Nel d.m. 7 giugno 2016, n. 120 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi può essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 marzo 2018, n. 3452
Abilitazione scientifica nazionale–Criteri di valutazione
N. 03452/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Lagioia, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Zanini e [#OMISSIS#] Villani, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Asiago 8;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Comm. Giudicatrice per l’Abilitazione alle funzioni di Professore universitario di 1^ e 2^ Fascia – Settore 08/B2 Scienza delle Costruzioni non costituiti in giudizio;
per l’annullamento dei seguenti atti:
• giudizio collegiale e dei giudizi individuali negativi – pubblicati in data 05 dicembre 2017 – con i quali la Commissione della procedura di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale ha ritenuto di dichiarare il ricorrente non idoneo alla funzione di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/B1 – Geotecnica – e di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla Commissione nella procedura valutativa ;
• verbale n. 1 in data 14 novembre 2016 della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 08/BI – Geotecnica;
• verbale n. 8 e della relazione riassuntiva in data 01.12.2017 della Commissione Giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale e di tutti i verbali della Commissione giudicatrice
• tutti gli ulteriori atti annessi, connessi, presupposti e conseguenziali.
Il ricorrente chiede che L’ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia:
in via incidentale: sospendere gli effetti del giudizio collegiale e dei giudizi individuali negativi – pubblicati in data 05 dicembre 2017- con i quali la commissione della procedura di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale ha ritenuto di dichiarare il ricorrente non idoneo alla funzione di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/B1 – geotecnica – e di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla Commissione nella procedura valutativa – nonché di tutti gli atti annessi, connessi e presupposti disponendo la rinnovazione della fase valutativa contestata e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa
In via principale e nel merito: annullare per le ragioni in atti il giudizio collegiale e i giudizi individuali negativi -pubblicati in data 05 dicembre 2017- con i quali la Commissione della procedura di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale ha ritenuto di dichiarare il ricorrente non idoneo alla funzione di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 08/B1 – geotecnica – e tutti gli atti e valutazioni svolte dalla Commissione nella procedura valutativa- nonché tutti gli atti annessi, connessi e presupposti disponendo la rinnovazione della fase valutativa contestata e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. S. Mura in sostituzione dell’Avv. C. Zanini e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); resta fermo tuttavia che l’indagine debba limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 08/B1 – Geotecnica, I^ fascia, con cinque giudizi individuali negativi e conforme giudizio collegiale, pur essendo stati rilevati sia il possesso di tre titoli curriculari, sui nove scelti dalla Commissione, sia il raggiungimento dei tre valori-soglia di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M.. Complessivamente, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che le pubblicazioni non presentassero “un grado di originalità tale, da contribuire in misura rilevante al progresso dei temi di ricerca affrontati”, tanto da non potersi definire “di qualità elevata in relazione al settore concorsuale”, tenuto conto anche di una certa discontinuità della produzione scientifica e dello scarso numero di citazioni rilevate.
Tali conclusioni sono contestate nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: in primo luogo, in quanto il soddisfacimento di tutti i parametri oggettivi, previsti dalla disciplina vigente, avrebbe imposto una motivazione particolarmente accurata, che nella fattispecie non sussisterebbe, anche per il carattere ripetitivo e sostanzialmente identico dei giudizi; questi ultimi, inoltre, non sarebbero adeguatamente analitici e la rilevata carenza di citazioni, riferite alla produzione scientifica del ricorrente, risulterebbe frutto di errore e difetto di istruttoria, oltre ad introdurre un elemento di valutazione diverso da quelli previsti; una delle pubblicazioni redatte in collaborazione, infine, sarebbe stata valutata in modo divergente per due degli autori, entrambi candidati nella medesima tornata.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone l’infondatezza.
Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, infatti, i giudizi individuali appaiono accurati e – pur nell’inevitabile valutazione degli stessi parametri, previsti dalla normativa vigente – non presentano affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame. Essi appaiono, al contrario, ragionevolmente autonomi, espressi in modo coerente e, solo nelle conclusioni, convergenti, nei termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale, che fa esplicito riferimento alla non raggiunta “maturità scientifica”, nella misura richiesta per la docenza universitaria di I^ fascia.
Come già in precedenza illustrato, d’altra parte, ai parametri oggettivi di riscontro – nel caso di specie positivamente apprezzabili per il ricorrente – deve aggiungersi un parametro ulteriore: quello della qualità mediamente “elevata” della produzione scientifica; parametro, quest’ultimo, su cui deve prioritariamente esercitarsi la discrezionalità tecnica della Commissione e che non è sindacabile nel merito, come pure in precedenza chiarito, ove attendibile e non erronea in fatto.
Nella situazione in esame il Collegio non ravvisa, al riguardo, argomentazioni convincenti: non risulta inattendibile, in primo luogo, il riferimento alle citazioni, che anche ove sotto-stimate sul piano numerico (come afferma il ricorrente) non sono state assunte a parametro negativo in ordine ai valori-soglia, di cui si attesta il raggiungimento, ma quale complessiva conferma di una valutazione di scarsa originalità della produzione scientifica di cui trattasi, in effetti richiamata in misura modesta da altri studiosi del settore (poiché, presumibilmente, di impatto non innovativo).
Tale ragionevole conclusione non può risultare inficiata né dai giudizi positivi, espressi in precedenza da uno dei commissari su detta produzione scientifica, nell’ambito del diverso apprezzamento da effettuare per la valutazione della qualità della ricerca (VQR), attinente alla Facoltà universitaria, né dall’apparente contraddittorietà di giudizi sulla medesima pubblicazione per due degli autori (dott. Lagioia – attuale ricorrente – e dott. Sanzeni): quanto sopra, sia perché le pubblicazioni collettanee richiedono valutazione dello specifico apporto di ciascun autore (con conseguente, possibili valutazioni di segno diverso), sia perché, come si afferma nell’impugnativa, il dott. Sanzeni concorreva per le funzioni di professore universitario di II^ fascia (non per la I^, come appunto il dott. Lagioia).
Nei ricordati limiti, entro cui può effettuarsi il sindacato di legittimità sugli atti discrezionali, non si ravvisano pertanto elementi tali da evidenziare vizi funzionali, o di violazione di legge, nei termini dedotti nell’impugnativa.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; nulla per le spese, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso specificato in epigrafe. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/03/2018