Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1783

Studente universitario-Propedeuticità esami-Annullamento d'ufficio

Data Documento: 2018-03-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ill provvedimento di annullamento, quale atto di autotutela, è provvedimento discrezionale, il quale trova i suoi presupposti non solo nell’esistenza di un vizio di legittimità, ma anche nella sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento.
L’esercizio del potere di annullamento trova la sua regolamentazione normativa nell’articolo 21 nonies della legge n. 241/1990, il quale, all’epoca dell’adozione del gravato decreto, così disponeva: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Pertanto, dalla richiamata norma si evince che la mera esistenza di una illegittimità non costituisce ragione sufficiente a fondare la determinazione di annullamento, occorrendo, altresì, che questa sia basata sull’esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione del precedente atto (diverso da quello al mero ripristino della legalità violata), il quale risulti prevalente rispetto all’interesse del destinatario alla sua conservazione.
Della esistenza di tale interesse pubblico e della sua prevalenza rispetto a quello del privato deve evidentemente essere data contezza nel provvedimento di annullamento, attraverso congrua ed adeguata motivazione.
Nel caso di specie (annullamento esame per mancato rispetto propedeuticità) deve essere evidenziato che manca del tutto una motivazione sul punto, non risultando esplicitate né le ragioni di interesse pubblico (diverse dall’interesse al ripristino della legalità violata) che lo giustificano né la valutazione comparativa con quelle del privato che ne giustifichino la prevalenza: sotto tale profilo, dunque, non risultano meritevoli di favorevole considerazione le argomentazioni dell’amministrazione secondo cui l’interesse pubblico sotteso era relativo al rispetto delle regole adottate dall’Ateneo in materia di propedeuticità e di regolare svolgimento del percorso di studi da parte degli studenti. Tale interesse pubblico e la sua prevalenza, invero, dovevano essere esplicitate nell’atto, deponendo per tale mancata valutazione l’insussistenza di qualsiasi motivazione sul punto.

Contenuto sentenza

N. 01783/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08334/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8334 del 2011, proposto da:
Universita’ degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rizzoglio, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 57;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE I n. 02038/2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] Mele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 2038/2011 del 29-7-2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) accoglieva il ricorso proposto dal signor De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], inteso ad ottenere l’annullamento del decreto rettorale n. 0242091 del 17-5-2005, con il quale era stato disposto l’annullamento dell’esame di Neurologia dallo stesso sostenuto e superato.
La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.
In data 20-12-2005 il ricorrente, studente iscritto al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Milano, ha sostenuto e superato l’esame di Neurologia.
L’università resistente, con decreto rettorale del 17-5-2006, ha annullato la prova poiché “ in contrasto con l’ordine delle propedeuticità stabilite dal D.P.R. 28-2-1980 n. 135 e dal Consiglio di Facoltà del 24-9-2001, in quanto a quella data non aveva sostenuto l’esame di Istituzioni di Anatomia Umana e dell’Apparato Stomatognatico”.
Il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento deducendo: – la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento dell’esame; – la violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990 per difetto dei presupposti richiesti per procedere all’annullamento in autotutela; – illegittimità delle propedeuticità previste dall’Università; – la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso.
L’università si è costituita in giudizio, resistendo alle avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso….”.
Avverso la citata sentenza di accoglimento l’Università degli Studi di Milano ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma.
Con articolata prospettazione ha lamentato l’inammissibilità del ricorso di primo grado e la sua infondatezza nel merito.
Si è costituito in giudizio il signor De [#OMISSIS#], deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
Quest’ultimo ha depositato memoria illustrativa.
L’appello è stato discusso e trattenuto per la decisione all’udienza del 18-1-2018.
DIRITTO
Con il primo motivo di appello l’Università degli Studi di Milano deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado, lamentando che la sentenza di primo grado non ha affrontato il punto relativo alla inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione.
Osserva in proposito che il decreto rettorale di annullamento dell’esame di Neurologia reca la data del 17-5-2006 e che il ricorso proposto risulta essere stato notificato il 18-1-2017.
