TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8389

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2017-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di abilitazione scientifica nazionale, non è concesso al giudice amministrativo entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla commissione esaminatrice, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.

Contenuto sentenza

N. 08389/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07726/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7726 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vittoria, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. GLNFRZ79H08C352J e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PTRVNT81M66H501N, con domicilio eletto presso uest’ultima in Roma, via E. Q. Visconti n. 99, come da procura in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Angenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Consorzio Universitario Cineca, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio; 
nei confronti di
Cavallo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consito [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Barbara Sara [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], De Chiara [#OMISSIS#], Della Scala [#OMISSIS#] Grazia, Bellavista [#OMISSIS#], Cerbo [#OMISSIS#], Tropea [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio; 
per l’esecuzione
della sentenza Tar Lazio sezione 3^ n. 5350/15;
e per l’annullamento
del provvedimento con il quale è stato negato il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/d1 diritto amministrativo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. V. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato D. Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso per ottemperanza al giudicato notificato il 24 giugno 2016 e depositato il successivo giorno 30, l’avv. [#OMISSIS#] Vittoria [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato per la seconda volta, a seguito della sentenza n. 53502015 di questo TAR, nella tornata dell’anno 2012 della procedura di abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, con la pronunzia su citata, questa Sezione ha annullato il precedente diniego di abilitazione nella II fascia riportato dalla ricorrente nel settore concorsuale 12D1 – Diritto amministrativo, in quanto ha rilevato che la Commissione si era limitata a valutare soltanto le pubblicazioni presentate a scrutinio dalla ricorrente, senza procedere ad un esame dei titoli declinati dalla medesima.
3.- A seguito della sentenza richiamata, il MIUR ha provveduto a nominare (come prescritto nella pronunzia in questione) una nuova Commissione di valutazione, avente composizione interamente diversa dalla precedente, la quale ha deliberato all’unanimità la non abilitazione della candidata.
4. –Quest’ultima svolge, nell’atto introduttivo del giudizio, sedici motivi di impugnazione.
I motivi dal primo al dodicesimo si traducono nella denunzia di altrettanti, asseriti, sintomi del vizio di eccesso di potere, mentre gli ultimi tre attengono a presunti vizi procedimentali; le censure possono essere esposte –sinteticamente- come segue:
1) Posto che l’avv. [#OMISSIS#] ha chiesto di essere valutata per la prima e la seconda fascia, la Commissione autrice della seconda valutazione avrebbe illegittimamente utilizzato –anche sotto il profilo del tenore letterale- il medesimo giudizio per entrambe le fasce;
2) il commissario prof. Fracanzani avrebbe preso in considerazione 18 pubblicazioni sia per la prima che la per la seconda fascia, così violando le disposizioni del DM n. 2222012, che prescrivevano la valutazione di 18 opere per la prima fascia e di 12 opere per la seconda fascia;
3) il medesimo commissario avrebbe errato nel ritenere che la candidata avrebbe riservato “poco spazio” ad uno dei volumi collettanei (“L’atto amministrativo – Vizi di legittimità e nuove anomalie dopo la L. n. 152005”) da essa posti a scrutinio;
4) la Commissione, poi, avrebbe omesso di tenere in considerazione alcuni positivi giudizi riportati da alcune opere della ricorrente nella precedente valutazione;
5) altro commissario (il prof. Comporti) avrebbe utilizzato criteri illogici in occasione della non positiva valutazione (“limitato”) sull’opera “Processo amministrativo e tutela cautelare”, che aveva ricevuto lusinghieri giudizi da altro insigne studioso della materia;
6) quattro commissari su cinque, nell’esprimere il proprio voto individuale per la valutazione di seconda fascia, avrebbero ricalcato il letterale tenore del voto espresso sulla ricorrente per la prima fascia;
7) il commissario prof. Comporti, inoltre, avrebbe espresso un giudizio erroneo sull’opera pubblicata dalla ricorrente nel 2008, “Violazione dell’interesse legittimo e risarcimento del danno”, ritenendola particolarmente ancorata allo schema del giudizio di annullamento, e senza valutarne il contesto temporale e dottrinario in cui esse si inscrive;
8) il commissario prof. Astone avrebbe erroneamente valutate come non sufficienti le monografia sulla tutela cautelare della ricorrente, che avevano riportato giudizi positivi da parte della precedente Commissione; quanto ai titoli, il giudizio sarebbe riduttivo ed errato, perché basato sulla considerazione per cui l’avv. [#OMISSIS#], Avvocato dello Stato, sarebbe “naturalmente assorbita dall’impegno professionale ed istituzionale”;
9) il voto individuale del Commissario proveniente da Paese OCSE Prof. Font Llovet, sarebbe inficiato da contraddittorietà, in quanto dapprima afferma che il lavoro della ricorrente è “di ampio respiro ed estensione ambiziosa”, ma poi conclude che esso non è approfondito, è descrittivo e presenta scarsi risultati sotto i profili dell’innovatività e dell’originalità;
10) il voto individuale del prof. [#OMISSIS#], invece, pur riportando la descrizione dei titoli declinati dalla candidata, non ne farebbe la ponderazione;
11) la Commissione, in generale, non avrebbe tenuto conto del contributo individuale all’attività di ricerca e neppure dei criteri rilevanti ex art. 5 comma II DM n. 762012;
12) non sarebbero stati valutati gli incarichi di docenza della ricorrente, in asserita violazione dell’art. 5 comma IV del DM n. 762012;
13) l’Amministrazione avrebbe dovuto inviare alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di nuova valutazione;
14) il DM n. 762012 attribuirebbe alla Commissione il potere di introdurre criteri e parametri di valutazione ulteriori rispetto a quelli previsti dal medesimo decreto in violazione dell’art. 16 L. 2402010 e del regolamento n. 2222011;
15) e, d’altronde, la ponderazione di criteri e parametri ulteriori effettivamente svolta nell’occasione dalla Commissione sarebbe solo apparente;
16) infine, sarebbe mancata una autonoma valutazione dei criteri da parte della nuova Commissione.
