commissione di indagine che hanno rilevato disomogeneità nelle immagini “verosimilmente dovute a manipolazioni”, concludendo nel senso della gravità delle violazioni in quanto “potrebbero” denotare la volontà di fabbricare un risultato sperimentale non esistente e che “è molto improbabile” correlare ad un mero errore.
Il Collegio osserva che se anche in relazione a risultati scientifici di una ricerca, venendo in rilievo una attività di giudizio che riflette lo stato delle conoscenze acquisite in quel determinato settore, non è possibile in determinate ipotesi addivenire a conclusioni certe, dovendosi in tal caso, ai fini che in questa sede rilevano, appurare che i metodi impiegati e le modalità con cui sono stati utilizzati non integrino fraudolenze o gravi negligenze ovvero che le premesse fattuali siano conformi a realtà, nella fattispecie oggetto di giudizio la contestazione (e l’irrogazione della sanzione) è correlata ad un elemento, la manipolazione (rectius la “possibile” manipolazione) di immagini che lo stato della tecnica avrebbe consentito di appurare con certezza e senza margine alcuno di opinabilità.
L’istruttoria, dunque, avrebbe dovuto assicurare tale accertamento, ferma, poi, l’analisi di ulteriori circostanze, rilevanti al fine di fondare la valutazione del distinto presupposto costituito dalla colpevolezza degli incolpati.
In tale quadro, peraltro, proprio la specificità della contestazione avrebbe richiesto una ponderata selezione delle professionalità chiamate a comporre la commissione di indagine, che non annovera tra i propri membri neanche un esperto in zootecnica.
Le considerazioni che precedono sono ampiamente sufficienti a determinare l’accoglimento del gravame, potendosi solo soggiungere – per completezza in rapporto alle deduzioni articolate da parte ricorrente – la piena operatività del principio di irretroattività, la cui portata precettiva non può essere condizionata dal contenuto delle disposizioni entrate in vigore successivamente all’epoca in cui è stata posta in essere la condotta attiva o omissiva contestata, giacché la sussistenza di obblighi e divieti derivanti da altra fonte esclude che il fondamento della violazione sia da ravvisare nella norma regolamentare entrata in vigore in epoca successiva.
Il Collegio ritiene, nondimeno, di soffermarsi, anche al fine di orientare l’attività dell’amministrazione, su ulteriori profili di carattere più strettamente procedurale.
Le criticità maggiori emergenti dalla documentazioni in atti quanto al procedimento seguito sono da ravvisare, invero, non già nella nomina di una commissione ad hoc incaricata dell’istruttoria, derivando dalle previsioni generali di cui alla l. n. 241 del 1990 la possibilità per il rettore di avvalersi del supporto tecnico di organi composti da professionalità specifiche, bensì dalle vistose deviazioni rispetto alle previsioni di cui all’art. 2 della l. n. 240 del 2010.
La disposizione da ultimo richiamata, infatti, prevede che, come sopra esposto, ove vengano in rilievo violazioni del codice etico che non siano suscettibili di assumere rilevanza disciplinare (nel qual caso, infatti, la competenza pertiene al collegio di disciplina), su tali violazioni (individuate, dunque, attraverso rinvio alla fonte interna costituita dal codice etico) decide il Senato accademico su proposta del Rettore.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, conclusi i lavori della commissione di indagine, il Rettore ha ritenuto di convocare una riunione presso il rettorato alla quale sono stati chiamati a partecipare solo alcuni componenti del Senato accademico e, segnatamente, il presidente della commissione statuto e regolamenti (Prof. [#OMISSIS#] De Giovanni, presidente anche della commissione di indagine che ha svolto l’istruttoria procedimentale), il presidente della commissione didattica (Prof.ssa [#OMISSIS#] Mastrullo) e il Presidente della commissione ricerca (Prof. [#OMISSIS#] Russo), oltre al rettore medesimo e ad una funzionaria, Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], responsabile dell’ufficio segreteria delle direzione generale, la quale ha svolto funzioni di segretario verbalizzante.
Ed è in tale riunione, che ha avuto luogo in data 2 febbraio 2016, che sono state assunte le determinazioni in merito alla irrogazione delle sanzioni conseguenti all’asserita violazione del regolamento per l’integrità nella ricerca.
La determinazione, dunque, non è stata assunta dal Senato accademico, come prescritto dall’art. 2, comma 4 della l. n. 240 del 2010, bensì dal Rettore e da alcuni dei componenti del Senato accademico.
A fondamento della convocazione in seduta “ristretta” del Senato accademico, come emerge dalla stessa deliberazione, il Rettore ha esplicitato due giustificativi: non meglio precisate garanzie di riservatezza e le determinazioni assunte in una precedente deliberazione del Senato Accademico (seduta del 10 novembre 2015) nella quale sarebbe stato conferito mandato ai coordinatori delle commissioni didattica, ricerca e statuto e regolamenti di proporre al rettore eventuali provvedimenti da adottare.
