Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 11 maggio 2015, n. 399

Personale azienda ospedaliera universitaria-Indennità di equiparazione ex art. 31 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761-Ricostruzione carriera-Attività assistenziale

Data Documento: 2015-05-11
Area: Giurisprudenza
Massima

L’equiparazione, ai fini retributivi, al personale ospedaliero di pari qualifica dei dipendenti universitari che prestano servizio presso i policlinici ed altre strutture universitarie convenzionate col servizio sanitario nazionale, in applicazione dell’art. 31 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, deve essere effettuata con riferimento, oltre che all’anzianità, alle mansioni svolte nelle funzioni assistenziale; tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica ricoperta nella carriera di appartenenza, deve essere fatto con adeguata istruttoria finalizzata ad accertamenti e valutazioni idonei a sorreggere le scelte tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti.

Contenuto sentenza

N. 00399/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00965/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2013, proposto da: 
Universita’ degli Studi di Messina, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81; 
contro
[#OMISSIS#] Princiotto n.q. di erede di Tomasello [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. Grazia Gringeri, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, piazza Giovanni Amendola 31; 
nei confronti di
Azienda Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Losi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Arena in Palermo, Via Massimo D'[#OMISSIS#], 8; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE II n. 01513/2013, resa tra le parti, concernente lavoro – corresponsione indennità art. 31 d.p.r. 761/1979 – difetto di giurisdizione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Princiotto e di Azienda Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati l’avv. dello Stato Tutino, l’avv. G. [#OMISSIS#] su delega dell’avv. G. Gringeri e l’avv. G. Losi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellato era dipendente dell’Università degli studi di Messina, inquadrato dal 1/11/1994 nell’VIII qualifica funzionale ( funzionario tecnico).
Prestando servizio presso il Policlinico universitario e svolgendo attività in ambito assistenziale, il dipendente aveva quindi diritto all’indennità di equiparazione al personale ospedaliero prevista dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 e dall’art. 31 del DPR 761 del 1979.
L’interessato – avendolo l’Università equiparato al personale ospedaliero collocato nell’VIII livello – ha proposto un ricorso al TAR Catania per vedersi riconosciuto il diritto all’equiparazione al X ( o in subordine IX) livello ospedaliero.
Il TAR con la sentenza impugnata ha:
a) declinato la giurisdizione per il periodo successivo al 30.6.1998, ai sensi dell’art. 69 del T.U. n. 165 del 2001;
b) per il periodo anteriore ha accolto il ricorso, osservando in sostanza che secondo la prevalente giurisprudenza l’indennità va erogata in base alle tabelle di equiparazione contenute nell’allegato D al D.I. 9.1.1982;
c) ha definito il livello di equiparazione nel X livello ospedaliero.
La sentenza è stata impugnata dalla soccombente Università la quale ne chiede la riforma, evidenziando in particolare che l’interessato mancava della laurea, titolo professionale indispensabile per svolgere funzioni proprie del X livello ospedaliero ( assistente biologo, farmacista etc.).
Si è costituita in resistenza l’erede dell’originario ricorrente, la quale rappresenta che per il periodo successivo al 1/7/1998 la domanda è stata accolta in primo grado dal Tribunale civile di Messina con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino, che chiede l’accoglimento dell’appello, rappresentando che avverso la sentenza della Corte territoriale pende ricorso per Cassazione.
All’udienza del 18 marzo 2015 l’appello è stato posto in decisione.
DIRITTO
Come risulta dalle premesse il TAR Catania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha declinato la giurisdizione per il periodo di servizio successivo al 30.6.1998, ritenendo la relativa domanda devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’art. 69 del T.U. n. 165 del 2001.
Il relativo capo di sentenza non è stato impugnato ed è dunque coperto da giudicato, di talchè non è possibile qui discutere della contraddittorietà ( evidenziata dagli attuali orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte regolatrice) della devoluzione a due diversi plessi giurisdizionali di frazioni temporali di una controversia che ha invece carattere evidentemente unitario.
Ciò premesso l’appello dell’Amministrazione è fondato e va pertanto accolto.
L’art. 1 della legge n. 200 del 1974 ha introdotto, in favore del personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università, una indennità nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.
Successivamente l’art. 31 del DPR n. 761 del 1979, nel confermare la spettanza al personale non docente universitario della indennità di equiparazione al personale non medico ospedaliero, ha previsto l’inserimento negli schemi tipo di convenzione tra regioni e università ex lege n. 833 del 1978 di apposite tabelle di equiparazione del personale universitario a quello delle Unità sanitarie locali.
Alla stregua della richiamata normativa, in sede di approvazione dello schema tipo di convenzione con l’Allegato D al decreto interministeriale 9 novembre 1982 è stata istituita una tabella di corrispondenza, che per il personale non docente prevede in generale l’equiparazione del personale universitario tecnico di VIII qualifica funzionale al coadiutore tecnico ospedaliero di X livello.
Ed è appunto in applicazione di detta tabella che la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto dell’appellato ( appunto funzionario tecnico universitario di VIII livello, ancorchè non laureato) ad essere equiparato al coadiutore ospedaliero del X livello.