Aggiunge che parte ricorrente era ben consapevole di tale tardività in quanto aveva addotto, quale ulteriore motivo di impugnazione, la violazione dell’ultimo comma dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, al fine di ottenere il beneficio dell’errore scusabile per inosservanza del termine a ricorrere.
Aggiunge che, però, tale beneficio non poteva essere riconosciuto in quanto ammesso dalla giurisprudenza solo in casi eccezionali, non configurabili nella fattispecie in esame, ovvero in quelle ipotesi nelle quali la situazione normativa sia oggettivamente inconoscibile e confusa, quando sussista uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità di una fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento equivoco dell’amministrazione idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti.
Rileva che i fatti erano chiari e che la normativa applicabile al caso di specie era dettagliatamente richiamata nel provvedimento di annullamento.
Quest’ultimo è, inoltre, atto non recettizio, derivando che la comunicazione e la conoscenza risultano irrilevanti, in quanto è il compiersi della violazione a determinare l’annullamento dell’esame.
Il motivo di appello non può essere accolto.
Osserva, invero, il Collegio che non vi è prova certa della data di conoscenza del disposto annullamento da parte del signor De [#OMISSIS#].
E’ ben vero che il decreto rettorale di annullamento è stato adottato in data 12-5-2006 e che la relativa nota di comunicazione reca la data del 31-5-2006 ( prot. 0027905 31/05/2006).
Va, peraltro, osservato che l’Università non ha prodotto in giudizio documentazione alcuna atta a dimostrare che l’avvenuto annullamento fosse stato comunque conosciuto dallo studente in epoca anteriore ai 60 giorni rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale.
Non vi è, infatti, una ricevuta di ritorno di una eventuale raccomandata riportante la data di ricezione della prefata comunicazione ovvero una attestazione di consegna a mano della stessa ovvero ancora documentazione relativa ad altra attività compiuta dallo studente o dall’Università idonea a comprovare una conoscenza dell’annullamento dell’esame in epoca incompatibile con la tempestiva impugnazione dello stesso.
Nè rileva, a fondare la bontà della dedotta tardività, l’argomentazione formulata dall’amministrazione secondo cui si tratterebbe nella specie di atto non recettizio.
Tale carattere, invero, incide sulla immediata produzione degli effetti giuridici dell’atto, senza necessità, a tali fini, della comunicazione dello stesso, ma non incide in alcun modo sull’elemento della conoscenza del provvedimento quale elemento indispensabile per il decorso del termine decadenziale di 60 giorni richiesto dalla legge per la impugnazione dello stesso.
Ugualmente non può attribuirsi pregio al rilievo che la difesa dello studente avrebbe in ricorso riconosciuto la tardività della sua proposizione attraverso la richiesta di riconoscimento dell’errore scusabile.
In disparte la circostanza che non vi è nel ricorso introduttivo di primo grado alcuna espressa richiesta di riconoscimento di errore scusabile, deve in primo luogo essere evidenziato che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo non reca indicazione alcuna della data in cui la comunicazione del decreto rettorale sarebbe pervenuta al ricorrente.
Invero, nell’epigrafe dello stesso si insta per “l’annullamento del Decreto Rettorale ….comunicato all’interessato con lettera del 31.05.2006 prot. n. 27905…”.
Il riferimento alla data del 31-5-2006 attiene, dunque, alla identificazione della nota di comunicazione, ma non riguarda assolutamente l’epoca in cui la stessa risulta pervenuta al destinatario.
Né la certezza della conoscenza anteriore ai sessanta giorni dalla notificazione del ricorso può desumersi dal quarto motivo del ricorso medesimo.
Lo stesso è così formulato:
4. Violazione di legge, in particolare dell’art.3, comma 4, legge 8 agosto 1990 n. 241.
L’art. 3, comma 4, L. 241/1990 prevede, in termini generali, che negli atti amministrativi incidenti la sfera giuridica degli individui sia indicato il termine e l’autorità cui proporre ricorso al fine di garantire la tutela giurisdizionale già compressa nell’ambito degli interessi legittimi. Nei provvedimenti impugnati, ed in particolare nella lettera di comunicazione del 31.5.2006, invece, tali prescrizioni sono state disattese, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in relazione ai termini per impugnare”.
