Va riconosciuta la legittimazione all’accesso, ai sensi dell’ art. 22 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento, oggetto della richiesta di ostensione, abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla concreta lesione di una posizione giuridica.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 222
Professore universitario-Procedimento disciplinare-Accesso atti
N. 00222/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#]
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1505 del 2013, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Catanzaro, via G. Da [#OMISSIS#], n. 59;
contro
Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da [#OMISSIS#], n. 34;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’esibizione
– di tutti i documenti amministrativi informatici tenuti dall’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, relativi alla carriera universitaria della studentessa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già richiesti con lettera racc. a.r. del 9.09.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 8.11.2013 e depositato in data 20.11.2013, il ricorrente, docente associato di ruolo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, premetteva di essere imputato nel procedimento penale n. 3177/2006 R.G.N.R. – pendente innanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro in composizione collegiale- : a) dei reati previsti dagli artt. 110, 476, commi 1 e 2, c.p., poiché, in concorso con l’odierna controinteressata, avrebbe formato un falso documento, attestante il superamento, da parte della suddetta dell’esame di Diritto costituzionale, con la votazione di 24/30; b) del reato di falsità ideologica in atti pubblici per induzione previsto dagli artt. 110, 48, 479 c.p., poiché, in data 26.10.2007, in concorso materiale e morale con la controinteressata, avrebbe tratto in inganno la Commissione di laurea, ai fini della formazione di un falso verbale dell’esame di laurea e del relativo diploma.
Esponeva che, in data 3.9.2013, aveva ricevuto la comunicazione del Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, inerente l’avvio di un procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 240/2010 e dell’art. 22 dello Statuto dell’Ateneo “in relazione ai fatti oggetto dei procedimenti n. 3177/06 rg N.R e n. 57/07 rg GIP del Tribunale di Catanzaro“, con contestuale avvertenza che il Collegio di Disciplina dell’Ateneo, costituito da professori di I e di II fascia, avrebbe proceduto allo svolgimento della relativa fase istruttoria.
Evidenziava che, in relazione alle esigenze difensive emerse oltre che in sede penale, anche in quella disciplinare, reiterava, con lettera raccomandata a.r. inviata in data 10.9.2013 e ricevuta dall’Ateneo di Catanzaro il 13.9.2013, l’istanza di accesso, per l’esame e l’estrazione di copia, anche su supporti informatici, di tutti i documenti informatici ivi specificati, in possesso dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, relativamente alla posizione della odierna controinteressata.
Lamentava che, permanendo l’inerzia della P.A., si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso, fondato sul seguente unico motivo di diritto:
1)violazione degli artt. 24 e 97 Cost.; violazione degli arti. 22, 23, 24, 25 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del d.P.R 12 aprile 2006, n. 184 e del Regolamento per l’accesso [#OMISSIS#] atti amministrativi dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, emanato con D.R. 11 settembre 2013, n. 762;
L’odierna istanza non è meramente ripetitiva di quella già presentata in data 5.3.2013, essendo incentrata su un fatto sopravvenuto, costituito dalla nota dell’Università “Magna Graecia” del 2.92013, inerente l’avvio del procedimento disciplinare, in relazione ai medesimi fatti contestati in sede penale.
Concludeva per l’accoglimento del gravame, con [#OMISSIS#] di spese.
Con atto depositato in data 25.11.2013, si costituiva l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, per resistere al presente ricorso e, in data 13/01/14, depositava alcuni documenti.
Con memoria depositata in data 13.1.2014, il ricorrente precisava che il proprio legale, in data 8.01.2014, aveva ricevuto la comunicazione inerente la“convocazione per giorno 13 gennaio 2014 ore 8,15 presso Area servizi informatici, Edificio delle Bioscienze, Campus Venuta, Viale Europa Località Germaneto-Catanzaro”, evidenziando la carenza di un congruo preavviso e di un sufficiente periodo di tempo, con violazione dell’art. 7, comma 1, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il quale prevede: “l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia”.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 gennaio 2014, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. [#OMISSIS#] condivise le osservazioni del ricorrente, intese ad evidenziare che l’istanza di accesso, presentata in data 3.9.2013, ai sensi degli art. 22 e segg. della Legge 7.8. 1990 n. 241 e succ. mod. ed integ., non può essere considerata come meramente ripetitiva della precedente istanza del 5.3.2013, in quanto risulta altresì incentrata su un fatto sopravvenuto -costituito dalla nota dell’Università “Magna Graecia” del 2.92013, di avvio del procedimento disciplinare in relazione ai medesimi fatti contestati in sede penale- che connota di una ulteriore e diversa [#OMISSIS#] l’interesse all’ostensione dei chiesti documenti.
2. La tutela del diritto di accesso, come prevista dagli art. 22 e segg. della Legge 7.8. 1990 n. 241 e successive modifiche intervenute con Legge 11.2.2005 n. 15 e con Legge 18.6.2009 n. 69, è preordinata al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse – intese a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa, in attuazione dei principi di democrazia partecipativa, di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, riconducibili all’art. 97 Cost.- e, a livello comunitario, si inserisce nel più generale diritto all’informazione dei cittadini, rispetto all’organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa, quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità della P.A. (conf.: Cons. St., Ad. Plen., 18.4.2006 n. 6).
L’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 definisce gli interessati come: “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso“.
Il successivo art. 24, comma 3°, della suddetta legge n. 241 del 1990 dispone: “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.
Invero, l’accesso è consentito soltanto a coloro cui gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si riferiscono, i quali se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, che, pur non dovendo assumere necessariamente la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve essere, comunque, giuridicamente tutelata, senza che possa trasmodare nel generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa.
