TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 giugno 2017, n. 6918

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-

Data Documento: 2017-06-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo, facendo necessariamente corrispondere al mancato superamento delle mediane il diniego dell’abilitazione (come nel caso in esame), sia in senso positivo, riconoscendo in ogni caso l’idoneità di coloro che abbiano superato dette mediane, senza esaminare gli altri titoli (attività pubblicistica, partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca…) espressamente previsti nel d.m. 7 giugno 2012, n. 76.

Contenuto sentenza

N. 06918/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03771/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3771 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Buenos Aires 14;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della Determinazione della Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia—Settore concorsuale 07/G1-Scienze e tecnologie animali in data 26 novembre 2013 (Riunione n. 18);
– dei giudizi individuali dei Commissari e del giudizio collegiale della Commissione, pubblicati in via telematica in data 10 gennaio 2014 sul sito Internet abilitazione.cineca.it;
– dell’art. 2 del Decreto del direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del 20 luglio 2012 n. 222 con il quale è stata indetta la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia” , ai sensi degli artt. 3 e 9, d.p.r. 14 settembre 2011 n. 222, nella parte in cui possa interpretarsi nel senso che il termine ivi fissato per la presentazione delle domande di partecipazione operi altresì quale termine di decadenza rispetto alla presentazione di giustificazioni della temporanea sospensione, totale o parziale, dell’attività di ricerca e ne precluda la prospettazione anche nell’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’art. 10,1. 7 agosto 1990 n. 241;
– di ogni atto presupposto, conseguente, correlato o connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi l’Avv. A. [#OMISSIS#] per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ricercatore universitario, svolge, dall’A.A. 1986/1987 attività didattica e di ricerca presso l’Università della -OMISSIS-(Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia), nelle discipline afferenti al settore delle scienze e tecnologie animali.
Lo stesso rappresenta che a causa di gravi patologie oftalmiche e di alcuni connessi interventi chirurgici, che hanno limitato la capacità di leggere testi scritti e di utilizzare video terminali, non avrebbe potuto svolgere attività di ricerca dal 2004 al 2006, come si evince da certificati medici allegati.
Con il ricorso in esame, si impugna l’esito del concorso per l’abilitazione nazionale per professori di seconda fascia indetto, con d.d. n. 222 del 20 luglio 2012, relativamente al settore concorsuale “07/G1-Scienze e tecnologie animali”.
Con nota del 15 novembre 2013, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), decreto direttoriale del 20 luglio 2012 n. 222, il ricorrente ha indicato le ragioni giustificative delle “interruzioni motivate e documentate dell’attività scientifica”, allegando copia della relazione rilasciata dalla U.O.C. Oculistica, U.O. Ambulatorio oculistico dell’Ospedale San [#OMISSIS#] di Roma del 15 ottobre 2013.
Nella seduta del 26 novembre 2013 (Riunione n. 18) la Commissione si è pronunciata sulla richiesta del ricorrente negandone l’esame.
L’esito del procedimento di abilitazione di cui trattasi è stato sfavorevole, con conseguente impugnazione degli atti specificati in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi di gravame:
Violazione dell’art. 7, lettera b), 1. 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità e travisamento.
La Commissione avrebbe ritenuto implicitamente che la “interruzione” (rectius: sospensione, totale o parziale) dell’attività di ricerca soggiacesse al medesimo termine prefissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla tornata di A.S.N. e che, trascorso tale termine, il candidato sarebbe decaduto dalla possibilità di farla valere.
L’applicazione dell’art. 10, lettera b), 1. 7 agosto 1990 n. 241 sarebbe soggetto a limiti impliciti da individuarsi nell’interesse generale alla speditezza del procedimento e di soggetti terzi.
Nel caso in esame il procedimento di abilitazione scientifica nazionale presenta, per le finalità che lo contraddistinguono, carattere non concorsuale, trattandosi di mero accertamento costitutivo avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 1. 30 dicembre 2010 n. 240, la «qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori».
Pertanto l’apporto partecipativo individuale non lederebbe l’interesse di alcuno; la lesione si configurerebbe soltanto delle ipotesi di procedimento concorsuale
Non sarebbe ravvisabile alcun ostacolo alla facoltà di intervento dell’interessato, né sussisterebbero esigenze di speditezza procedimentale, che avrebbero potuto impedire l’esame dell’impedimento indicato.
I giudizi individuali dei Commissari e quello collegiale avrebbero apprezzato la qualità della produzione presentata, individuando quale fattore ostativo rispetto alla abilitazione, il mancato superamento di due su tre delle “mediane” costituenti la soglia numerica di riferimento.
L’art. 2 del Decreto del direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del 20 luglio 2012 n. 222 con il quale è stata indetta “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, ai sensi degli artt. 3 e 9 del d.p.r. 14 settembre 2011 n. 222, sarebbe illegittimo nella parte in cui possa interpretarsi nel senso che il termine ivi fissato per la presentazione delle domande di partecipazione operi, altresì, quale termine di decadenza rispetto alla presentazione di giustificazioni (in specie, sanitarie) della temporanea sospensione, totale o parziale, dell’attività di ricerca e ne precluda la prospettazione anche nell’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’art. 10, 1. 7 agosto 1990 n. 241.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza del 7 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’impugnativa meriti accoglimento.
