TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2229

Procedura concorsuale professore Ordinario-Commissione esaminatrice-Pubblicità della seduta

Data Documento: 2018-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

In un concorso pubblico, la pubblicità della seduta non può dirsi garantita per il solo fatto che la seduta si sia svolta “a porte aperte” e che nell’aula dove si è tenuta avrebbe potuto accedere qualunque “interessato”, dovendosi piuttosto verificare se “a monte” siano state attuate adeguate forme di pubblicità (in particolare mediante la pubblicazione sul sito “web” dell’Università), ovvero vi siano comunque state, in alternativa, forme di comunicazione individuale ai diretti interessati. Occorre cioè accertare se siano state rispettate, di fatto, quelle condizioni informative minime che, per quanto non imposte da specifiche disposizioni normative, costituiscono il presupposto necessario per far sì che, quanto meno i diretti interessati al procedimento (e cioè i candidati), siano stati messi al corrente di luogo, data e ora dello svolgersi del sorteggio (si pensi ad una email o a qualsiasi altra comunicazione individuale) o, quanto meno, posti in condizione di poter conoscere siffatte informazioni (attraverso forme idonee di pubblicità, come la pubblicazione di apposito avviso sul sito, per un congruo periodo di tempo). Un’interpretazione secondo logica e conforme ai principi sopra richiamati impone di giungere a siffatta conclusione.

Contenuto sentenza

N. 02229/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12024/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12024 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
prof. [#OMISSIS#] Enrique Conti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Nardocci ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via E. [#OMISSIS#], 6; 
contro
Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo:
del decreto n. 2148 del 8.9.16 con cui il Rettore ha nominato la “commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per n.1 posto di professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia per il settore concorsuale 13/B5 (ssd SECS-P/13);
nonché, con successivi motivi aggiunti,
– del Decreto Rettorale n. 438 del 3.02.2017, pubblicato sul sito web de “La Sapienza”, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa per la copertura di 1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 13/B5 – settore scientifico disciplinare SECS-P/13 – presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia de “La Sapienza” e dai quali risulta vincitrice la prof.ssa [#OMISSIS#] Vinci (cfr. doc. 17 ric.); 
– della Relazione Finale del 13.01.2017 e degli eventuali Verbali della Commissione giudicatrice (cfr. doc. 18 ric.); 
– del Decreto 1462 del 15.06.2016 (BANDO) con cui il Rettore ha autorizzato “l’avvio di una procedura concorsuale per n. 1 posto di professore Ordinario presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia per il settore concorsuale 13/B5 – SSD SECS/P13 – e sono stati approvati i relativi criteri di valutazione”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. E. [#OMISSIS#] e l’Avv. S. Vinti e, solo nella chiamata preliminare, l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso spedito a notifica in data 16.11.2016 nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e, successivamente, depositato entro il termine di [#OMISSIS#], il prof. [#OMISSIS#] Enrique Conti impugnava il decreto rettorale n. 2148 dell’8.9.2016, pubblicato sul sito web dell’Università sopracitata con cui il Rettore aveva provveduto alla nomina della “Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata per n. 1 posto di professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia” per il settore concorsuale 13/B5 (settore scientifico disciplinare SECS-P/13) (doc. 1 ric.). Con il medesimo gravame il ricorrente impugnava: il verbale per il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice datato 2.8.2016; il verbale relativo alla seduta del 20.7.2016 con il quale il Consiglio di Dipartimento aveva definito la composizione delle tre terne di nominativi dalle quali estrarre i nomi dei componenti della Commissione; la nota rettorale prot. n. 75553 del 27.10.2016 con cui era stata respinta l’istanza rivolta dal prof. Conti all’Ateneo, per ottenere l’annullamento in autotutela del predetto decreto rettorale di nomina dei commissari, assumendo a motivo la violazione procedurale consistita nella mancata pubblicità della seduta per il sorteggio dei componenti della Commissione. 