Orbene, osserva il Collegio che la violazione dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è dedotta quale motivo di impugnazione e, dunque, quale ragione di illegittimità degli atti gravati.
Tanto è chiaramente desumibile dal tenore dell’atto introduttivo, laddove, a pagina 3, viene specificato che “tale annullamento, e tutti gli atti successivi a tale deliberazione, nonché la comunicazione del provvedimento, sono illegittimi per i seguenti MOTIVI….”.
La censura è, dunque, diretta ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti per un vizio di legittimità, disvelandosi, dunque, la specificazione “… anche in relazione ai termini per impugnare” un mero rilievo da prendersi in considerazione ove mai fosse stata eccepita o comunque fatta questione di tardività del ricorso.
Essa non può, di conseguenza, essere intesa quale riconoscimento della avvenuta conoscenza del decreto rettorale di annullamento in data precedente ai sessanta giorni dalla notifica del ricorso introduttivo, ma unicamente quale argomentazione da far valere ove nel corso del giudizio e dalla documentazione prodotta fossero emersi elementi certi in ordine alla suddetta tardività, per la quale, ripetesi, il Collegio non ravvisa alcun riconoscimento da parte del privato.
Il motivo di appello deve essere, pertanto, respinto.
Con il secondo motivo di appello l’Università degli Studi di Milano censura la gravata sentenza sotto un duplice profilo, attinente l’infondatezza della domanda spiegata in primo grado dal ricorrente.
Sotto un primo aspetto, essa lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe viziata non avendo considerato che l’Ateneo era esonerato dall’osservanza delle regole di cui all’articolo 7 e 21 octies della legge n. 241 del 1990.
Essendo l’annullamento dell’esame di neurologia un atto dovuto, sulla base delle norme in vigore e delle decisioni assunte dalla Facoltà in tema di propedeuticità, non era necessario l’avviso di avvio del procedimento ed in ogni caso la sua omissione non avrebbe potuto avere effetto invalidante in quanto la partecipazione al procedimento del signor De [#OMISSIS#] non avrebbe potuto determinare una decisione diversa in quanto l’azione dell’amministrazione aveva carattere vincolato ed era ad essa estraneo qualsiasi profilo di discrezionalità.
Rileva la Sezione che per tale parte l’appello è inammissibile, considerandosi che la doglianza avanzata non si risolve in una critica della sentenza, in quanto il Tribunale Amministrativo non si è affatto pronunciato in ordine alla questione della necessità dell’avviso di avvio del procedimento e della applicabilità dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990.
E’ vero, infatti, che il signor De [#OMISSIS#], con il primo motivo del ricorso di primo grado, aveva dedotto “la violazione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241”, lamentando la mancanza dell’avviso di avvio del procedimento in relazione ad una attività discrezionale di autotutela.
Tuttavia, la sentenza di primo grado non ha esaminato tale motivo, dichiarandolo assorbito e pronunciando l’annullamento degli atti impugnati sulla base della avvenuta violazione dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990.
Il richiamato profilo del secondo motivo di appello, dunque, costituisce, nella sostanza, argomentazione difensiva dell’Amministrazione volta a confutare un motivo di ricorso di primo grado, non esaminato e, quindi, non accolto dal giudice di primo grado.
Orbene, l’articolo 101, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, nel disciplinare il “Contenuto del ricorso in appello”, prevede che quest’ultimo debba indicare “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, disponendo in tal modo che oggetto precipuo di esso debba essere la sentenza e le statuizioni in essa contenute.
Non essendovi in sentenza statuizione alcuna sul punto, il motivo di appello è per tale parte inammissibile.
Né può ritenersi che l’appellante, resistente in primo grado, abbia interesse a censurare la sentenza per la parte in cui non ha esaminato un motivo del ricorso di primo grado da altri proposto, essendo ciò consentito unicamente al ricorrente di primo grado mediante riproposizione della propria domanda dichiarata assorbita o non esaminata.
Il secondo profilo di doglianza articolato con il secondo motivo di appello è, invece, ammissibile, riferendosi precipuamente alle ragioni per le quali il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso di primo grado.