Ciò premesso, con l’unico articolato motivo di impugnazione l’Amministrazione appellante deduce che ha errato il Tribunale nell’applicare meccanicamente la tabella, in quanto l’interessato non ha svolto in concreto mansioni ricomprese nella declaratoria del X livello ospedaliero e non poteva comunque svolgerle, trattandosi di mansioni professionali ( farmacista biologo etc. ) il cui esercizio presuppone ineludibilmente il possesso del diploma di laurea.
Il mezzo è fondato.
Secondo l’ indirizzo giurisprudenziale condiviso dal TAR, le risultanze della tabella di corrispondenza di cui al citato allegato D hanno carattere vincolante con la conseguenza che i funzionari tecnici universitari di VIII livello – anche se sprovvisti di laurea e anche se pervenuti a tale inquadramento in virtù di riconoscimenti mansionistici – hanno diritto all’equiparazione al personale ospedaliero di X livello.
In tal senso è stato infatti affermato che la cosiddetta “indennità De [#OMISSIS#]”, riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è legittimamente determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente. ( cfr. SS.UU. n. 8521 del 2012).
Nonostante l’autorevolezza del richiamato precedente, il Collegio intende però dare continuità al diverso indirizzo interpretativo, sempre seguito da questo Consiglio di Giustizia, secondo cui in primo luogo l’equiparazione, ai fini retributivi al personale ospedaliero di pari qualifica dei dipendenti universitari che prestano servizio presso i Policlinici ed altre strutture universitarie convenzionate col Servizio sanitario nazionale, in applicazione dell’art. 31 D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, deve essere effettuata con riferimento, oltre che all’anzianità, alle mansioni svolte nelle funzioni assistenziale; tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica ricoperta nella carriera di appartenenza, deve essere fatto con adeguata istruttoria finalizzata ad accertamenti e valutazioni idonei a sorreggere le scelte tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti. ( cfr. CGA n. 607 del 2014, n. 445 del 2005 e n. 382 del 2002 nonchè in precedenza VI Sez. n. 1740 del 1998).
In tale ottica è stato altresì evidenziato da un lato che la tabella di corrispondenza dell’Allegato D per i funzionari e i collaboratori tecnici ha carattere dichiaratamente provvisorio come si desume dalla nota n. 3 all’Allegato stesso; dall’altro che la tabella appare superata per effetto della sopravvenuta normativa di settore.
Sotto il profilo da ultimo evocato, infatti, la stessa Suprema Corte ha di recente chiarito che un collaboratore o un funzionario tecnico, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente, non possono essere equiparati, sulla base delle tabelle allegate al d.m. 9 novembre 1982, a figure dirigenziali mediche dei ruoli sanitari ordinari, dovendosi operare il raffronto con figure di pari livello del S.s.n., come previsto dall’art. 51 del c.c.n.l. per il comparto Università del 9 agosto 2000, e fino alla ridefinizione delle corrispondenze economiche operata con l’approvazione di una nuova tabella nazionale avvenuta con la stipula del c.c.n.l. del 27 gennaio 2005. ( Cass. sez. lavoro n. 19190 del 2013).
Per l’effetto la controversia all’esame va risolta, ad avviso del Collegio, indagando in concreto se il ricorrente funzionario tecnico universitario possa aver svolto, in ambito assistenziale, funzioni equivalenti a quelle del personale ospedaliero di X livello, e cioè le funzioni proprie dei farmacisti biologi chimici etc. ospedalieri, inquadrati come coadiutori o collaboratori.
Ora, il fatto che il ricorrente fosse privo del diploma di laurea porta ad escludere in radice la possibilità di configurare tale equiparazione per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso infatti – già sul piano formale – deve osservarsi che la tabella si è espressamente riferita al personale ospedaliero in possesso del diploma di laurea, sicché l’equiparazione del personale universitario si giustifica solo per coloro che risultino in possesso del medesimo titolo di studio. ( cfr. VI Sez. n. 5015 del 2001).
Per altro verso, e soprattutto, nel vigente ordinamento per il legittimo svolgimento delle funzioni di farmacista biologo etc. in ambito ospedaliero è prescritto il possesso del relativo diploma di laurea di talché il ricorrente ( in quanto sprovvisto di tale titolo) non può pretendere di essere equiparato al personale sanitario che svolge quelle funzioni specialistiche e possiede quel diploma.
In tal senso deve ribadirsi, dunque, che per l’equiparazione retributiva al trattamento economico complessivo spettante al personale sanitario che svolge funzioni e mansioni che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio (laurea) e di abilitazione all’esercizio professionale, è necessario che lo stesso titolo e abilitazione siano posseduti altresì dal personale universitario che assuma di avere, ai sensi e per gli effetti di cui al cit. art. 31 D.P.R. n. 761/1979, “pari funzioni, mansioni e anzianità”, non potendosi dare rilievo a situazioni di fatto.
Come è stato icasticamente osservato, dal principio di non contraddizione interna dell’ordinamento giuridico – che altrimenti consentirebbe, retribuendolo, un esercizio professionale abusivo – deriva la presunzione assoluta che in nessun caso sia possibile lo svolgimento di funzioni e mansioni che richiedano uno specifico titolo e abilitazione da parte di personale, di qualsiasi provenienza, che ne sia in concreto sprovvisto. ( cfr. CGA n. 1346 del 2010).
Le considerazioni che precedono portano dunque ad escludere il diritto del richiedente all’equiparazione economica con funzioni o mansioni per cui sia richiesta la laurea o l’abilitazione professionale di cui egli era sprovvisto.
L’appello dell’Amministrazione va pertanto accolto, con riforma del capo di sentenza impugnato e rigetto in parte qua del ricorso introduttivo.
L’esistenza dei richiamati contrasti giurisprudenziali impone la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma il capo di sentenza impugnata e rigetta in parte qua il ricorso introduttivo.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lipsis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Corbino, Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)