I fatti esposti nel ricorso introduttivo possono essere riassunti come segue:
– con decreto n. 1462 del 15.6.2016 il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” autorizzava l’avvio di una procedura concorsuale per la nomina di n. 1 professore ordinario presso la Facoltà di Economia, per il settore concorsuale 13/B5 – Scienze Merceologiche, alla quale prendevano parte soltanto il ricorrente e la odierna controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#] Vinci;
– la predetta procedura di chiamata nel ruolo di professore di I fascia era stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e riservata al personale docente in servizio nella medesima Università, che aveva già conseguito l’abilitazione scientifica di I fascia in corso di validità ai sensi di cui all’art. 16 delle stessa legge cit.;
– in data 2.8.2016 si teneva il sorteggio dei membri della costituenda Commissione giudicatrice;
– l’Area risorse umane, con nota del giorno precedente (1.8.2016), aveva informato il Dipartimento di Management dello svolgimento del sorteggio per la suddetta data del 2 agosto 2016, invitando il Dipartimento stesso a dare la massima pubblicità della data e dell’orario delle operazioni di sorteggio onde consentire la partecipazione ad esse di qualsiasi interessato; 
– in realtà, lamenta il ricorrente, l’invito a dare adeguata pubblicità non veniva raccolto dal Dipartimento e lo stesso prof. Conti veniva avvisato soltanto con email inviatagli alle ore 11:46 del 2.8.2016, quando le operazioni si erano ormai concluse alle ore 11:31 dello stesso giorno, come attestato dal relativo verbale (doc. 2 ric.);
– in data 8.9.2016 veniva pubblicato il decreto rettorale di nomina della Commissione;
– il successivo 27 settembre il ricorrente, insieme al proprio legale, indirizzava al Rettore apposita nota al fine di ottenere l’annullamento in autotutela del predetto decreto di nomina, lamentando che “alla seduta non ha partecipato nessuno dei soggetti interessati e che, pertanto, il sorteggio si è svolto alla presenza del solo personale amministrativo oltre che alla presenza del delegato del Rettore”;
– l’istanza veniva respinta con rettorale del 27.10.2016, prot. n. 75553 (atto impugnato) nella quale si affermava che l’art. 7.7 del Regolamento per il reclutamento di professori e ricercatori impone la sola effettuazione dei sorteggi in seduta pubblica da parte del Rettore o di un suo delegato ma non anche la notifica ai candidati dell’ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di sorteggio; secondo la tesi dell’Università “l’acceso al luogo in cui si effettuano le operazioni di sorteggio” avrebbe assicurato di per sé l’accesso a chiunque vi aveva interesse, assicurando così una adeguata pubblicità.
Con il ricorso in esame il prof. Conti ha articolato un unico motivo nel quale si si lamenta: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A.; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990; dell’art. 7, comma 7, D.R. n. 790 del 9.3.2016, dell’art. 7, comma 7 del regolamento per le assegnazione delle risorse di cui al D.R. n. 1628 del 5.7.2016, nonché dell’art. 7, comma 6, del precedente regolamento per le assegnazioni delle risorse; eccesso di potere sotto vari profili; carenza di istruttoria; difetto assoluto di motivazione: i menzionati regolamenti universitari prevedono tutti che le operazioni di sorteggio siano svolte in seduta pubblica da parte del Rettore o di un suo delegato; non a caso l’Area Risorse Umane dell’Ateneo aveva invitato il Dipartimento a dare la massima pubblicità alle operazioni di sorteggio; il fatto che la seduta si sia svolta all’interno di una stanza “con la porta aperta” è del tutto inidoneo, ad avviso del ricorrente, a garantire la necessaria pubblicità delle operazioni in quanto era praticamente impossibile per chiunque fosse interessato “intercettare” il momento in cui il sorteggio si era svolto (concludendosi in pochi minuti), senza che venisse predisposta alcuna preventiva forma di pubblicità e senza, comunque, portare tempestivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta. 
Nelle more la procedura selettiva veniva portata a termine dalla Commissione che procedeva nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei due partecipanti alla selezione, fino a completare, con la relazione finale, le attività di sua spettanza. 
Con successivo atto per motivi aggiunti spedito a notifica in data 4 aprile 2017, indirizzato, oltre che all’Università, anche alla prof.ssa [#OMISSIS#] Vinci, nominata vincitrice della selezione con il Decreto Rettorale n. 438 del 3.2.2017 con il quale erano stati approvati gli atti della procedura selettiva, il prof. Conti impugnava il menzionato Decreto e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, articolando le seguenti ulteriori censure: 
A) illegittimità delle procedure di sorteggio svoltesi senza la necessaria pubblicità (trattasi delle medesime doglianze contenute nel ricorso introduttivo);
B) illegittimità del bando per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A.; degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990; degli artt. 18, comma 1, lett. d) e 2, comma 6, della Legge n. 240 del 2010; eccesso di potere sotto vari profili; carenza di istruttoria; sviamento dalla causa tipica; difetto assoluto di motivazione: le illegittimità menzionate vengono riferite alla circostanza che, nel bando, sono stati introdotti, quali “ulteriori criteri di valutazione”: 
– la comprovata partecipazione ad attività di ricerca nell’ambito della sostenibilità ambientale “con particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e qualità dei prodotti alimentari”; 
– un documentato impegno didattico su tematiche attinenti, in particolare, alla “sicurezza alimentare” e alla “qualità dei prodotti alimentari”. 
