Sostenere l’affinità del corso di laurea di provenienza a quello in Medicina e Biologia, significa entrare nel merito di valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tali riservate all’ateneo ed insindacabili da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità (salvo che ricorrano le figure sintomatiche della macroscopica arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza dell’atto, dell’evidente difetto o contraddittorietà della motivazione ovvero del travisamento dei fatti).
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 676
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimento da altro corso di studi-Limite sindacato giurisdizionale
N. 00676/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Cannella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Braccio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Sacro Cuore, n. 22;
contro
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
– della deliberazione del Consiglio di Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Messina prot. n. 70338 in data 3 ottobre 2017, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta all’iscrizione al terzo anno del Corso di Studi in Fisioterapia;
– dell’atto prot. n. 0073729 del 12 ottobre 2017 ricevuto dal ricorrente in data 17 ottobre 2017 con il quale l’Università degli Studi di Messina ha comunicato la deliberazione suddetta al ricorrente, senza allegarne il testo;
– di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali comunque connessi del relativo procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente gravame, il ricorrente – in possesso di laurea in “Terapia della neuro e Psicomotricità età evolutiva” e laurea magistrale in “Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie” – impugna l’atto in epigrafe, con cui l’Università degli Studi di Messina ha rigettato l’istanza, da questi avanzata, di valutazione di tali titoli ai fini dell’ammissione diretta ad un anno successivo al primo del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo “in quanto, sulla base del vigente regolamento del Corso stesso, possono essere valutati e convalidati crediti formativi acquisiti precedentemente, solo su istanza di studenti regolarmente immatricolati nel Corso o di studenti che chiedono di afferire al Corso per trasferimento da altra sede universitaria”.
Parte ricorrente, in particolare, afferma l’illegittimità di tale diniego, oltre che per motivi procedurali (violazione degli artt. 7 e 10 bis della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento), per:
– Violazione dell’art. 4 della l. n. 164/99 alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria n. 1/2015;
– Violazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università di Messina e del Regolamento Didattico del Corso di Studi in Fisioterapia, imponendo entrambi tali regolamenti (in tal senso, rispettivamente gli artt. 32 e 10), non già l’immatricolazione, bensì che in caso di richiesta di nuova iscrizione da parte di soggetti già titolari di un titolo di studio equipollente a quello agognato, il Consiglio di corso di laurea deliberi sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione universitaria resistente, sostenendo la legittimità dell’impugnato diniego di iscrizione in relazione alle modalità di accesso per i corsi di laurea a numero programmato, con la conseguenza che la relativa ammissione, proprio in forza, del contingentamento dei posti disponibili, sarebbe subordinata al superamento delle prove di ammissione al fine di garantire non soltanto l’accesso ai corsi dei più meritevoli ma anche una corretta programmazione dell’attività formativa.
Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2018, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Come evidenziato in ricorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con l’invocata sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 ha sancito il principio secondo cui “in virtù del principio comunitario di libera circolazione, l’accesso agli studi di insegnamento superiore da parte di studenti provenienti da altri Stati membri deve essere sempre garantito, e può subire restrizioni solamente limitatamente a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dagli Stati membri. Pertanto, atteso che la ratio del sistema introdotto dall’art. 4 l. n. 264 del 1999 (che prevede un test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato) è quella di garantire un’elevata qualità dell’istruzione universitaria nazionale, non risulta strettamente necessario al raggiungimento dei fini perseguiti la previsione di un test di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l’Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali) mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dai candidati”.
Secondo l’Adunanza Plenaria, infatti, “il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo”, richiamando in tal senso l’art. 11 della l. n. 341/1990, che affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo”, nonché l’art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone come le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, e l’art. 11, comma 9, dello stesso d.m., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale.
