TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 23 febbraio 2018, n. 2098

Riconoscimento titolo Professore emerito-Ratio

Data Documento: 2018-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

Il titolo di “Professore Emerito” è prima di tutto un’onorificenza che l’università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile, tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Ne deriva che la singola università, attraverso i propri regolamenti, può disciplinare in modo vario – con il solo rispetto dei principi generali del diritto, in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità – le procedure per riconoscere ad un proprio docente il titolo di «professore emerito», e si dovrà valutare, caso per caso, quali scelte concrete si siano adottate (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3318).

Contenuto sentenza

N. 02098/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02464/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] Filipo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Papa, [#OMISSIS#] Squicquero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Squicquero in Roma, via [#OMISSIS#], 20; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
della delibera assunta dall’Assemblea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella “seduta ristrettissima” del 29 ottobre 2015, successivamente comunicata, nella parte in cui l’assemblea di Facoltà ha preso atto del parere non favorevole al conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. [#OMISSIS#] Filipo, deliberato dal Dipartimento “Organi di Senso” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’adunanza tenutasi in data 20 ottobre 2015, così definendo il procedimento;
nonchè
degli atti e dei provvedimenti tutti, antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del relativo procedimento, ivi compresi, specificamente:
– la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’adunanza del giorno 20 ottobre 2015, così come da verbale n. 12/2015, successivamente comunicato;
– la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’adunanza del giorno 25 maggio 2015, così come da verbale n. 07/2015, successivamente comunicato;
nonché, occorrendo:
– la deliberazione assunta dalla Giunta della Facoltà Ristretta di Medicina e Odontoiatria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’adunanza del giorno 08 luglio 2015, anch’essa successivamente comunicata;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Prof. [#OMISSIS#] Filipo- già Presidente della Società italiana di Audiologia, e della Società di Otologia, Neurologia e Scienza dell’Udito, membro fondatore e Presidente della Società Italiana di Otologia e Neurotologia, Presidente della Commissione della Word Federation of Deaf, membro dell’American Academy of Otolaryngology, Professore honoris causa presso la California School of Medicine di San [#OMISSIS#], Presidente dell’Associazione Universitaria di Otorinolaringologi come dettagliatamente evidenziato nel ricorso introduttivo e collocato in quiescenza per pensionamento a far data dal 1 novembre 2014 – ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il parere formulato dal Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” e, conseguentemente, la deliberazione assunta dall’Assemblea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria con cui gli è stato negato il conferimento del titolo di Professore Emerito nell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria per contrastare il ricorso e nell’odierna udienza, vista la memoria di replica del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Al fine di ricostruire la vicenda, va evidenziato che la l. 30 dicembre 2010, n. 240, nel proposito di dare attuazione alle “disposizioni di cui all’articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione”, all’art. 1 comma 2 dispone, con norma qualificata di principio, che “ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità”.
In tali termini, come affermato in giurisprudenza a partire dalla sentenza C.G.A. sez. giur. 18 febbraio 2016, n. 42, considerato che il titolo di “Professore Emerito” è prima di tutto un’onorificenza che l’università conferisce alla chiusura della carriera ad uno studioso, perché ritiene che l’opera di questi sia particolarmente rappresentativa dei valori espressi dalla propria attività scientifica e civile, tale potere di apprezzamento positivo fa parte del contenuto minimo di qualsiasi autonomia (cfr. Sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 696). Ne deriva che la singola Università, attraverso i propri regolamenti, può disciplinare in modo vario – con il solo rispetto dei principi generali del diritto, in particolare del principio di ragionevolezza e proporzionalità – le procedure per riconoscere ad un proprio docente il titolo di «professore emerito», e si dovrà valutare, caso per caso, quali scelte concrete si siano adottate (Cons.St., n.3318/2017).
Per quanto specificatamente attiene alla disciplina dettata, in proposito, dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Associato è stato approvato dal Senato Accademico dell’Università “La Sapienza” di Roma in data 23 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 maggio 2013.
In particolare, quanto ai requisiti, l’art. 2.3 del citato regolamento prevede che “i candidati al titolo di professore emerito e di professore onorario devono soddisfare i seguenti due criteri: a) aver apportato un contributo di grande rilievo alla disciplina, dimostrato da pubblicazioni di alto profilo a livello internazionale o nazionale solo se richiesto dalla specificità della disciplina e dall’ottenimento di prestigiosi riconoscimenti accademici, oltre al soddisfacimento dei requisiti stabiliti dall’ANVUR per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione scientifica e nazionale aumentati del 20%; b) aver contribuito in modo molto significativo all’innovazione nel campo della didattica o all’organizzazione della ricerca, ovvero aver fornito un contributo di rilievo alla comunità nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari”.