In tal modo, a dire del ricorrente l’Amministrazione universitaria avrebbe circoscritto, in modo ingiustificato, l’ambito di ricerca valutabile, limitandolo ad una sola, specifica branca del settore disciplinare per cui era stata indetta la procedura selettiva, settore avente una definizione piuttosto vasta nell’ambito della relativa declaratoria ministeriale (doc. 20 ric.); parte ricorrente ritiene che la scelta può apparire dettata dall’intento di favorire la prof.ssa Vinci, unica candidata, tra i due partecipanti, che aveva maturato più specifiche esperienze nel campo della sicurezza e qualità dei prodotti alimentari; ciò avrebbe avuto delle conseguenze ingiustamente favorevoli anche nel giudizio comparativamente più favorevole conseguito dalla contro-interessata, in particolare laddove la Commissione ha ritenuto che gli interessi di ricerca della candidata Vinci “…sono in linea con i criteri individuati nel DR n. 1462 del 15.6.2016 con il quale è stata bandita la procedura valutativa” (doc. 18 ric.); ad avviso del ricorrente il bando è altresì del tutto irragionevole ed illogico laddove ha omesso di prevedere tra i criteri selettivi quello relativo alla conoscenza della lingua inglese ed alle esperienze internazionali del candidato, in tal modo contraddicendo una prassi consolidata secondo cui tali profili erano stati adeguatamente valutati nei precedenti concorsi per docenti; 
C) illegittimità della valutazione compiuta dalla Commissione sull’attività di ricerca dei candidati: con il terzo dei motivi aggiunti il prof. Conti ha impugnato i giudizi espressi dalla Commissione nei suoi confronti sostenendone la contraddittorietà rispetto ai giudizi espressi su di lui da parte di due membri della Commissione giudicatrice, in occasione di altre, precedenti procedure relative all’abilitazione scientifica nazionale conseguita dal ricorrente; la contraddittorietà, in particolare, emergerebbe in ragione del pregresso giudizio di “piena coerenza” con il settore concorsuale in esame, della produzione scientifica del prof. Conti, con valutazione espressa in pregresse valutazioni da parte di Commissioni ASN alle quali hanno anche partecipato due dei commissari del concorso per cui oggi è causa; parte ricorrente stigmatizza, infine, la sopravvalutazione di alcuni titoli della controinteressata che ha dimostrato un numero di citazioni nettamente inferiore a quelle del ricorrente. La stessa controinteressata, inoltre, non avrebbe attestato alcun riconoscimento (premio) nazionale e/o internazionale ed ha al suo attivo un numero di pubblicazioni su riviste di classe A e con “impact factor” certamente inferiore a quello dimostrato dal ricorrente. 
Si sono costituti in giudizio l’Università e, avverso i soli motivi aggiunti che le sono stati notificati, la prof.ssa [#OMISSIS#] Vinci, candidata risultata vincitrice. Entrambe, dai rispettivi punti di vista, hanno contestato la fondatezza delle censure del ricorrente di cui chiedono l’integrale rigetto. 
In esito alla camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017, con ordinanza 2178/2017, la Sezione, sulla base di una valutazione prognostica favorevole al ricorrente, ha ritenuto che le esigenze cautelari del medesimo potevano trovare adeguata tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la definizione del ricorso ex art. 55, comma 10, d.lgs. n. 104 del 2010.
In vista delle pubblica udienza le parti in causa, per quanto di rispettiva spettanza, hanno depositato ulteriori documenti e memorie conclusive. 
Il ricorrente ha articolato note di replica.
Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2017 la causa è stata ampiamente discussa dai legali delle parti e, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Il Collegio ritiene fondato il ricorso introduttivo ed il motivo sub B) dell’atto per motivi aggiunti.
