TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 1442

Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Incompatibilità

Data Documento: 2018-03-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quali applicazione dell’obbligo costituzionale d’imparzialità (maxime alla materia concorsuale), rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica allo scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell’organo giudicante (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 2 aprile 2014, n. 1577);

In linea generale, è configurabile un obbligo di astensione dei membri di collegi amministrativi (o di titolari di organi monocratici) che si vengano a trovare in posizione di conflitto, perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto anche potenziale con l’interesse pubblico. Il conflitto, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e l’altro di tipo personale. La “ratio” di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost., ma anche dall’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tutela del prestigio dell’Amministrazione che deve essere posta al di sopra del sospetto di parzialità, e costituisce regola tanto ampia, quanto insuscettibile di compressione alcuna (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2012 n. 3133). Nella specie, l’interesse personale e diretto della componente di commissione può consistere nel dare una valutazione di speciale apprezzamento (o nell’influenzare il giudizio della commissione in tal senso) su lavori scientifici di cui essa è coautrice, mentre il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire o a rendere possibile un giudizio equanime e disinteressato della commissione. Sicché, pur in mancanza di una norma di legge che contenga un divieto espresso di far parte di commissioni esaminatrici, in qualità di valutatori, in concorsi e/o selezioni cui partecipano candidati con i quali sussiste un pregresso, stretto rapporto di collaborazione e/o un divieto di valutare e attribuire punteggi, in qualità di commissario valutatore, a opere alla cui realizzazione si ha collaborato, il Collegio aderisce alla tesi per cui “tale lacuna può essere colmata non solo con il ricorso al meccanismo d’incompatibilità previsto dall’art. 51 c.p.c., ma anche con il richiamo più generale all’imparzialità amministrativa, intesa come <<standard>> e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica” (cfr.: TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 9 marzo 2012 n. 1226).

