TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 7 marzo 2018, n. 210

Procedura concorsuale professore Associato-Commissione esaminatrice-Incompatibilità

Data Documento: 2018-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Nei pubblici concorsi, per i componenti delle commissioni esaminatrici l’obbligo di astenersi sussiste solamente in presenza di una delle condizioni previste dall’art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica; ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse.

Contenuto sentenza

N. 00210/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Trocino in Bologna, via dei Mille, 20;
contro
Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università e della Ricerca, Alma Mater Studiorum Università di Bologna in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, via Guido Reni, 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Barbara [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San [#OMISSIS#] 55;
[#OMISSIS#] Rossi non costituito in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. [#OMISSIS#], 15;
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n. 1708 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti della Procedura selettiva ex art. 18, legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la copertura di un posto, sede di Bologna, di Professore Universitario di ruolo – Seconda Fascia – per il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD: MED/30 – Malattie Apparato Visivo -, in esito alla procedura indetta con Decreto Rettorale del 08 maggio 2017, n. 494, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura in parola avente ad oggetto le procedure selettive per la copertura di n. 3 posti di Professore Universitario di ruolo – Seconda fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 09 dicembre 2012 e ss.mm.ii., dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle procedure valutative – Decreto Rettorale 977/2013 –,
dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti nel bando e dei punteggi attribuiti agli elementi appartenenti a ciascuna categoria di standard e relativa tabella, nonché del giudizio sfavorevole;
dei verbali della Commissione dal numero 1 al numero 3 ed in particolare dei verbali numero 1 del 06 ottobre 2017 e numero 3 del 14 dicembre 2017;
del Decreto Rettorale n. 1135 del 26 settembre 2017, avente ad oggetto la sostituzione del membro di Commissione giudicatrice della procedura selettiva bandita con D.R. 494 dell’08 maggio 2017 per il reclutamento di un professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9.12.2012 e ss.mm.ii.;
del Decreto Rettorale n. 995 del 05 settembre 2017, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura sopra citata;
del Decreto Rettorale n. 494 del 08 maggio 2017;
dei risultati, nonché tutti gli altri atti del procedimento settore 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, fascia II relativamente all’idoneità riconosciuta alla Dott.ssa [#OMISSIS#], pubblicati in data 05 febbraio 2013 sul sito internet ufficiale dell’ASN – Abilitazione Scientifica Nazionale – inerenti all’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia – procedura di valutazione ex art. 3 e 9 del d.P.R. n. 222/2011 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II fascia (associato) – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo -, procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca M.I.U.R. con D.D. n. 222 del 20.7.2012 (in G.U. n. 58/12), nonché del giudizio collegiale;
e per l’accertamento
della fondatezza della pretesa del ricorrente alla nomina ed alla presa di servizio in qualità di Professore di ruolo II fascia dell’Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo,
nonché, ove occorra, per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere ammesso ad una nuova valutazione della propria domanda di partecipazione alla procedura per la copertura di un posto, sede di Bologna, di Professore Universitario diruolo – Seconda Fascia – richiesta dal Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo, e, conseguentemente,
per la condanna
Dell’Amministrazione resistente a provvedere senza indugio alla nomina e presa di servizio del ricorrente in qualità di Professore di ruolo di Seconda Fascia dell’Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo, nonché ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi in conseguenza della mancata assegnazione del posto di ruolo, e quindi, dell’assunzione del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nella posizione professionale di Professore di ruolo di Seconda Fascia dell’Università di Bologna – ALMA MATER STUDIORUM, Dipartimento medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo – SSD MED/30 – Malattie Apparato Visivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Barbara [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Medico Chirurgo Specialista Convenzionato presso la U.O. di Oculistica della USL Toscana Sud-Est e Professore a contratto in carica presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Siena, partecipava alla procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di Seconda Fascia per il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale, settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, SSD: MED/30.
Il Dott. [#OMISSIS#] è stato dichiarato idoneo nel concorso per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di Seconda Fascia per il settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo -, a seguito di un ricorso al TAR Lazio che, con ordinanza n. 2545/2014, aveva disposto la rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum del candidato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione; detta rivalutazione era avvenuta solo all’esito della sentenza di merito del Consiglio di Stato 3147/2016.
All’esito della procedura valutativa, la Commissione dichiarava vincitrice della selezione la controinteressata Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] cosicchè il ricorrente presentava ricorso sulla scorta di quattro motivi.
Il primo censura la violazione dell’art. 51 c.p.c. per mancata astensione della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nominata membro della Commissione, ma che aveva fatto parte della Commissione per la valutazione di idoneità alle funzione di professore di seconda fascia cui aveva partecipato il ricorrente, Commissione che inizialmente si era espressa in termini negativi tanto da averlo costretto al ricorso giurisdizionale. Anche il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avrebbe dovuto astenersi per essere stato uno dei Commissari nel concorso per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia cui ha partecipato, in qualità di candidata, anche la controinteressata, oltre a non aver riconosciuto l’idoneità a professore di seconda fascia al ricorrente.