2.1. – Come sopra osservato, con l’unico motivo del ricorso originariamente proposto, il prof. Conti ha lamentato la violazione dell’art. 7 del D.R. n. 790 del 2016, il quale imponeva la pubblicità della seduta pubblica nella quale si sono svolte le operazioni di sorteggio. Per contrastare quanto dedotto dal ricorrente, l’Ateneo resistente e la stessa controinteressata, nei rispettivi scritti difensivi, hanno in sostanza addotto i seguenti argomenti:
– né nella citata disposizione regolamentare né in altra fonte ordinamentale è rinvenibile una norma che imponeva all’Ateneo resistente di comunicare ai concorrenti luogo e data della seduta né la pubblicazione di un qualche avviso; l’art. 7 citato, infatti, si limita ad affermare che la seduta per il sorteggio dei membri della Commissione sia pubblica e cioè che si svolga in “luogo aperto al pubblico”;
– nella specie la trasparenza del procedimento sarebbe stata garantita dal fatto che l’estrazione dei nominativi da tre terne di nomi si è svolta il giorno 2.8.2016, alle ore 11:30 presso la stanza n. 33 del settore concorsi personale docente dell’Area Risorse Umane – da ritenere luogo aperto al pubblico, perché la riunione si è svolta “a porte aperte” (vedi pag. 13 memoria Vinci) ed era possibile l’ingresso di qualunque interessato – alla presenza del delegato del Rettore, del segretario verbalizzante, nonché di altro funzionario che si è limitato ad assistere alle operazioni (vedi verbale del 2.8.2016, doc. 2 allegato alla relazione difensiva dell’Università, prot. n. 31198 del 27.4.2017); 
– lo stesso ricorrente avrebbe ammesso che, con comunicazioni a mezzo email (doc. 8 ric.), l’Università avrebbe preavvertito un’ampia platea di soggetti;
– in ogni caso, si tratterebbe di vizio meramente formale e quindi irrilevante (anche nell’ottica di cui all’art. 21-octies della Legge n. 241 del 1990), in quanto, come attestato dal verbale del 2.8.2016, l’estrazione si è svolta con “procedura informatica utilizzando una funzione tipo “casuale.tra” del software Microsoft Excel, in grado di estrarre da una sequenza numerica un valore, attribuendo a tutti gli elementi della sequenza la stessa probabilità di estrazione”.
2.2. – In realtà, ad avviso del Collegio, la disposizione (art. 7) del Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse e per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, adottato con D.R. n. 790 del 2016 (doc. 8 Università), nel prescrivere, al comma 7, che i sorteggi siano eseguiti “in seduta pubblica”, costituisce applicazione allo specifico campo in discorso dei generali principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241 del 1990, i quali sovrintendono a tutti i procedimenti amministrativi. Ancor prima l’art. 7 cit. è espressione dei generali principi di imparzialità e buona amministrazione che governano l’attività amministrativa nel suo complesso ai sensi dell’art. 97 Cost.. 
Applicando “mutatis mutandis” le coordinate di principio elaborate dalla giurisprudenza amministrativa sul tema della centralità della seduta pubblica nelle procedure per l’affidamento di appalti – da tenersi obbligatoriamente per l’apertura dei plichi contenti la documentazione amministrativa e la verifica del loro contenuto, nonché per l’apertura delle offerte tecniche e di quelle economiche (vedi art. 283 d.P.R. n. 207 del 2010) – deve ritenersi che, sulla base di quanto a suo tempo statuito dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 13, la pubblicità delle sedute destinate a tali operazioni risponde ad esigenze di tutela “non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato….” (vedi TAR Campania, sez. I, 6 giungo 2012, n. 2751). Trattasi di argomentazione che appare del tutto pertinente ed estensibile anche alla fattispecie all’odierno esame, con riferimento alla quale, la “ratio” della seduta pubblica prevista dal regolamento di Ateneo è duplice: da un lato, consentire ai concorrenti in competizione di verificare la regolarità formale del sorteggio che andrà ad incidere sulla formazione della Commissione giudicatrice e, quindi, di controllare la correttezza delle operazioni in concreto svolte; dall’altro, garantire l’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, il cui rispetto in concreto sarebbe di difficile se non impossibile apprezzamento “ex post”. 
