TAR Lazio, Roma, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 10919

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrici-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2017-10-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Accoglimento del ricorso, atteso che il giudizio della Commissione esaminatrice non appare adeguatamente motivato.

Contenuto sentenza

N. 10919/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08073/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2014, proposto da:
prof.ssa [#OMISSIS#] Marchiano’, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Baccarani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ANVUR, non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Silvano Nobili, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Sangiorgio in Roma, via Parigi, 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali, espressi dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata, di non idoneità della dott.ssa [#OMISSIS#] Marchianò, al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 12/D1 “diritto amministrativo”, di cui alla procedura indetta con D.D. MIUR n. 222 del 2012 (tornata 2012);
dei verbali della Commissione giudicatrice relativi ai lavori dalla stessa svolti e in particolare del verbale n. 1bis del 5 aprile 2013 con cui sono stati stabiliti i criteri per il conseguimento dell’abilitazione nello specifico settore concorsuale e i parametri di valutazione dei titoli;
per quanto occorrer possa: del d.P.R. 14.9.2011, n. 222 (recante il Regolamento relativo all’organizzazione e alla disciplina delle procedure ASN 2012, a norma dell’art. 16 della legge n. 20 del 2010);
del D.M. n. 76 del 2012 (Regolamento ministeriale recante i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché per l’accertamento della qualificazione dei commissari);
del d.P.C.M. 19 giugno 2013 n. 69755, del d.P.C.M. 26.9.2013, n. 71188, recanti successive proroghe dei termini dei lavori della Commissione;
del D.D. MIUR 28 giungo 2013, n. 1263 e 30 settembre 2013, n. 1767 con cui il Direttore Generale per l’Università ha rispettivamente prorogato al 30 settembre 2013 e al 30 novembre 2013, il termine di conclusione dei lavori delle Commissioni già nominate;
del D.D. MIUR del 11.2.2013, n. 233 e del D.D. MIUR 25 marzo 2013, n. 510, mediante i quali il Ministero ha provveduto alla nomina della Commissione ASN per il settore concorsuale 12/D1;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Atto di costituzione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/71
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa [#OMISSIS#] Marchianò, professoressa associata di ruolo, con atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971 notificato al MIUR in data 7.6.2014 (con cui ha trasposto dinnanzi a questo TAR il ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente proposto, a seguito di opposizione alla trattazione in sede straordinaria da parte della controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#]), impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia, nel settore concorsuale 12/D1 “Diritto amministrativo”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti in epigrafe indicati.
La ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
I. violazione di legge per violazione dell’art. 4 D.M. n. 76 del 2012 da parte della Commissione giudicatrice; violazione dell’allegato D al D.M. n. 76 del 2012; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.D. MIUR n. 222 del 2012: nel verbale n. 1bis di determinazione e specificazione dei criteri valutativi la Commissione avrebbe violato le disposizioni regolamentari menzionate che le consentivano, in effetti, di specificare ma non di creare “ex novo” dei criteri, rivelatisi nella specie eccessivamente selettivi e immotivati; la Commissione, infatti, imponendo il possesso di almeno tre opere di livello “eccellente” di cui una di tipo monografico, non ha tenuto conto delle classificazioni qualitative di cui all’Allegato D al D.M. n. 76 del 2012 che assegnavano una valutazione positiva anche al giudizio di “accettabile”;
II. Violazione di legge per violazione dei principi in materia di composizione dell’Organo collegiale: manca uno specifico atto di assenso e, in ogni caso, una espressa manifestazione di adesione ai criteri elaborati dalla Commissione nella sua prima riunione da parte e del prof. Ramajoli, componete subentrato soltanto in un secondo momento alla dimissionaria prof.ssa De [#OMISSIS#];
III. Violazione dei principio del giusto procedimento violazione dell’art. D.D. MIUR n. 222 del 2012; eccesso di potere: la Commissione avrebbe accettato delle rinunce alla selezione espresse fuori termine da parte di altri candidati;
IV. Violazione di legge e falsa applicazione dell’Allegato D al D.M. n. 76 del 2012 e dell’art. 4 del D.D. MIUR n. 222 del 2012;
V. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea motivazione, contraddittorietà, sviamento di potere: sia il motivo sub IV che il motivo sub V si riferiscono al giudizio collegiale ed ai giudizi individuali di non idoneità alla docenza universitaria di prima fascia e censurano l’applicazione rigoristica del criterio maggiormente selettivo sopra menzionato (possesso di almeno tre pubblicazioni eccellenti), la quale ha scardinato i criteri valutativi delle pubblicazioni elaborati a livello regolamentare (vedi art. 4 e Allegato D del D.M. n. 76/2012), così conducendo ad una valutazione negativa della ricorrente nonostante i numerosi giudizi di “buono” e “accettabile” dalla stessa ottenuti su molte delle pubblicazioni esaminate;
VI. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a) Legge n. 240 del 2010, dell’art. 8, comma 4, d.P.R. n. 222 del 2011, degli artt. 3, commi 1, 4, 5, 7 D.M. n.76 del 2012; violazione dell’iter procedimentale;
VII. Violazione di legge per violazione dell’art. 8, comma 9, D.M. n. 76 del 2012 e del D.D. 20.7.2012, n. 222 nonché eccesso di potere sotto vari profili;
VIII. Violazione dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 76/2012 nonché eccesso di potere sotto vari profili: secondo il ricorrente non sono stati considerati i suoi titoli diversi dalle pubblicazioni; si evince dai giudizi su altri candidati che l’unico elemento a cui si darebbe rilievo è la partecipazione al comitato editoriale di due sole, ben individuabili riviste scientifiche; i numerosi titoli presentati dalla ricorrente in sostanza non avrebbero avuto una valutazione (o quanto meno essa non è evincibile dal testo dei giudizi espressi).