Il secondo motivo lamenta la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nelle procedure valutative, dell’art. 8, comma 5, D.P.R. 222/2011 per indeterminatezza, per radicale carenza di istruttoria e per sviamento, degli artt. 15 e 18 L. 240/2010. dell’art. 2 D.P.R. 117/2000, del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia di ateneo, del D.M. 2011/336 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione.
Innanzitutto la controinteressata, ammessa da subito all’idoneità nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo -, non ha titolo per partecipare, non essendo medico specialista in oculistica, né avendo titoli per poterlo diventare. Di conseguenza la controinteressata non doveva essere riconosciuta idonea nella procedura di valutazione ex art. 3 e 9 D.P.R. 222/2011 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di II fascia settore concorsuale 06/F2.
Quindi è illegittimo il Decreto Rettorale n. 494/2017 di indizione della Procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 nella parte in cui consente la partecipazione al Concorso della controinteressata, biologa, per difetto di specializzazione.
Dopo aver descritto la classificazione stabilita dal D.M. 29 luglio 2011 per sostenere che nell’ambito non trova spazio per l’idoneità un laureato in biologia, sottolineava che il settore concorsuale inquadrato nel codice 06/F2 si interessa anche dell’attività assistenziale nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato visivo in età pediatrica e adulta, che richiede necessariamente la presenza di un laureato in medicina specializzato in oftalmologia.
Il terzo motivo critica la violazione dell’art. 18 l. 2010/240, dei principi di imparzialità e trasparenza nelle procedure valutative, la falsa applicazione dei criteri previsti dalla commissione con il verbale n. 1 del 06.10.2017, l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
Dopo aver ripercorso i criteri fissati dal bando per l’attribuzione dei punteggi, il ricorrente sottolinea di aver superato la controinteressata nella attività di ricerca con 16 punti, contro 12, nell’attività didattica dal 2005 ad oggi dove ha conseguito 9 punti contro i 6 della vincitrice.
Contesta che l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti possa divenire un titolo accademico fondante con assegnazione di 14 punti a favore della controinteressata così da annullare la [#OMISSIS#] degli altri punteggi e dichiarando un biologo vincitore anzichè un medico specialista oftalmologo di gran lunga il più titolato.
Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 18 L. 240/2010, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza in relazione alle modalità di attribuzione del punteggio.
La prima censura riguarda l’attività di ricerca e pubblicazioni tabella B Pubblicazioni con l’attribuzione di massimo 30 punti; nonostante il ricorrente abbia oltre il doppio delle citazioni ed un indice h più elevato in scopus e web of sciences ed una età accademica inferiore, al Dott. [#OMISSIS#] sono stati assegnati 23,9 punti ed alla Dott.ssa [#OMISSIS#] 25.
Per le attività istituzionali, organizzative e di servizio all’ateneo, il ricorrente lamenta l’omissione della valutazione delle attività organizzative, istituzionali e di servizio presso l’Università di Siena.
In merito all’attività didattica pur avendo conseguito un punteggio superiore all’altra concorrente contesta che comunque siano stati riconosciuti punti per insegnamenti che non erano di tipo medico.
Passando all’attività assistenziale, al ricorrente vengono attribuiti 10 punti per attività assistenziale giudicata “attività clinica e chirurgica di buona consistenza”; alla controinteressata 4 punti per attività “assistenziale in ambito oftalmologico” dicitura contestata poichè questa attività è di pertinenza esclusiva del medico specialista in oftalmologia.
Si costituivano in giudizio l’Università di Bologna e la controinteressata che chiedevano rigettarsi il ricorso.
Ad opponendum si costituiva anche l’Ordine Nazionale dei Biologi per contrastare la tesi del ricorrente per la quale, ai fini del rilascio dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, a monte, e della copertura del posto di professore di seconda fascia, a valle, doveva esigersi che ciascun candidato fosse un medico abilitato all’esercizio della professione.
Iniziando ad analizzare il contenuto del primo motivo di ricorso, è sufficiente evidenziare che non esiste una norma che preveda un’incompatibilità per un Commissario, chiamato da un Ateneo a partecipare ad una selezione come quella in esame, che abbia fatto parte di una Commissione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla quale abbia partecipato un candidato al posto messo a concorso dall’Ateneo.
Nei pubblici concorsi per i componenti delle commissioni esaminatrici l’obbligo di astenersi sussiste solamente in presenza di una delle condizioni previste dall’art. 51 del c.p.c., essendo vietata ogni estensione analogica; ai sensi dell’art. 51, comma 2, c.p.c. la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento può rinvenirsi laddove vi sia un potenziale conflitto di interessi per l’esistenza di una causa pendente tra le parti, o una di grave inimicizia tra di esse.
Nel caso di specie, tra il ricorrente e i Commissari [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] non risulta pendente alcuna causa, essendo la controversia relativa all’abilitazione scientifica nazionale conclusa a seguito di tre gradi di giudizio. L’inimicizia grave, invece, deve essere reciproca e deve trovare fondamento esclusivamente in pregressi rapporti personali, derivanti da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni per cui è controversia ed anche in questo caso non vi è la minima prova di una situazione siffatta.