La disposizione in commento (art. 7, comma 7, D.R. n. 790/2016, doc. 8 res.), dunque, proprio perché posta a garanzia di fondamentali principi dell’azione amministrativa e, in particolare, dei principi di imparzialità e di trasparenza, deve essere interpretata in termini sostanziali e non meramente formali, nel senso che la pubblicità della seduta non può dirsi garantita per il solo fatto che la seduta si sia svolta “a porte aperte” e che nell’aula dove si è tenuta avrebbe potuto accedere qualunque “interessato”, dovendosi piuttosto verificare se “a monte” siano state attuate adeguate forme di pubblicità (in particolare mediante la pubblicazione sul sito “web” dell’Università), ovvero vi siano comunque state, in alternativa, forme di comunicazione individuale ai diretti interessati. Occorre cioè accertare se siano state rispettate, di fatto, quelle condizioni informative minime che, per quanto non imposte da specifiche disposizioni normative, costituiscono il presupposto necessario per far sì che, quanto meno i diretti interessati al procedimento (e cioè i candidati), siano stati messi al corrente di luogo, data e ora dello svolgersi del sorteggio (si pensi ad una email o a qualsiasi altra comunicazione individuale) o, quanto meno, posti in condizione di poter conoscere siffatte informazioni (attraverso forme idonee di pubblicità, come la pubblicazione di apposito avviso sul sito, per un congruo periodo di tempo). Un’interpretazione secondo logica e conforme ai principi sopra richiamati impone di giungere a siffatta conclusione. 
Diversamente opinando infatti – ove cioè si ammettesse la sufficienza della sola pubblicità della seduta mediante l’apertura al pubblico del luogo (una stanza presso l’Università, nel caso di specie) ove si è svolta l’attività, senza alcuna forma di avviso pubblico – si giungerebbe alla inaccettabile conclusione di rimettere al “puro caso” la possibilità concreta per ogni potenziale interessato (in senso lato) di assistere alle operazioni destinate a svolgersi in “teorica” seduta pubblica, stante l’assoluta improbabilità statistica che l’interessato-candidato si venga a trovare proprio nel luogo delle operazioni, nell’esatto frangente in cui esse si svolgono. Così come sarebbe pressoché impossibile monitorare l’attività dell’organo competente a svolgere l’incombente, in modo tale da conoscere in “tempo reale” il momento esatto del suo svolgersi.
Non a caso, nel campo delle procedure di appalto, dove, come si è visto, le disposizioni che impongono la seduta pubblica per lo svolgimento di determinate attività del seggio di gara sono state particolarmente approfondite dalla giurisprudenza amministrativa, non si è mai lontanamente dubitato della necessità che la S.A. provveda obbligatoriamente a convocare, per il giorno e la data previste, ciascuna delle imprese partecipanti alla competizione.
Va detto altresì che, implicitamente, anche gli uffici universitari mostrano di avere ritenuto necessari determinati adempimenti informativi, da porre in essere prima dello svolgimento delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice: l’Ufficio Concorsi Personale Docente aveva raccomandato ai diversi uffici universitari coinvolti nel procedimento di dare “la massima pubblicità”, nell’ambito del Dipartimento interessato, della data, dell’ora e del luogo in cui si sarebbe svolto il sorteggio “affinché chiunque ne abbia interesse possa partecipare” (doc. 8 ric.); lo stesso prof. Conti veniva raggiunto da una comunicazione del Dipartimento relativa al sorteggio dei commissari (doc. 10 ric.) ma soltanto alle ore 11.46 del 2 agosto 2016 e cioè quando il sorteggio si era ormai svolto e concluso (alle ore 11.31., vedi verbale della seduta, doc. 2 ric.). 
Peraltro, ad ulteriore supporto delle ragioni di parte ricorrente, deve anche sottolinearsi che, nel verbale della seduta relativa al sorteggio svoltosi in data 2.8.2016 (doc. 2 res.), non si evince nessun passaggio in cui si parla di “porte aperte” a qualsiasi interessato. Contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata, infatti, non risultano verbalizzate particolari modalità applicate dal delegato del Rettore al fine di assicurare che l’aula risultasse ab externo come “aperta al pubblico”. Non vi è neanche, a verbale, alcuna annotazione in ordine all’apertura delle porte, mentre dal verbale stesso risulta unicamente la presenza al sorteggio del delegato del Rettore, di un funzionario amministrativo e del segretario verbalizzante (vedi doc. 1 Università). Deve pertanto ritenersi che l’affermazione difensiva (di Università resistente e parte controinteressata) è rimasta priva di supporto probatorio.