Contenuto sentenza

N. 01442/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 483 del 2018 proposto dalla Sig.ra Scogmamiglio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Fiorita Iasevoli e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Piazza [#OMISSIS#] n.22;
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
nei confronti di
Corvino [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n.19;
per l’annullamento
previa sospensione, del D.R./2017/4043 del 14/11/2017 di approvazione della graduatoria per 1 ricercatore area SSD-CHIM/08 chimica farmaceutica, del presupposto bando a n.87 posti di ricercatore e della scheda n.20, oltre che degli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati in cui si espone che con D.R. n.3048 dell’11/9/2017 l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II bandiva selezione pubblica per n.87 posti di ricercatore per svolgere attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, di cui 1 posto per concorso 2-RTD_2017_20/area CHIM 8 – scheda numero 20, relativamente al quale il numero di pubblicazioni da presentare veniva limitato a 12, previa valutazione preliminare dei titoli dei candidati e delle pubblicazioni scientifiche senza però criteri di valutazione; questi ultimi venivano individuati nel verbale n.1 del 19/10/2017, nella misura di 50/100 per curriculum e titoli e 50/100 per pubblicazioni scientifiche. Si deducono la violazione dell’art.3, co.3 del DM n.243/2011, dell’art.51 cpc, l’illegittimità della limitazione a 12 del numero massimo di pubblicazioni da presentare e della circostanza che la vincitrice avrebbe uno stabile rapporto di collaborazione scientifica con il Prof. [#OMISSIS#] che è il Presidente della Commissione ed avrebbe firmato 10 delle 12 pubblicazioni presentate dalla sig.ra Corvino;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria di costituzione della sig.ra Corvino che deduce l’inammissibilità del ricorso e replica ai singoli motivi di gravame;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il Relatore Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alla Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2018, ed uditi i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 73, comma 3°, cod. proc. amm.;
 Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Considerato:
che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare, come rappresentato ai difensori delle parti (anche ai sensi dell’art. 73, comma 3°, c.p.a.), essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
che quest’Organo giudicante ritiene, prescindendo dagli ulteriori motivi di ricorso quali afferenti anche il bando della procedura in questione, di censurare la violazione dell’art.51 cpc con riguardo al ruolo ricoperto dal Presidente della Commissione;
che, sul punto, proprio la Sezione (25.1.2017, n.503) ha avuto modo di osservare che le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa quali applicazione dell’obbligo costituzionale d’imparzialità (maxime alla materia concorsuale), rivestono un carattere tassativo. Esse sfuggono quindi ad ogni tentativo di manipolazione analogica allo scopo di tutelare l’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, tanto soprattutto per evitare interferenze o interventi esterni, preordinati, con effetto parimenti abusivo a quello dell’omessa astensione di chi versi in patente conflitto d’interessi, a determinare, mediante usi forzati o infondati di detti obblighi, una composizione gradita o intimorita dell’organo giudicante (cfr. ex multis, Cons. Stato, III, 2.4.2014, n. 1577);
che, mentre in base ad un pregresso orientamento della giurisprudenza amministrativa, i rapporti di collaborazione accademica ed istituzionale non erano mai suscettibili di integrare, di per sé considerati, un conflitto di interessi, viceversa nella giurisprudenza successiva – che può ritenersi attualmente consolidata – anche tale tipologia di rapporti è suscettibile di assumere rilevanza ai fini che ne occupano in ipotesi di comunanza di interessi che trascendono la tipica dinamica dei rapporti tra docente e allievo, evidenziando la sussistenza di cointeressenze primariamente anche se non esclusivamente di carattere economico;
che il Collegio ritiene, nello specifico, di aderire ad un indirizzo interpretativo (Cons. Stato, VI, 18.7.2014, n.3850) ancora più recente che riguarda con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati della sostanziale esclusività, valorizzando i generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza che devono informare anche l’attività valutativa svolta dalle commissioni di concorso, ciò con la conseguenza che anche la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati rappresenti ex se un indice difficilmente superabile della sussistenza di un rapporto suscettibile di ingenerare il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità;
che nella fattispecie oggetto di giudizio la sig.ra Corvino ha presentato ai fini della selezione quasi esclusivamente pubblicazioni nelle quali figurano sia il proprio nome sia quello del Presidente della commissione Prof. [#OMISSIS#]; tale vizio genetico è evidentemente idoneo a riverberarsi con efficacia viziante sull’intera sequenza degli atti posti in essere dalla commissione, sino alla finale individuazione del candidato vincitore, venendo in rilievo un collegio perfetto per il quale non farsi ricorso al principio della c.d. prova di resistenza;