Ed, invero, con esso l’Università degli Studi di Milano censura la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la denunziata violazione dell’articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990, lamentando che la sentenza del T.A.R. avrebbe compiuto un errore laddove ha imputato all’Amministrazione l’onere di dover precisare le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento di ufficio dell’esame di neurologia.
Essa deduce che era vincolata a procedere all’annullamento dell’esame, evidenziando che l’interesse pubblico sotteso all’annullamento dell’esame fosse implicito e relativo al rispetto delle regole adottate dall’Ateneo in materia di propedeuticità e, dunque, di regolare svolgimento del percorso di studi da parte degli studenti.
Rileva in proposito che il decreto rettorale ben evidenzia la scelta dell’amministrazione di aver voluto effettuare una comparazione e un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi: quello dell’Ateneo al rispetto delle regole didattiche e quello dello studente di tutela del proprio percorso di studi.
Aggiunge che se essa avesse deliberato di “soprassedere” alla mancanza di propedeuticità relativamente all’esame di Neurologia sostenuto dal signor De [#OMISSIS#], ciò avrebbe fatto a scapito del buon nome e dell’immagine dell’Ateneo e in contrasto con il principio di buona e corretta amministrazione.
Lamenta ancora che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l’esistenza di un significativo lasso di tempo che sarebbe intercorso tra il superamento dell’esame ed il suo annullamento.
Evidenzia in proposito che la regola della propedeuticità dell’esame di Istituzioni di Anatomia Umana e dell’Apparato Stomatognatico rispetto a quello di Neurologia era stata adottata dal Consiglio di Facoltà con delibera del 24-9-2011, mentre l’esame era stato sostenuto nel 2005, a distanza di più di quattro anni, in una situazione in cui la materia della propedeuticità costituiva un fatto notorio e di comune conoscenza, con la conseguenza che il ricorrente non poteva vantare alcun legittimo affidamento.
Quest’ultimo sarebbe stato escluso anche dal fatto che il signor De [#OMISSIS#], iscritto al 5° anno fuori corso, non era uno studente al termine del proprio corso di studi e prossimo al conseguimento della laurea.
Il motivo di appello non è meritevole di favorevole considerazione.
La gravata sentenza così motiva sul punto.
Il ricorso è fondato, stante la palese violazione, sotto più profili, dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che disciplina il potere di annullamento di ufficio….Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad informare l’interessato circa la determinazione assunta omettendo la specificazione dei motivi di interesse pubblico che hanno indotto l’Autorità procedente all’adozione della determinazione. Il provvedimento è difforme dal paradigma normativo, altresì, per l’ulteriore omissione della prescritta valutazione dell’interesse del ricorrente destinatario dei negativi effetti della misura adottata. Sotto un ultimo, ma pur rilevante profilo, l’annullamento è intervenuto a distanza di circa 5 mesi dal superamento dell’esame. In tale significativo lasso di tempo, che è sicuramente tale da consolidare un legittimo affidamento del ricorrente circa il favorevole esito della prova sostenuta, l’interessato avrebbe potuto, in ipotesi, sanare il vizio rilevato dall’Amministrazione e sostenere nuovamente l’esame nel rispetto delle pretese propedeuticità”.
La Sezione condivide la determinazione di accoglimento del giudice di primo grado e tanto per le ragioni che di seguito si svolgono.
Il decreto rettorale impugnato, adottato il 12-5-2006, così si esprime: “ VISTA la carriera scolastica dello studente De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]….iscritto per l’a.a. 2005/2006 al quinto anno fuori corso della laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; VISTO il processo verbale dell’esame di NEUROLOGIA sostenuto in data 20-12-2005 con voti 18/30; VISTO l’ordine delle propedeuticità stabilito dal D.P.R. 28-2-1980, n. 135; ACCERTATO che tale esame è stato sostenuto in contrasto con l’ordine della propedeuticità stabilito dal competente Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 24 settembre 2001, in quanto a quella data non aveva ancora superato l’esame di ISTITUZIONI DI ANATOMIA UMANA NORMALE E DELL’APPARATO STOMATOGNATICO; VISTO l’articolo 6 comma 3 del regolamento didattico; DECRETA l’esame di NEUROLOGIA sostenuto dallo studente DE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 20-12-2005 con voti 18/30 è annullato”.