L’iter procedurale seguito è palesemente illegittimo e violativo delle prerogative che per legge pertengono al Senato Accademico.
Il Collegio rileva, in primo luogo, che alla stregua dell’art. 2 della l. n. 240 del 2010 è il Rettore che deve proporre al Senato accademico le determinazioni da adottare in merito alle violazioni del codice etico, sulla base delle quali quest’ultimo deve deliberare.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti, ed in particolare dal verbale della riunione del Senato Accademico del 10 novembre 2015 – depositato dall’Ateneo resistente in ottemperanza dell’ordinanza n. 3697 del 2016, con la quale questa Sezione ha richiesto la produzione di copia integrale e priva di “omissis” del verbale dell’Adunanza in argomento – non emerge affatto che il Senato Accademico abbia deliberato di rimettere ad una composizione ristretta le determinazioni da adottare nel procedimento de quo. Da tale verbale emerge, anzi, che proprio il Rettore, nel descrivere i compiti rimessi a questo “gruppo ristretto formato dai coordinatori delle tre Commissioni del Senato” ha specificato quanto segue: “fermo restando che le eventuali sanzioni devono essere proposte dal Rettore”, aspetto in relazione al quale “ritiene opportuno avere il confronto con il Senato stesso”. Lo sviluppo successivo della riunione emergente dal verbale attiene alle iniziative di sensibilizzazione e formazione proposte dal Prof. Russo e prosegue con le indicazioni del Rettore circa la predisposizione, nell’ipotesi di condivisione della proposta, di una nota a tutti i corsi di dottorato in cui si richiama quanto statuito nel regolamento adottato. Il mandato deliberato, secondo quanto emerge dal verbale, attiene alla proposta da parte del “gruppo ristretto” al Rettore di eventuali provvedimenti da adottare che, alla luce del contenuto del verbale nel sul complesso, sembrano riferiti alle iniziative di sensibilizzazione e promozione e, in ogni caso, in nessun modo involgono una incidenza sulla competenza del Senato Accademico in merito alle determinazioni di cui all’art. 2, comma 4 della l. n. 240 del 2010.
Peraltro, proprio alla luce di tale previsione, ove anche fosse stata approvata una simile deliberazione (il che, si ribadisce, è escluso dalla documentazione in atti), la stessa sarebbe stata illegittima, in quanto, appunto, in contrasto con la disposizione di legge sopra richiamata.
E’ evidente, infatti, che il legislatore ha consapevolmente rimesso al Senato Accademico, espressione di tutte le componenti chiamate (sempre per legge) a comporlo, le determinazioni de quibus (riferite alle violazioni del codice etico), non operando, in considerazione della diversità della natura del potere esercitato e delle sanzioni irrogabili, il principio del c.d. “giudizio tra pari” che trova applicazione per i procedimenti disciplinari (principio, infatti, positivizzato nell’art. 10, comma 1 della l. n. 240 del 2010, che reca la rubrica “competenza disciplinare”).
La motivazione alla base della convocazione di una riunione in composizione ristretta, dunque, è non solo generica (nella parte in cui vengono addotte non meglio precisate esigenze di riservatezza) ma fondata su presupposti erronei (un mandato mai conferito dal Senato Accademico), ferma la preclusione per l’Ateneo, anche nell’esercizio dei poteri regolamentari, di alterare le competenze degli organi accademici previste dalla legge.
Il Collegio non ritiene di soffermarsi oltre sull’illegittimità della determinazione adottata, limitandosi ad evidenziare, in aggiunta a quanto sopra esposto, l’anomalia della composizione del “gruppo ristretto” chiamato a partecipare alla riunione, composto da un numero pari di membri (il Rettore e tre componenti del Senato accademico) ed espressione di una sola componente (docenti).
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, il procedimento seguito viola le disposizioni regolamentari e quelle legislative, essendo stata omessa la deliberazione del Senato accademico.
Non emerge, per contro, una illegittimità, in parte qua, del regolamento, avendo quest’ultimo previsto la definizione del procedimento con deliberazione del Senato accademico.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti meritano accoglimento, con assorbimento delle residue censure, e per l’effetto il provvedimento n. 12142 del 9/2/2016 va annullato unitamente agli atti gravati presupposti, con esclusione del regolamento di ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe indicato, accoglie sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento n. 12142 del 9/2/2016, unitamente agli atti gravati presupposti, con esclusione del regolamento di ateneo per l’integrità scientifica nella ricerca.
Condanna l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro