Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha operato un’importante estensione dei confini della trasparenza, intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, come recita l’art. 1, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Inoltre, in forza del comma 3 dello stesso articolo, le disposizioni sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 citato sono state espressamente qualificate come “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche”, garantito, quindi, sull’intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., con conseguente vincolo di inderogabilità in pejus.
Di conseguenza, in questo rinnovato contesto, l’ampio diritto all’informazione ed alla trasparenza dell’attività delle amministrazioni resta temperato solo dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati (come elencati nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013), che diventano l’eccezione alla regola.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 marzo 2018, n. 3453
Richiesta di accesso ai documenti amministrativi-Accesso civico generalizzato
N. 03453/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12321/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12321 del 2017, proposto da Pegaso Internationale Ltd, Higher Education Institution, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Avv. [#OMISSIS#] in Nola, via Polveriera 59;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Il Miur – Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore, il Miur – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, Associazione Cimea, Lantero [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento prot. 30309 del 27 ottobre 2017 mediante cui il MIUR ha comunicato alla Pegaso International il diniego di accesso agli atti richiesto dalla ricorrente in data 19 settembre 2017;
di ogni altro atto e provvedimento cognito e non presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in punto di fatto la ricorrente di avere formalizzato, il 19 settembre 2017, l’istanza di accesso agli atti acquisita al protocollo del MIUR con il numero 1030 del 20 settembre 2017, con la quale, a seguito delle affermazioni del Direttore del Cimea, pubblicate sul Corriere della Sera – Corriere di Bologna il 16.9.2017, ritenute dalla stessa ricorrente diffamatorie e comunque non veritiere nei suoi riguardi, chiedeva al MIUR di avere l’accesso agli atti, a norma del decreto FOIA – Freedom of Information Act – D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, attuativo dell’art. 7 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione ed in subordine ai sensi della L. 241/90 integrata e modificata dalla L.15/05 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, nonché ai sensi dell’art. 5 del Dlgs. 33/13, ai seguenti documenti:
1) atti negoziali eo amministrativi del Miur che attribuiscano le funzioni dichiarate dal Cimea e dal Lantero;
2) atti e procedure ad evidenza pubblica esperite dal Miur al fine di attribuire le funzioni dichiarate o quanto meno al fine di instaurare un qualsivoglia supporto ai responsabili di procedimento o di contrarre un legittimo rapporto di consulenza ad un privato;
3) atti istruttori compiute dal Cimea e dal signor Lantero e relative deleghe di funzioni con riferimento alla scrivente Istituzione e trasmesse al Miur o ad altre istituzioni italiane eo straniere;
4) informazioni, riguardanti la natura giuridica del Cimea, qualificazione, requisiti, organigramma e legittimazioni dello stesso allo svolgimento delle funzioni dichiarate.
A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione, la Pegaso International notificava il successivo 20 ottobre 2017, istanza di riesame acquisita con il protocollo DPR n. 1135 del 24 ottobre 2017 agli atti del MIUR.
Conseguentemente, il Responsabile della trasparenza del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, trasmetteva per conoscenza la nota istruttoria prot. n. 1137 del 24 ottobre 2017.
In tale nota, il Responsabile della trasparenza, nel richiamare la nota DPPR n. 1087 del 10 ottobre 2017 trasmessa dal medesimo Responsabile alla Direzione in possesso della documentazione richiesta, invitava la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, a rimettere i documenti richiesti ritenendo la richiesta dell’odierna ricorrente meritevole di accoglimento. In particolare, il Responsabile della trasparenza, testualmente riteneva l’interesse della Pegaso International qualificato ai sensi della 241/90 in quanto “evidente e motivato” rispetto alle domande contenute nelle lettere 1), 2) e 3)della istanza di accesso (ovvero quelle finalizzate a conoscere gli atti inerenti la rappresentatività del CIMEA e la riconducibilità al medesimo delle funzioni auto dichiarate per conto del MIUR) , mentre, per quanto concerne la domanda contenuta alla lettera 4), concernente ogni informazione riguardante la natura giuridica del CIMEA, il Responsabile della Trasparenza la considerava meritevole di accoglimento secondo le disposizioni di cui alla legge FOIA.
Tali considerazioni venivano ribadite dal Responsabile nella successiva nota istruttoria del 24 ottobre 2017 concernente il riesame richiesto da Pegaso International.
La Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, con la nota impugnata in epigrafe, ha riscontrato l’istanza limitatamente alla lettera 4) della stessa e ha rigettato l’istanza rispetto alle domande contenute nelle lettere 1), 2) e 3), ritenendo che non vi fosse una effettiva lesione e che l’istanza finalizzata a costituire “un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”.
Inoltre, la Direzione Generale sosteneva che la “privacy del docente interessato dalla vicenda di cui al Corriere della Sera sarebbe violata dall’Amministrazione”.
La ricorrente si duole della illegittimità del diniego di accesso ai suddetti documenti amministrativi e, pertanto, ne domanda l’annullamento per i seguenti motivi in diritto: Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa (articolo 97 della Costituzione). Violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 97/2016.
Le parti evocate in giudizio non si sono costituite.
Alla pubblica udienza del 20.2.2018 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato.
La richiesta di accesso agli atti del ricorrente è stata legittimamente presenta sia ai sensi della legge 241/1990 s.m.i. sia ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che ha apportato modificazioni al d.gls. 33/2013 e quindi la riposta dell’amministrazione deve tenere conto di tali innovazioni legislative.
La nuova normativa, infatti, non elimina, né rende privo di portata pratica l’accesso documentale o procedimentale, di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, che è azionabile soltanto da chi abbia un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, non consentendo la proposizione di istanze preordinate al controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato un’importante estensione dei confini della trasparenza, intesa oggi come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, come recita l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Inoltre, in forza del comma 3 dello stesso articolo, le disposizioni sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono state espressamente qualificate come “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche”, garantito, quindi, sull’intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., con conseguente vincolo di inderogabilità in pejus.
Di conseguenza, in questo rinnovato contesto, l’ampio diritto all’informazione ed alla trasparenza dell’attività delle amministrazioni resta temperato solo dalla necessità di garantire le esigenze di riservatezza, segretezza e tutela di determinati interessi pubblici e privati (come elencati nell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013), che diventano l’eccezione alla regola.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis.
Tale norma identifica, innanzitutto, i divieti ‘assoluti’ di accesso:
L’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti ai seguenti ambiti:
la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;b) la sicurezza nazionale;c) la difesa e le questioni militari;d) le relazioni internazionali;e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;g) il regolare svolgimento di attività ispettive.Inoltre, l’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.3. Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.
In modo particolare, in questi ultimi casi relativi alla tutela di “interessi privati”, l’amministrazione non potrà respingere la domanda senza fornire un’adeguata motivazione al diniego (come invece nei casi di cui al comma 3: segreto di Stato e altri casi previsti dalla legge) ma dovrà compiere un ulteriore passaggio motivazionale, al fine di verificare se la richiesta ostensione potrebbe cagionare un pregiudizio concreto a quegli stessi interessi, che sono rilevanti ma pur sempre di natura privata.
L’amministrazione, in tal caso, dovrà dimostrare che dall’accesso generalizzato deriva un pregiudizio concreto ossia che vi è un nesso di casualità tra l’accesso consentito e il pregiudizio.
Nel caso in questione, la nota impugnata del 27 ottobre 2017 è tutta impostata, nel denegare l’accesso, sui presupposti dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della legge 241/1990 s.m.i., ma non motiva in ordine ai limiti che l’accesso civico generalizzato richiesto dal ricorrente incontra nel caso in questione con riferimento agli interessi pubblici o privati in gioco.
Del resto anche le note del 10 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2017 del Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza hanno riconosciuto l’interesse qualificato dell’istante secondo le linee giuda ANAC n. 1309/2016 e chiedevano all’Ufficio competente esclusivamente di precisare come trattare le richieste dei punti 1, 2 3 e 4 della richiesta, ipotizzando che per il punto n. 4 potesse essere consentito l’accesso civico generalizzato anche attraverso quanto già contenuto sul sito istituzionale del MIUR.
Con la seconda nota si precisa inoltre di verificare l’ostensibilità dei documenti, dei dati e delle informazioni richieste esclusivamente entro i limiti di cui all’art. 5 bis, commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013 s.m.i. ed eventualmente di procedere alla notifica ad eventuali controinteressati.
Da quanto appena rappresentato se ne desume che correttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del MIUR ha inquadrato la richiesta anche come accesso civico e ha riconosciuto l’interesse del ricorrente ad accedere ai dati e alle informazioni richieste con l’unico limite della doverosa notifica al controinteressato della richiesta di accesso e della valutazione da parte dell’amministrazione delle eventuali controdeduzioni di segno negativo all’accesso del medesimo controinteressato, da soppesare, nei termini di casualità del pregiudizio, nel provvedimento finale quanto ad ampiezza dei dati e dei documenti da ostendere.
In questi termini il Collegio ritiene che il ricorso sia da accogliere con annullamento del provvedimento impugnato e l’ordine all’amministrazione di consentire l’accesso al ricorrente, previa notifica al controinteressato.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della novità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’amministrazione di consentire l’accesso agli atti e alle informazioni richieste secondo le modalità indicate in motivazione, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Masaracchia, Consigliere
Pubblicato il 28/03/2018