E’ evidente, infine, che non possa costituire adeguata forma di pubblicità l’indirizzamento di apposita email informativa (dioc. 8 ric.), avente ad oggetto le operazioni di sorteggio, nei confronti di singoli funzionari e responsabili dell’Università a vario titolo interessati al procedimento concorsuale “de quo” quali: il capo settore dell’area risorse umane, il capo ufficio dell’area risorse umane, il capo dell’Ufficio concorsi personale docente, il direttore del Dipartimento Scienze di Base applicate all’Ingegneria (“SBAI”) e alcuni altri dipendenti dell’Università di Roma “La Sapienza”. Trattasi, invero, di “comunicazione interna” che, in quanto rivolta esclusivamente a figure interne alla stessa Amministrazione procedente, non può in alcun modo ritenersi equipollente ad un adempimento pubblicitario il quale, per definizione, deve essere idoneo a raggiungere una platea indeterminata di destinatari (si pensi ad una pubblicazione sul sito, ad es.), per definizione esterni alla stessa Amministrazione che tale adempimento deve eseguire. Del pari non può parlarsi neanche di comunicazioni individuali idonee allo scopo, proprio perché dirette a funzionari dell’Ateneo e non ai soggetti interessati dal procedimento (quali sono i candidati, in primis).
Deve pertanto accogliersi, per le ragioni sopra precisate, l’unico motivo dedotto nel ricorso originario (a cui corrisponde il motivo aggiunto sub A), con conseguente annullamento del decreto rettorale n. 2148 del giorno 8.9.2016, in pari data pubblicato sul sito web de “La Sapienza”, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata per un professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Management – Facoltà di Economia (SC 13/B5; SSD SECS – P/13). 
3. Ad avviso del Collegio è anche fondato il secondo motivo aggiunto (di cui al par. B dell’atto per motivi aggiunti), laddove deduce l’illegittimità del bando nella parte in cui esso attribuisce una “[#OMISSIS#] soverchiante ad un solo segmento del settore scientifico disciplinare 13/B5 (Scienze Merceologiche), oggetto della selezione impugnata, vale a dire: la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti alimentari”. Parte ricorrente si riferisce all’art. 1 del bando impugnato (vedi doc. 4 Università) nella parte in cui prevede, tra gli “ulteriori criteri di valutazione”: 
– nell’ambito dell’attività di ricerca, l’avere svolto attività con “particolare riferimento alle tematiche della sicurezza e della qualità dei prodotti alimentari”; 
– nell’ambito della didattica, l’avere svolto attività di insegnamento nel settore disciplinare in oggetto, documentando in particolare l’impegno “in insegnamenti su tematiche inerenti la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti alimentari”.
In primo luogo deve ritenersi infondata l’eccezione sollevata da parte resistente e dalla controinteressata secondo cui la censura sarebbe inammissibile per tardività in quanto il termine “ad impugnationem” doveva farsi decorrere dalla data di pubblicazione del bando, riferendosi la censura stessa a specifiche clausole del D.R. n. 1462 del 15 giugno 2016. 
In realtà la clausola in contestazione, come sopra trascritta, non ha certamente carattere escludente, attenendo essa ad una peculiare modulazione dei criteri di valutazione afferenti alla didattica e alla ricerca. Si tratta di un “ulteriore criterio” che, come giustamente osservato dalla difesa di parte ricorrente, era inidoneo a determinare l’esclusione così come la sicura mancata positiva valutazione del ricorrente che, invero, non era privo di esperienze di ricerca anche sui peculiari argomenti selezionati dall’Amministrazione nella stesura del bando. In secondo luogo, va anche detto che il prof. Vinci non aveva la matematica certezza che alla procedura valutativa avrebbe sicuramente partecipato la docente controinteressata la quale avrebbe potuto beneficiare di un criterio più vicino alle sue specifiche attività curriculari.
Deve pertanto ritenersi, d’altronde in conformità a consolidati principi da sempre seguiti dalla giurisprudenza amministrativa, che, non avendo la clausola (art. 1 del bando) portata immediatamente escludente, né contenuto oggettivamente e certamente pregiudizievole per l’esito della valutazione comparativa, la lesione della posizione soggettiva del ricorrente si è attualizzata e, nel contempo, il suo interesse a ricorrere è insorto soltanto per effetto del giudizio finale espresso dalla Commissione cha ha attribuito una valutazione più lusinghiera alla odierna controinteressata.