Va dato atto, infine, dell’esistenza di un precedente giurisprudenziale specifico richiamato nella memoria della difesa erariale che appare opportuno riportare: “”Le ipotesi di ricusazione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari sono tassative e di stretta interpretazione; pertanto, non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il membro di una commissione del concorso abbia espresso giudizio negativo nei confronti di un candidato, in occasioni e per fini diversi dal concorso, non rientrando tale ipotesi in quella di cui all’art. 51 n. 4 c.p.c. che si riferisce ai pareri espressi in ordine a questioni oggetto della pronunzia del giudice” (Cons. Stato, sez. II, 23/02/1994, n. 1335/93).
Il secondo motivo contesta la legittimazione della controinteressata a partecipare al concorso in esame perché sarebbe illegittima l’abilitazione ottenuta per questa classe di concorso che dovrebbe spettare solo a laureati in [#OMISSIS#] con specializzazione in oftalmologia.
La censura può essere rivolta solo al Ministero che è competente ad organizzare le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, da cui è scaturito l’atto presupposto rispetto a quello impugnato, ma non coglie nel segno. Preliminarmente non è condivisibile l’eccezione contenuta nella memoria della difesa erariale circa l’inoppugnabilità dell’atto che ha dichiarato l’idoneità della controinteressata a partecipare alle selezioni per i posti da professore universitario di seconda fascia, poiché l’interesse a censurare l’atto presupposto è sorto per il ricorrente all’esito della procedura per cui è causa. Se ipoteticamente avesse impugnato all’epoca l’ammissione della controinteressata all’esame abilitante il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Nel merito è sufficiente dire che il decreto di indizione della ASN 2012 non richiede alcun titolo di studio necessario per la partecipazione alla procedura nazionale.
Non si tratta di un’omissione ma di adempimento della previsione dell’art. 2 D.P.R. 117/2000 che stabilisce “la partecipazione alle valutazioni comparative è libera, senza limitazione in relazione [..] al titolo di studio posseduti dai candidati”.
Ottenuta l’abilitazione, un candidato ha pieno titolo a partecipare alla procedura concorsuale in esame, a prescindere dai titoli di studio posseduti, poiché la finalità è l’assunzione in ruolo di un professore universitario di II fascia, che svolge principalmente attività di ricerca e didattica, la legge non richiede specifica qualificazione in campo medico in capo ai candidati. La procedura in esame non ha ad oggetto l’affidamento a professori di prima o seconda fascia di funzioni assistenziali ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 517/1999 e quindi non è requisito indispensabile la laurea in medicina.
Il terzo ed il quarto motivo contestano sotto vari profili l’erronea applicazione dei criteri valutativi stabiliti dalla Commissione.
Iniziando dalla censura che riguarda lo scarso peso attribuito all’indicatore bibliometrico che avrebbe penalizzato il ricorrente in possesso di numeri molto più elevati della controinteressata in questo campo, deve rilevarsi che sia il bando sia conseguentemente la Commissione hanno previsto che nella valutazione delle pubblicazioni si sarebbe anche tenuto conto del numero totale delle citazioni. Si tratta quindi di un criterio residuale poiché la Commissione, in ossequio al bando, deve valutare in via principale l’originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, oltre ad altre indicazioni che si trovano nella scheda del bando. L’indicatore bibliometrico può essere un utile indice che però non può divenire parametro preponderante altrimenti basterebbe affidare ad un elaboratore elettronico la quantificazione del punteggio.
In conclusione sul punto non bisogna dimenticare che il giudizio sulle valutazioni dei titoli da parte della Commissione esaminatrice di un pubblico concorso, in quanto caratterizzato da ampia discrezionalità tecnica, non può essere censurato in sede giurisdizionale nel merito, spettando al giudice di legittimità la sola verifica della conformità al parametro normativo e l’assenza di vizi di manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, emergenti dalla documentazione agli atti.
Nel caso in esame non risulta la sussistenza dei vizi appena richiamati.
Passando all’attività didattica non è esatto affermare che la Commissione non abbia valutato tutta la sua attività di insegnamento all’Università di Siena poiché per tale ragione gli sono stati attribuito 9 punti contro i 6 riconosciuti alla controinteressata.
Quanto alla didattica integrativa svolta, l’attribuzione di 14 punti si giustifica con l’attività svolta dalla controinteressata dal 1982 per la predisposizione di tesi di laurea, seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti; si tratta quindi di un punteggio che non presenta profili di irrazionalità o di manifesta ingiustizia rispetto al minor punteggio attribuito al ricorrente.
In merito all’attività assistenziale della Dott.ssa [#OMISSIS#] risulta agli atti lo svolgimento per decenni di tale attività in ambito clinico, convenzionato con il SSN, all’interno di un Policlinico Universitario, secondo quanto richiesto dal bando.
Il ricorso, in conclusione, va respinto con conseguente condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio che liquida per ciascuna delle controparti in € 2.000 oltre accessori ove dovuti.
Compensa le spese nei confronti dell’interveniente ad opponendum.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 07/03/2018