Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la ricorrente stata nelle more del giudizio nominata professore di seconda fascia.
TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 4 aprile 2018, n. 186
Procedura concorsuale posto ricercatore-Improcedibilità del ricorso
N. 00186/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2013, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Russo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Campobasso, via F. De Attellis, n. 6 Scala B;
contro
Università degli Studi del Molise in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (non costituiti in giudizio);
per l’annullamento
del provvedimento n. 277 del 5 aprile 2013 a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Molise di revoca del bando con DR n. 1453 del 22.12.10; del verbale n. 11/2012 del Consiglio Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute del 5.12.12; dei verbali del Consiglio Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute del 9 e 27 febbraio 2013; del verbale n. 3/2013 del 27.2.13 del Consiglio Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute ; del verbale n. 5/13 del Senato Accademico del 18.3.13 e della approvazione del 16.4.13; del verbale n. 2/13 del Consiglio di Amministrazione del 22.3.13 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.4.13, nelle parti in cui statuiscono la revoca del bando DR n. 1453 del 22.12.10, pubblicato in GU n. 2 del 7 gennaio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi del Molise;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 21 dicembre 2010, il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Molise deliberava la richiesta di attivazione di 2 procedure di valutazione comparativa, per ricercatore a tempo indeterminato.
La dottoressa [#OMISSIS#] presentava domanda di partecipazione alla selezione insieme ad altri 18 candidati, ma il procedimento concorsuale non veniva concluso e con decreto rettorale del 5 aprile 2013 la procedura veniva revocata.
Avverso tale provvedimento la dott.ssa [#OMISSIS#] proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento.
Si costituiva l’Università degli Studi del Molise con atto depositato in data 19 luglio 2013 chiedendo che il ricorso fosse respinto.
Con atto depositato in data 23 gennaio 2018 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, essendo stata nelle more nominata professore universitario di II fascia ed acquisendo così una posizione più elevata rispetto a quella ambita mediante la partecipazione alla selezione di cui è causa e chiedendo anche l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
All’udienza pubblica Straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 14 marzo 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione testè menzionata e che la richiesta di disporre la compensazione delle spese del giudizio è stata proposta in udienza anche dalla parte pubblica, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Orazio [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 04/04/2018