Quanto al procedimento, l’art. 3 del regolamento prevede che la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario debba essere presentata al Preside di Facoltà da dieci proponenti, con allegato un breve profilo curricolare, in relazione ai previsti requisiti.
Il successivo punto 2 dispone, quindi, che “in merito si esprime l’assemblea di facoltà, previa determinazione della Giunta di Facoltà, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, acquisito il parere favorevole del competente dipartimento”.
Nel caso specifico del ricorrente, dopo la proposta di 10 professori ordinari appartenenti sia alla Facoltà di Medicina ed Odontoiatria che alla Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, accadeva che inizialmente si ritenessero competenti ad esprimere il parere due differenti dipartimenti, il Consiglio del Dipartimento “Neuroscienze, Salute Mentale” della Facoltà Medicina e Psicologia S.[#OMISSIS#] che nella seduta del 26 maggio 2015 si esprimeva favorevolmente, e il Consiglio di Dipartimento della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, “Organi di senso”, che nella seduta del 25 maggio 2015 ritenendosi competente ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento (in quanto “il collega candidato al titolo ha svolto quasi per intero il percorso accademico universitario presso questa struttura”) si pronunciava in senso opposto, in quanto “Il candidato Prof. Filipo, pur soddisfacendo il criterio riportato al punto a) del comma 2.3 dell’art. del 2 del Regolamento (pubblicazioni, riconoscimenti accademici, requisiti ANVUR, etc…) non soddisfa i criteri riportati al punto b) dello stesso comma, cioè “l’aver contribuito in modo molto significativo all’innovazione nel campo della didattica o all’organizzazione della ricerca, ovvero aver fornito un contributo di rilievo alla comunità nelle forme specifiche delle diverse aree disciplinari“.
All’esito di tale problematica, quindi, veniva nuovamente chiamato ad esprimere il proprio parere il Dipartimento ritenuto competente, cioè il Dipartimento “Organi di senso”, che in data 20 ottobre 2015 ribadiva il proprio parere negativo, successivamente ratificato dall’Assemblea di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” del 9 dicembre 2015 in cui il Preside, dopo aver dato lettura della delibera espressa dal Dipartimento Organi di Senso, riunitosi in composizione ristrettissima in data 20 ottobre 2015 sulla base della richiesta formulata dalla Giunta di facoltà in data 8 luglio 2017 ed avere dato integrale lettura degli articoli 1 e 2 del regolamento di Ateneo in merito al conferimento del titolo di Professore emerito, senza inviate i presenti ad alcuna ulteriore discussione e/o votazione si limitava a precisava che “l’Assemblea è ora chiamata a prendere atto della delibera” e, quindi, “L’Assemblea di Facoltà prende atto”.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della prima censura del ricorso introduttivo, con cui viene dedotta l’illegittimità della votazione tenutasi nell’adunanza del giorno 20 ottobre 2015 del Consiglio di Dipartimento “Organi di Senso” – e la conseguente illegittimità derivata della deliberazione assunta dall’Assemblea della Facoltà di Medicina e Odontoiatria – in quanto alla stessa hanno partecipato sia professori associati che ricercatori, in violazione dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 382/1980 ai sensi del quale la trattazione in seno al Consiglio di Facoltà delle “questioni relative alle persone dei professori ordinari” è riservata soltanto ai medesimi.
Tuttavia, dall’estratto del verbale n.12/2015 del Consiglio di dipartimento Organi di senso del 20 ottobre 2015 emerge come sul punto n.11 all’ordine del giorno riguardante il Parere del Consiglio di Dipartimento richiesto dalla Giunta di Facoltà di Medicina e Odontoiatria sulla nomina del Prof. [#OMISSIS#] Filipo a Professore Emerito lo stesso Direttore del dipartimento, pur rilevando la mancanza di espresse disposizioni nel Regolamento, si sia posto il problema se tale pare dovesse essere assunto “in seduta ristrettissima” composta solo dai professori ordinari, decidendo che la questione potesse essere risolta nel senso di consentire la discussione della questione, riguardante il conferimento di onorificenza a professore ordinario, al solo personale docente del Dipartimento presente alla riunione, invitando poi al voto anche i ricercatori e i professori associati.
Nei fatti, accadeva quindi che la discussione fosse rimessa al solo Prof. de Vincentiis, che si esprimeva a sostegno dell’eventuale voto sfavorevole da parte del Consiglio di Dipartimento, mentre la votazione veniva effettuata a scrutinio segreto dai ricercatori e professori associati presenti, nessuno dei quali fatta eccezione del prof.De Vincentiis era professore ordinario.
Ciò ha determinato, ad avviso del Collegio, una palese violazione della previsione normativadi riferimento secondo cui la trattazione in seno al Consiglio di Facoltà delle “questioni relative alle persone dei professori ordinari” è riservata soltanto ai medesimi (v.in senso conforme, TAR Lazio, III bis, n.13140 del 20.11.2015), non potendosi eludere il chiaro dettato normativo con escamotage quali quella di riservare la “discussione” della questione ai professori ordinari- ovvero, nel caso concreto, alla relazione di un solo professore – e farla poi votare da soggetti non legittimati ad esprimere tale parere, quali i ricercatori e i dottori di ricerca.
Né, poi, dagli atti di causa è dato desumere che in sede di Assemblea la questione sia stata effettivamente nuovamente discussa e votata dai Professori ordinari competenti, sì da consentire di superare il vizio in questione, essendosi il solo Preside limitato a dare lettura del parere e a prenderne atto, sicchè tale atto può essere inquadrato in quelli di mera “conferma”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori e contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 23/02/2018