Ben si comprende, dunque, come tale principio, espressamente affermato dall’Adunanza Plenaria con riferimento agli studenti stranieri che intendano iscriversi presso un’università italiana facendo valere i titoli conseguiti in altro stato membro dell’Unione, non possa (ovviamente) non valere anche per gli studenti italiani che – come il ricorrente – siano già in possesso di laurea conseguita presso altra università italiana e chiedano la valutazione del titolo ai fini dell’iscrizione ad un corso universitario a “numero chiuso” (in tal senso, T.A.R. Campania, Napoli, sezione IV, n. 2489/2017), ferma restando la necessità di verificare se e quanto il corso di laurea conseguito dallo studente sia o meno “affine” a quello presso il quale intenda iscriversi, al fine del riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.
In altri termini, come precisato da questa Sezione (cfr. T.A.R. Catania, Sezione I, 23 febbraio 2018, n. 412) “laddove, come nel caso in esame, lo studente provenga da altro corso di laurea, il problema si sposta sulla necessità di verificare se e quanto il corso di laurea seguito dallo studente fino a quel momento sia oppure no “affine” a quello presso il quale intende iscriversi, al fine del riconoscimento dei c.d. crediti formativi”.
A ciò si aggiunga che, come rilevato nella citata pronuncia resa da questa Sezione interna nei confronti della medesima università oggi resistente, il Regolamento didattico d’Ateneo dell’Università di Messina, all’art. 23, espressamente stabilisce che “i Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro corso di studio, di reiscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, il riconoscimento dei crediti acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato” (in tal senso, cit. T.A.R. Catania, Sezione I, n. 412/2018).
Privo di rilievo è, invece, il riferimento dell’amministrazione resistente al decreto MIUR n. 546 del 30 giugno 2016, contenente norme riguardanti “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”, secondo cui “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria” (punto 12), richiamandosi a tal proposito quanto recentemente affermato nella prefata sentenza di questa Sezione interna n. 412/2018, secondo cui tale previsione sarebbe illegittima, venendo “in tal modo … surrettiziamente introdotto l’obbligo del test di ammissione per tutti coloro che, come il ricorrente, provengono da corso di laurea diverso da quello di Medicina, e previsto così un divieto generale di riconoscimento di crediti, tale da concretizzare quella limitazione alla libertà di circolazione che la citata pronuncia della Plenaria ha inteso scongiurare (non facendo differenza, come già si è detto, che nel caso di specie trattasi di studente italiano tout court, ma solo proveniente da altro corso di laurea)”.
Ne consegue, dunque, l’illegittimità, sotto tale profilo, del gravato diniego, ritenendo il Collegio che l’amministrazione universitaria abbia – di fatto – omesso ogni considerazione del curriculum studiorum della ricorrente, illegittimamente sostenendo l’obbligatorietà del “previo superamento di apposito test di ammissione”.
In ultimo, la richiamata decisione n. 412/18, riferendosi sempre alla A.P. 1/2015, rispetto all’effetto elusivo alla partecipazione ai test di ingresso, ha rammentato che <<…il problema “elusione”, e quello connesso “intransigenza/lassismo”, si risolvono invero non con la creazione di percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza.
<<…Peraltro, una generalizzata prassi migratoria ( prima in uscita da parte degli studenti che non abbiano inteso sottoporsi o che non abbiano superato la prova nazionale di ammissione e poi in ingresso da parte degli stessi studenti che abbiano compiuto uno o più anni di studii all’estero ) in qualche modo elusiva nel senso di cui sopra è da escludersi sulla base dell’indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero di posti rimasti per ciascun anno di corso scoperti rispetto al numero massimo di studenti immatricolabili ( non superiore alla offerta potenziale ch’esse possono sostenere ) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato>>.
Sono, altresì, fondati, in ragione del contenuto non vincolato del provvedimento impugnato, anche le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto, avendo l’ateneo in tal modo impedito ogni forma di contraddittorio preventivo con l’interessato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e l’impugnato provvedimento deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che la resistente università intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa l’applicazione di principi giurisprudenziali non riferibili in modo inequivoco al caso concreto, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/04/2018