Il ricorrente deduce che la Commissione non avrebbe attribuito l’abilitazione, facendo esclusivo riferimento al mancato superamento delle mediane calcolate dall’Anvur, senza tener conto in alcun modo del proprio prestigioso curriculum di studi e professionale e della nota in data 15 novembre 2013, con al quale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), decreto direttoriale del 20 luglio 2012 n. 222, ha chiesto che venissero considerate le ragioni giustificative delle “interruzioni motivate e documentate dell’attività scientifica”, allegando copia della relazione rilasciata dalla U.O.C. Oculistica, U.O. Ambulatorio oculistico dell’Ospedale San [#OMISSIS#] di Roma del 15 ottobre 2013.
Al fine di verificare la fondatezza delle censure occorre descrivere in sintesi il quadro normativo che regola le procedure di abilitazione scientifica.
L’art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’ “abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
I medesimi requisiti prescritti per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale, a seguito di una valutazione espressa sulla base dei criteri e parametri di qualificazione scientifica appena menzionati, devono essere posseduti anche da coloro che già rivestono la posizione di professore di prima fascia, che desiderino far parte della “Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia” da cui si individuano i commissari incaricati di svolgere le procedure di abilitazione indette per ciascuna area concorsuale.
Ai sensi, inoltre, dell’art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011, “gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai sensi del dottorato di cui all’art. 4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima fascia nel settore per il quale è stata presentata domanda”.
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per l’accesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 5 che individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che “nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale”.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Alla luce di tali premesse, la tesi del ricorrente, secondo cui la valutazione dei singoli candidati non si risolverebbe nella mero verifica rispetto del superamento dei parametri bibliometrici, merita adesione, posto che come evidenziato le Commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili.
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore ha chiarito più volte che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur.
In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma, che ha introdotto l’abilitazione scientifica, ha stabilito espressamente che le commissioni avrebbero dovuto esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
La stessa Amministrazione resistente, con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754, ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso.
Secondo la menzionata circolare, quindi, il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione.
Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito). Tuttavia, le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale.
Ciò comporta che le commissioni possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
La disciplina in esame è espressione di un principio generale, volto a selezionare docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnanti del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire.
Il ruolo di professore di prima e di seconda fascia costituisce, infatti, il vertice della carriera accademica, il che giustifica il rigore della selezione previsto dal legislatore.
Ne consegue che le commissioni chiamate a valutare l’idoneità dei candidati all’abilitazione scientifica non possono limitarsi a verificare se le pubblicazioni presentate superino le mediane calcolate dall’Anvur: sia in senso negativo, facendo necessariamente corrispondere al mancato superamento delle mediane il diniego dell’abilitazione (come nel caso in esame), sia in senso positivo, riconoscendo in ogni caso l’idoneità di coloro che abbiano superato dette mediane, senza esaminare gli altri titoli (attività pubblicistica, partecipazione a progetti di ricerca, attività di docenza, attività di referaggio, partecipazione a comitati editoriali di ricerca…) espressamente previsti nel D.M. 76/2012.
Nel caso di specie, dunque, la Commissione non poteva limitarsi a verificare il mancato superamento di almeno due mediane (il candidato ne ha superata una), ma avrebbe dovuto procedere ad un esame (seppur sintetico) delle pubblicazioni nel loro complesso e degli atri titoli che il ricorrente ha adeguatamente illustrato in sede di ricorso. Come del resto la stessa commissione si era obbligata a effettuare nella prima seduta del 22.1.2012 in cui, come risulta dal verbale n. 1 ha determinato i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabilendo che avrebbe dovuto procedere ad esaminare e “considerare” anche gli altri titoli specificamente individuati a pag. 4 del verbale.
Ciò premesso merita di essere condivisa anche la censura, con la quale si deduce l’omessa considerazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), decreto direttoriale del 20 luglio 2012 n. 222, del periodo (compreso tra il 2006 e il 2007) nel quale il ricorrente ha dovuto limitare la propria attività di ricerca per documentate ragioni di salute, soprattutto in considerazione del fatto che la produzione scientifica degli ultimi cinque anni (quindi immediatamente successiva ai problemi di salute sofferti) era stata considerata come rilevante e degna di merito.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore “07/G1-Scienze e tecnologie animali” e delle valutazioni operate dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale in questione.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’amministrazione di rivalutare l’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida complessivamente in € 1000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.P.A. e oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 13/06/2017