4. – Con ordinanza n. 10085 del 2016 il Collegio ha ritenuto che il ricorso non dovesse essere tratto con il [#OMISSIS#] camerale dell’ottemperanza, bensì con il [#OMISSIS#] ordinario, sicché, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., ha disposto la conversione del [#OMISSIS#] ed ha fissato la pubblica udienza di discussione.
5. –Con ricorso per motivi aggiunti, spedito a notifica il 5 dicembre 2016, notificato il 7 dicembre 2016 e depositato il successivo giorno 21, l’avv. [#OMISSIS#], premesso trattarsi di censure integrative delle precedenti, ha criticato il tenore della relazione della Commissione che ha proceduto alla seconda valutazione, depositato dalla difesa erariale in giudizio il 1° ottobre 2016.
In tale atto di ricorso, articolato in un unico mezzo, la candidata ha –nella sostanza- controdedotto alle deduzioni difensive che l’organo di valutazione ha fornito al MIUR, ponendone in luce asseriti profili di carenza istruttoria e di irragionevolezza.
6. – Il MIUR si è costituito in giudizio, ma non ha depositato memorie.
Non si sono costituiti in giudizio i candidati individuati come controinteressati, e per questo intimati.
7. – In occasione della pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
8. – Il ricorso introduttivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.
8.1. – Come ripetutamente affermato da questa Sezione in tema di abilitazione scientifica nazionale, non è possibile al Collegio entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla Commissione, in quanto il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza (ad esempio, cfr. sentenze di questa Sezione n. 105482014, n. 11028/2016, n. 12780/2016).
Tale causa di inammissibilità riguarda le censure rubricate (in ricorso e nella precedente parte narrativa della presente sentenza) con i numeri 3, 5, 7 e 8, con le quali la ricorrente, vario titolo, chiama il Collegio ad una valutazione sostitutiva di quelle fornite, specie sulle due monografie presentate a scrutinio, dai singoli commissari in sede di giudizio individuale.
Sul punto, per completezza, occorre dare atto che, in linea puramente astratta, potrebbe risultare condivisibile la deduzione critica della ricorrente all’affermazione di uno dei commissari per cui l’opera dell’avv. [#OMISSIS#] risentirebbe, negativamente, del fatto che la candidata sarebbe “naturalmente assorbita dall’impegno professionale ed istituzionale”, dal momento che, al contrario di quanto affermato dal commissario, un impegno professionale ed istituzionale di alto livello quale quello della ricorrente, Avvocato dello Stato, non può che refluire in termini positivi su opere che hanno, quali temi preponderanti, il processo amministrativo ed il procedimento amministrativo.
Tuttavia, alla luce della concreta valutazione complessiva proposta dai cinque commissari rispetto agli scritti della ricorrente, che ne hanno principalmente sottolineato la natura ambiziosa nelle intenzioni ma divulgativa negli esiti, quella criticabile deduzione assume una [#OMISSIS#] del tutto recessiva rispetto al merito intrinseco (e, come detto sopra, insindacabile) del giudizio sulle opere.
8.2 – Sono, invece, infondate, le censure contrassegnate dai numeri 1, 2, 4 e 6, con le quali la ricorrente lamenta, da un lato, la ripetizione dei medesimi giudizi sia per la prima che per la seconda fascia, e d’altro lato, la mancata coincidenza di essi con talune positive valutazioni espresse dalla precedente commissione.