che la giurisprudenza amministrativa in tempi recenti (T.A.R. Friuli-Venezia [#OMISSIS#], 3/1/2017, n.1; 7.7.2015, n. 323) ha condiviso le argomentazioni precedentemente svolte (T.A.R. Molise, 12.7.2012, n.715) laddove ha posto l’accento sul fatto che “l’assenza d’imparzialità amministrativa può integrare (…) la violazione di un canone normativo e, dunque, un’illegittimità dalla quale consegue l’annullabilità degli atti. Ciò, in quanto l’imparzialità amministrativa presenta un risvolto oggettivo, deducibile da criteri identificativi e da corollari applicativi del principio stesso nel procedimento amministrativo. In ragione di tali criteri e corollari, sono illegittimi gli atti discriminanti e parziali, i favoritismi, le irragionevoli disparità di trattamento, ma anche le determinazioni e gli atti posti in essere da chi versa in una situazione di conflitto potenziale d’interessi (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133; idem VI, 4.2.2003 n. 560; T.a.r. Lazio Roma II 5.1.2011 n. 30; idem, I, 9.9.1998 n. 2563). In linea generale, è configurabile un obbligo di astensione dei membri di collegi amministrativi (o di titolari di organi monocratici) che si vengano a trovare in posizione di conflitto, perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto anche potenziale con l’interesse pubblico. Il conflitto, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo istituzionale e l’altro di tipo personale. La <<ratio>> di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 Cost., ma anche dall’art. 1 della legge n. 241/1990, a tutela del prestigio dell’Amministrazione che deve essere posta al di sopra del sospetto di parzialità, e costituisce regola tanto ampia, quanto insuscettibile di compressione alcuna (cfr.: Cons. Stato V, 28.5.2012 n. 3133). Nella specie, l’interesse personale e diretto della componente di commissione può consistere nel dare una valutazione di speciale apprezzamento (o nell’influenzare il giudizio della commissione in tal senso) su lavori scientifici di cui essa è coautrice, mentre il contrapposto interesse pubblico è quello inteso a favorire o a rendere possibile un giudizio equanime e disinteressato della commissione”. Sicché, pur in mancanza di una norma di legge che contenga un divieto espresso di far parte di commissioni esaminatrici, in qualità di valutatori, in concorsi e/o selezioni cui partecipano candidati con i quali sussiste un pregresso, stretto rapporto di collaborazione e/o un divieto di valutare e attribuire punteggi, in qualità di commissario valutatore, a opere alla cui realizzazione si ha collaborato, il Collegio aderisce alla tesi per cui “tale lacuna può essere colmata non solo con il ricorso al meccanismo d’incompatibilità previsto dall’art. 51 c.p.c., ma anche con il richiamo più generale all’imparzialità amministrativa, intesa come <<standard>> e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica (cfr.: T.a.r. Campania Napoli VI, 9.3.2012 n. 1226)”;
che, nel caso ora in esame, il rapporto tra la candidata risultata vincitrice e il Presidente della Commissione non pare propriamente riconducibile a quelle mere e normali dinamiche relazionali docente-allievo, con la conseguenza che l’imparzialità della procedura appare non solo potenzialmente e astrattamente minata, ma anche concretamente compromessa;
che il Collegio, pur non ignorando che in giurisprudenza è stato affermato che “i rapporti personali, scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati, non costituiscono di per sé soli vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio fra candidati specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili, nelle carriere scientifiche dei concorsi” (Cons. Stato, VI, 31.5.2012, n. 3276; 5.5.2001, n. 2707; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, VI, 11.1.1999, n. 8; VI, 15.3.2004, n. 1325; VI, 26.1.2009, n. 354), ritiene che, anche nel caso ora in esame, la particolare “intensità” della collaborazione scientifica tra la candidata vincitrice del concorso e il Presidente di commissione risulti di per sé ostativa all’espressione da parte di quest’ultimo di un giudizio oggettivo e imparziale, essendo ovviamente assai difficile che il Presidente non esprima valutazioni più che positive dei lavori per la cui realizzazione ha offerto il proprio personale contributo scientifico;
che sul punto ci si richiama ancora una volta a quanto osservato (TAR Molise, n.715/2012 cit.), ovvero che “è evidente che, in un concorso pubblico universitario basato sulla valutazione comparativa dei titoli scientifici, non può essere priva di rilievo la circostanza che uno dei commissari sia coautore, insieme a uno dei candidati, di numerosissimi lavori scientifici proposti per la valutazione e sia la stessa persona a dare una valutazione – sia pure in un giudizio condiviso dell’intera commissione – sui lavori scientifici di cui essa è coautrice. È plausibile che, in una tale situazione – resa ancor più anomala dalla rilevantissima quantità di lavori scientifici prodotti dalla collaborazione tra commissaria e concorrente – il componente di commissione non possa trovarsi nella posizione di imparzialità, assolutamente richiesta per una valutazione obiettiva, trasparente e legittima. A tale conclusione si giunge anche senza dover supporre che tra commissaria e concorrente vi sia una comunanza di interessi di vita, d’intensità tale da porre in parentesi la serenità di giudizio della componente di commissione. In effetti, la collaborazione tra i due soggetti in argomento sembrerebbe presentare i caratteri di sistematicità, stabilità, continuatività e intensità tali da far supporre l’esistenza di un sodalizio professionale (cfr.: Cons. Stato VI, 8.5.2001 n. 2589; idem VI, 31.5.2012 n. 3276) ma, anche a voler escludere tale evenienza, resta che la componente di commissione, nel caso di specie, non si è astenuta dal valutare i lavori scientifici dei quali essa era la coautrice, insieme alla candidata. (…) È evidente che, quando si sceglie di lavorare “in equipe” con altri ricercatori scientifici o di cooperare alla realizzazione di una ricerca collettanea, il lavoro di ciascun ricercatore si fonde con quello di tutti gli altri in un prodotto unico, anche quando le parti di quel prodotto e i rispettivi autori siano nettamente distinguibili, di guisa che il giudizio sulla bontà del prodotto sarà plausibilimente condizionato da una benevolenza attitudinale, in chi ha preso parte alla realizzazione di esso”;
che la stessa Università [#OMISSIS#] II ha provveduto, con D.R. del 15/1/2018, ad annullare una procedura di selezione per titoli e colloquio proprio sul presupposto che il Presidente della Commissione era risultato coadiutore di 9 pubblicazioni su 12 presentate dal candidato risultato poi vincitore;
che, in ragione dei vizi come evidenziati, il provvedimento di approvazione della graduatoria deve essere annullato previo accoglimento del ricorso come proposto, mentre la peculiarità della vicenda ed il contrasto giurisprudenziale giustificano la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di approvazione della graduatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere
 Pubblicato il 07/03/2018