Sulla base delle censure sopra riassunte, la ricorrente domandava l’annullamento degli atti impugnati e, in particolare del giudizio finale di inidoneità. Parte ricorrente proponeva contestuale domanda cautelare.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si costituiva in giudizio per la reiezione dell’impugnativa, illustrandone con successiva relazione l’infondatezza nel merito.
Parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare chiedendo che il ricorso venisse direttamente esaminato nel merito.
In vista della pubblica udienza la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 73 c.p.a.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2017.
Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi sub I, IV, V e VIII e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato (cfr. i casi analoghi decisi da TAR Lazio, sez. III, con le sentenze 7 marzo 2016, n. 2904; n.5654/2015; n. 6283/2015).
Invero, è necessario premettere che, nella specie, si tratta di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni scientifiche, introdotta ex art. 16, comma 3, Legge n. 240 del 2010 (c.d. Riforma [#OMISSIS#]). La ricorrente risulta in possesso di titoli di rilievo, legati alla lunga attività di studiosa e docente che svolge da molti anni, i quali però non sono risultati in alcun modo valorizzati dalla Commissione (che si è incentrata quasi esclusivamente sulla valutazione delle pubblicazioni). Inoltre la medesima ha ottenuto dai commissari, per la gran parte della produzione scientifica sottoposta al loro vaglio, una prevalenza di giudizi di “accettabile” ma anche molti “buono” (cfr., per il significato da attribuire a tali espressioni, l’Allegato D al D.M. n. 76 del 2012).
Tuttavia, in sede di fissazione dei criteri, l’Organo di valutazione riteneva in sostanza di non tenere conto dei titoli diversi dalle pubblicazioni (come specificati dall’art. 4, comma , D.M. 76 cit.) reputando che “il positivo riscontro dei parametri di cui all’art. 4, comma 4, sub b), c), d) e), f), g), h) dello stesso d.m. n. 76 del 2012, non è indispensabile ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica, poiché non risulta significativo nel settore di riferimento “sulla base della tradizione scientifica consolidata” (cfr. verbale n.1 bis del 2013). Così facendo la Commissione ha disatteso quanto prescritto dalla disciplina di settore suindicata (cfr. anche artt.3, comma 2 e 4, comma 4 del D.M. n.76 del 2012), per giunta non fornendo adeguata e congrua motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012.
Come poc’anzi osservato la ricorrente conseguiva, in prevalenza giudizi di “buono” e “accettabile” – la difesa del ricorrente individua complessivamente n. 48 “accettabile” e n. 11 “buono” a fronte di n. 12 “limitato” (memoria illustrativa pag. 3) – dunque positivi secondo la disciplina di settore, ex Allegato D al D.M. n.76 del 2012 (cfr., sul valore positivo del giudizio di “accettabile”, tra le altre, TAR Lazio, III, n.3967 del 2015). Nonostante ciò la Commissione riteneva indispensabile ai fini abilitativi, come criterio – con ciò “intendendo rimarcare l’assoluta [#OMISSIS#] dell’elemento qualitativo […] rispetto a quello quantitativo” – il possesso di almeno tre lavori di livello “eccellente” (cfr. ancora verbale n.1 bis del 2013) e proprio in applicazione di tale criterio ha ritenuto di non riconoscere l’abilitazione all’odierna ricorrente.
Ad avviso del Collegio il suddetto criterio, rigidamente applicato nella specie, appare irragionevole, considerata la natura abilitativa della procedura in esame e dei giudizi in netta prevalenza favorevoli espressi dalla Commissione sulle pubblicazioni, secondo quanto previsto dall’Allegato D del D.M. n.76 del 2012. Il giudizio, per le ragioni che precedono, non può dunque ritenersi adeguatamente motivato e rispettoso delle indicazioni normative sopra evidenziate (sia con riguardo alla omessa valutazione dei titoli, sia con riguardo alla valutazione qualitativa delle pubblicazioni). Inoltre il criterio iper-selettivo introdotto (almeno tre lavori eccellenti) appare distonico rispetto alla natura idoneativa (e non comparativo-concorsuale) della procedura in esame ed è stato introdotto, in ogni caso, senza il rispetto dell’ art.6, comma 5, D.M. n.76 del 2012, a mente del quale qualora la Commissione intenda discostarsi dai principi e criteri prefissati nel medesimo D.M. (artt. 3 – 5) “è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale”.
In definitiva, come ritenuto dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga alla presente (settore concorsuale: Diritto Penale), ove pure era stato introdotto un criterio selettivo basato su un numero minimo di lavori di livello eccellente, “l’illegittimità del giudizio formulato sull’appellante discende dall’utilizzo di un criterio più selettivo «che finisce per snaturare il carattere meramente “abilitativo”», risultando «in tal modo sproporzionato ed irragionevole, oltre che, nel complesso degli interventi parametrici effettuati, violativo delle disposizioni normative regolatrici della materia» (sentenza cit.)
La commissione, incentrando il proprio giudizio sul criterio più selettivo, non ha tenuto in adeguata considerazione gli altri elementi di valutazione da prendere in esame alla luce dei criteri definiti dalla normativa di regolazione della materia, sopra riportata.
Tale modalità di svolgimento della valutazione ha, pertanto, inficiato nel suo complesso il giudizio finale di non idoneità” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 19 settembre 2017, n. 4379, la quale cita la precedente pronuncia della medesima sezione, n. 1949 del 2017).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del giudizio relatgivo alla ricorrente, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di non idoneità impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 giugno 2017 e, in prosecuzione, 4 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
 Pubblicato il 31/10/2017