Rileva la Sezione che dalla piana lettura di tale provvedimento emerge chiaramente che l’atto di autotutela è stato fondato unicamente su di un vizio di legittimità, id est la violazione dell’ordine della propedeuticità stabilito dal D.P.R. n. 135/1980 e, in particolare, dal mancato previo superamento dell’esame di Istituzioni di anatomia umana normale e dell’apparato stomatognatico.
Orbene, il provvedimento di annullamento, quale atto di autotutela, è provvedimento discrezionale, il quale trova i suoi presupposti non solo nell’esistenza di un vizio di legittimità, ma anche nella sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento.
L’esercizio del potere di annullamento trova la sua regolamentazione normativa nell’articolo 21 nonies della legge n. 241/1990, il quale, all’epoca dell’adozione del gravato decreto, così disponeva: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Pertanto, dalla richiamata norma si evince che la mera esistenza di una illegittimità non costituisce ragione sufficiente a fondare la determinazione di annullamento, occorrendo, altresì, che questa sia basata sull’esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione del precedente atto (diverso da quello al mero ripristino della legalità violata), il quale risulti prevalente rispetto all’interesse del destinatario alla sua conservazione.
Della esistenza di tale interesse pubblico e della sua prevalenza rispetto a quello del privato deve evidentemente essere data contezza nel provvedimento di annullamento, attraverso congrua ed adeguata motivazione.
Ciò posto, deve essere evidenziato che nel provvedimento in esame manca del tutto una motivazione sul punto, non risultando esplicitate né le ragioni di interesse pubblico (diverse dall’interesse al ripristino della legalità violata) che lo giustificano né la valutazione comparativa con quelle del privato che ne giustifichino la prevalenza.
Sotto tale profilo, dunque, non risultano meritevoli di favorevole considerazione le argomentazioni dell’amministrazione secondo cui l’interesse pubblico sotteso era relativo al rispetto delle regole adottate dall’Ateneo in materia di propedeuticità e di regolare svolgimento del percorso di studi da parte degli studenti.
Tale interesse pubblico e la sua prevalenza, invero, dovevano essere esplicitate nell’atto, deponendo per tale mancata valutazione l’insussistenza di qualsiasi motivazione sul punto.
Le deduzioni svolte dall’Università nell’atto di appello vengono, pertanto, a costituire una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Non può, invero, sostenersi che l’interesse pubblico fosse in re ipsa e, quindi, implicito, atteso che una adeguata esternazione della sua esistenza e del suo carattere prevalente discendevano comunque dalla circostanza che una situazione di affidamento tutelabile in capo allo studente si era comunque consolidata.
Tale situazione va ravvisata non solo nella circostanza che l’annullamento è intervenuto a cinque mesi dal superamento dell’esame, lasso temporale il quale assume rilevanza nella carriera di uno studente universitario, atteso che esso corrisponde a circa la metà della durata di un anno accademico (irrilevante essendo, in senso contrario, che si trattasse di studente fuori corso); ma anche nel fatto che il ricorrente era stato ammesso a sostenere l’esame di neurologia nonostante l’assenza della propedeuticità potesse ben essere rilevata dall’Università sia in sede di iscrizione all’appello di esame sia in sede di svolgimento dello stesso attraverso la visione del libretto universitario, che lo studente è tenuto a presentare alla Commissione e che riporta gli esami già superati.
Tali elementi – unitamente alla considerazione che nel nuovo ordinamento la propedeuticità non era più richiesta – fondavano certamente la convinzione, in capo al De [#OMISSIS#], che l’esame per l’Università fosse stato regolarmente sostenuto e superato e che non si dava applicazione alla propedeuticità.
Si imponeva, pertanto, una adeguata valutazione comparativa della sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento e la sua esternazione nel provvedimento di autotutela.
Difettando detti adempimenti, l’atto di annullamento è da ritenersi illegittimo e, dunque, condivisibilmente il giudice di primo grado ha accolto il ricorso.
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, dunque, l’appello deve essere in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
La specificità e peculiarità della vicenda fattuale costituiscono elementi idonei a giustificare una pronunzia di integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, come in motivazione precisato.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/03/2018