Da ciò consegue la tempestività/ammissibilità del ricorso in esame. 
Venendo all’esame del merito, al riguardo, in linea di principio, la delimitazione di specifici campi di interesse all’interno del settore scientifico-disciplinare (come definito dalla apposita declaratoria ministeriale) in cui si colloca la procedura concorsuale, deve ritenersi in genere ammessa, in quanto espressione della discrezionalità amministrativa e tecnica dell’Università che può in tal modo meglio raccordare la figura del docente da chiamare, alle specifiche esigenze didattiche e ai concreti programmi di ricerca che, in dato momento storico, l’Ateneo (più precisamente, il Dipartimento interessato) mira a realizzare. 
Al riguardo giustamente la controinteressata cita l’art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo di cui al D.R. n. 790 del 2016 il quale attribuisce espressamente al Dipartimento il potere discrezionale di stabilire “gli elementi necessari per l’emissione del Bando, differenziati riguardo all’attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione a concorso e riguardo ai criteri indicatori per l’analisi di merito del “curriculum” scientifico dei candidati” (vedi memoria difensiva controint. pagg. 20 e 21). 
Quanto precede comporta però che, a fronte di specifiche doglianze del candidato che contesti l’eccessiva ristrettezza dei criteri valutativi adottati, diventa onere dell’Ateneo dimostrare la scelta di elementi “differenzianti riguardo all’attività che dovrà svolgere il vincitore della posizione…”. In altri termini, se è innegabile il potere discrezionale del Dipartimento universitario di prediligere, al momento della predisposizione dei criteri selettivi, profili curriculari maggiormente consoni alle attività didattiche, di ricerca e formative programmate, è altrettanto vero che siffatte attività debbono essere in concreto presenti nei programmi e nella sfera di attività del Dipartimento stesso, altrimenti la specializzazione richiesta dal bando su specifici temi di ricerca si dimostra non pertinente, illogica ed ingiustificata, rivelandosi sintomatica di eccesso di potere. 
Venendo alla fattispecie in esame, invero, non sono state confutate dall’Università resistente le diverse obbiezioni sollevate dal prof. Conti rispetto alle scelte in concreto poste in essere e alla predilezione manifestata dall’art. 1 del bando per i menzionati criteri limitativi, scelta che appare, in definitiva, ingiustificata e non motivata in funzione dell’interesse pubblico dichiaratamente perseguito dall’Ateneo.
Si deve infatti partire dall’assunto che la chiamata di un professore ordinario di ruolo mira all’assunzione di un figura stabile all’interno dell’Università, figura che deve quanto più possibile corrispondere alle esigenze didattiche e formative attinenti ad un certo settore scientifico disciplinare, inteso nella sua piena estensione. La definizione di ciascun settore, infatti, è imposta a livello ministeriale mediante apposite declaratorie i cui contenuti non possono essere arbitrariamente delimitati dal singolo bando (fatte salve specifiche e comprovate esigenze), anche perché ciò rischia, da un lato, di favorire smodatamente il candidato che può vantare la “specializzazione” prescritta e, dall’altro, di essere penalizzante per quei candidati che, pur avendo svolto le loro ricerche all’interno dello specifico settore disciplinare, non dimostrino attività di ricerca e/o didattica in un determinato sotto-ambito o sotto-settore (quali sono nella specie la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti alimentari). In effetti il ricorrente ha allegato, senza essere smentito dall’Ateneo sul punto, che non esiste all’interno del Dipartimento di Management alcun corso o insegnamento relativo alla sostenibilità ambientale e men che meno alla sicurezza e qualità dei prodotti alimentari. Alcuni remoti progetti di ricerca afferenti a tali tematiche risalgono ad anni ormai risalenti (la controinteressata cita n. 3 Progetti PRIN, di cui uno è del 2000 e due del 2002, vedi memoria difensiva Vinci pag. 23).
Lo stesso accordo di collaborazione scientifica tra Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Management datato 15.7.2016 (doc. 4 controint.) non sembra dotato della necessaria efficacia probante al fine di dimostrare il carattere necessario dei criteri valutativi incentrati sulla sicurezza e qualità alimentare, atteso che, trattasi di documento a carattere programmatico in cui gli impegni assunti dai Dipartimenti appaiono di carattere alquanto vago ed indeterminato e, ciò che più conta, l’accordo è datato 15.7.2016 e dunque si colloca temporalm