Partendo da quest’ultimo argomento, è infatti evidente che questa Sezione, con la sentenza cui la stessa ricorrente chiede che sia data esecuzione, ha disposto la nomina di una seconda commissione di valutazione, in composizione del tutto diversa da quella che aveva precedentemente espresso il diniego di abilitazione poi annullato, affinchè l’organo tecnico si accostasse alla nuova valutazione scevro dagli inevitabili condizionamenti cui sarebbero potuti essere soggetti coloro che avevano in precedenza giudicato la ricorrente.
Ne segue che la nuova Commissione non avrebbe potuto né dovuto attingere ad alcuna delle valutazioni già espresse dall’organo nella precedente composizione, in quanto, così facendo, avrebbe eluso lo stesso giudicato di cui la ricorrente ha chiesto l’attuazione con il ricorso in esame.
Se così è, risulta palese la necessità di autonomia giudizio dei nuovi commissari, che, nell’ambito di una valutazione qualitativa (quale è quella delineata dal DM n. 762012 in tema di abilitazione scientifica nazionale) delle opere e dei titoli fortemente connotata da discrezionalità tecnica, che la Sezione ha costantemente differenziato dall’altro “pilastro”, della procedura, costituito dalle mediane e dal loro valore meramente quantitativo, del tutto legittimamente ha potuto discostarsi dalla lettura delle opere fatta dai propri predecessori.
Ovviamente, nell’ambito di tale lata discrezionalità tecnica delle valutazioni, non può rilevare nel senso dell’illegittimità dei giudizi la circostanza per cui le medesime opere siano state valutate in modo identico sia per la prima che per la seconda fascia, in quanto, al contrario, sarebbe stata illegittima una contraddittorietà di giudizi per il medesimo scritto; né che, ovviamente, il commissario Fracanzani abbia preso in considerazione 18 pubblicazioni sia per la prima che la per la seconda fascia (invece che solo 12 per quest’ultima), dal momento che tale obiettivo errore si è tradotto in una più approfondita valutazione anche per la seconda fascia, senza che la ricorrente abbia dimostrato (né, per vero, allegato) che una più circoscritta valutazione per la seconda fascia avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un positivo esito della procedura.
8.3. – Va respinta anche la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento di nuova valutazione, atteso che quest’ultima era stata ordinata proprio nella sentenza azionata.
Peraltro, risulta difficile ipotizzare, nell’ambito di un procedimento quale è quello di valutazione dei titoli e delle opere proprio della abilitazione scientifica nazionale, la possibilità che il candidato apporti un contributo all’istruttoria, che si concreta (in assenza di criticità legate all’ammissibilità o alla procedibilità della domanda) nella valutazione tecnico-discrezionale dei detti elementi da parte della Commissione.
9. – Vanno respinte anche le censure legate alla posizione, da parte della Commissione, di criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli predeterminati dalla lex specialis della procedura.
Innanzitutto, le norme decretizie che conferiscono alle Commissioni detto potere, per [#OMISSIS#] giurisprudenza della Sezione, si palesano legittime, in quanto tale possibilità di porre criteri ulteriori (che non sostituiscano quelli ivi fissati) incontra l’unico limite (per tutte, TAR Lazio, sez. Terza, 1° giugno 2016, n. 6435) nell’esigenza di non “sterilizzare” l’applicabilità dei criteri e parametri generali indicati nel decreto citato, con ciò contemperando, da un lato, l’esigenza di uniformare il più possibile le modalità di valutazione degli organi collegiali e, dall’altro, rendere comunque più aderenti i giudizi alle specificità del settore concorsuale di riferimento.
Tanto detto, tale facoltà della Commissione ha carattere del tutto discrezionale, e, pertanto, legittimamente potrebbe non esser esercitata affatto, ove tale Organo non ne ravvisasse la necessità, oppure ritenesse di aderire (in caso di Commissione nominata a fini di riesame) ai criteri già elaborati dalla precedente Commissione.
10. – I motivi aggiunti, oltre che irricevibili per tardività (in quanto portati a notifica dopo il sessantesimo giorno dal deposito in giudizio dei documenti sui quali la ricorrente afferma di basarne il tenore) sono altresì inammissibili per difetto di interesse, essendo rivolti non già verso i provvedimento di diniego di abilitazione, bensì contro una mera relazione successiva fornita dalla Commissione al MIUR a fini di inoltro alla Avvocatura dello Stato, priva di carattere provvedimentale ed autonomamente lesivo.
11. – In conclusione, l’impugnazione è in parte inammissibile ed in parte infondata.
Le spese possono essere compensate, attesa la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) in parte respinge e per il resto dichiara inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 13/07/2017