In tale ottica, è stato precisato che la domanda di accesso: a) deve avere un oggetto determinato o, quanto meno, determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti, senza che possa implicare alcuna attività di elaborazione di dati ( ex plurimis. Cons.. Stato: Sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216, Sez. VI, 10-04-2003, n. 1925); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse, di cui il richiedente deve essere portatore; d) non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. (ex plurimis: Cons. Stato: Sez. VI, 12.1.2011 n. 116; Sez. IV n. 2283/2002; Sez. VI, n. 1414/2000, T.A.R. Campania-[#OMISSIS#], Sez. II, 2.2.2011 n. 187); e) non può assumere il carattere di una indagine o di un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 29.4.2002, n. 2283; TAR Lazio-Roma, Sez. II, 22.7.1998, n. 1201).
L’interesse alla actio ad exhibendum postula, quindi, una nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva, qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, per cui la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti od indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
L’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#], distinto e separato rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto, comporta che esso va consentito anche in presenza di una situazione divenuta inoppugnabile (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2006 n. 6440).
Ciò significa che il [#OMISSIS#] speciale, previsto a tutela del diritto di accesso, deve essere accordato, anche se l’interessato non può più agire in sede giurisdizionale, per cui il [#OMISSIS#], chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare soltanto i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 21 [#OMISSIS#] 2009 n. 3147).
L’affermazione del principio di trasparenza comporta una tendenziale riduzione della tutela della altrui riservatezza, [#OMISSIS#] che l’accesso non sia correlato a dati sensibili in senso stretto.
Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che sostituisce e integra tutta la precedente legislazione in materia (la più nota è la Legge 675/96), introducendo nuovi principi di tutela e riservatezza dei dati.
La disciplina normativa, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevede espressamente che non possono essere sottratti all’accesso i documenti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (ex multis: (Cons. Stato, Sez. IV, 19.1. 2012 n. 231; .Cons. Stato, Sez. IV, 12.3.2009 n. 1455).
L’art. 24 della legge n. 241/1990 esclude il diritto di accesso “per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo“.
Tra i casi di segreto previsti dall’ordinamento, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall’art. 329 c.p.p., il quale recita: “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Con riferimento [#OMISSIS#] atti di polizia giudiziaria, o comunque coperti dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., vige il “divieto di pubblicazione”, sancito dall’art. 114 c.p.p., il quale non implica, però, il totale disconoscimento delle esigenze di accesso di tali atti, da parte del privato.
Invero, l’art. 116 c.p.p. stabilisce: “[#OMISSIS#] il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti“, affidando all’A.G. penale il delicato compito di valutare e bilanciare le contrapposte esigenze implicate, come evidenziato dal comma 2° del precitato art. 116 cpp, il quale stabilisce che: “Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il [#OMISSIS#] che procede al momento della presentazione della domanda “.
Conseguentemente, devesi ritenere che le istanze conoscitivo/difensive del privato, in casi di pendenza di procedimento penale, debbano trovare un legittimo interlocutore nell’ A.G. penale, sulla base delle norme predette.
Al riguardo, giova precisare che, in base all’art. 329 c.p.p., l’obbligo di segreto nei procedimenti penali riguarda soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria, per cui tutti gli altri atti, ivi compresi quelli posti in essere dalla P.A., pure nell’ambito della sua attività istituzionale di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, rimangono tali anche dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria e restano [#OMISSIS#] disponibilità dell’amministrazione, fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., con la conseguenza che non possono essere assoggettati al divieto di cui all’art. 24, l. n. 241 del 1990.
3. Orbene, applicando le precitate coordinate al [#OMISSIS#] di specie, va escluso il carattere meramente”esplorativo” dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente del 3.9.2013, che concerne atti determinati e riguarda esigenze di difesa ai sensi dell’art. 24 della Cost., inerenti la sua stessa persona, sia in sede di procedimento penale già penale che che in sede di procedimento disciplinare, già avviato.
Inoltre, risulta che la controinteressata coinvolta dalla domanda di accesso, sia stata resa edotta ai sensi dell’art. 6 del DPR N. 184 del 2006 dapprima in sede procedimentale ed oggi anche con la regolare notifica del presente ricorso e non risultano contestazioni svolte avverso la pretesa di parte ricorrente.
Né può ritenersi che gli atti richiesti possano ricadere [#OMISSIS#] sfera di applicazione del divieto di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990, non risultando essere intervenuto, al riguardo, alcun provvedimento specifico di sequestro da parte dell’A.G.
In definitiva, non sussistendo, [#OMISSIS#] specie, specifiche ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accesso, il ricorso va accolto e per l’effetto, va ordinato all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del Rettore pro-tempore, di esibire i documenti chiesti dal ricorrente, anche mediante estrazione di copia su supporti informatici, e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel [#OMISSIS#] di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Nondimeno, considerato che l’Università dell’Università “Magna Graecia” ha significato di voler consentire l’accesso, le spese di giudizio possono essere liquidate [#OMISSIS#] somma, complessivamente e forfettariamente determinata di €. 800 (euro ottocento) .
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all’ostensione dei documenti indicato nell’istanza del 3.9.2013 ed ordina all’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, in persona del Rettore pro-tempore, di esibire i chiesti documenti, nei modi e nei termini precisati in parte motiva.
Condanna l’Università dell’Università “Magna Graecia” al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate, complessivamente e forfettariamente, [#OMISSIS#] somma di €. 800 (euro ottocento) .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)