Con specifico riguardo ai servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica, gli elementi caratterizzanti gli assegni debbano essere individuati nella finalità di formazione o “addestramento scientifico e didattico” e nella circostanza che l’attribuzione avvenga in esito ad una selezione pubblica mediante procedura comparativa.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16 aprile 2018, n. 2483
Ricercatore universitario-Riconoscimento servizi pre-ruolo
N. 02483/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02129/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2009 proposto dalla dott.ssa Faraonio [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Grassi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via Michelangelo Schipa n.115;
contro
Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;
per l’annullamento
dei provvedimenti di rigetto dell’istanza ex art.103 del DPR n.382 del 1980 prot. n.8633 del 25/1/2010 e prot. n.23639 del 25/2/2010.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
Vista la memoria dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, co.5, 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO
Espone parte ricorrente di aver conseguito la conferma in ruolo quale professore associato in data 1/3/2009 e di aver con istanza del 17/9/2009 richiesto ai fini economici e di carriera ex art.103 del DPR n.382 del 1980 il riconoscimento dei servizi prestati prima dell’immissione in ruolo, corredando detta istanza dei servizi pre-ruolo svolti ed utili alla ricostruzione della carriera. In data 20/11/2009 interveniva preavviso di diniego, cui la ricorrente faceva seguire proprie osservazioni, ma sono comunque intervenuti i provvedimenti impugnati.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio, rappresentando successivamente la avvenuta cessazione della materia del contendere atteso che con Decreto rettorale n.2102 del 15/6/2012 è stata annullata in autotutela la impugnata nota n.8633 del 25/1/2010.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2018 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione del DPR n.382/1980, della Legge n.28/1980, della Legge n.241/1990 e degli artt.3, 9, 34, 35, 97 e 113 Cost.
2. Il Collegio ritiene, almeno in parte, di dover dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, come evidenziato dall’Avvocatura erariale, con Decreto rettorale n.2102 del 15/6/2012 veniva annullata in autotutela la impugnata nota n.8633 del 25/1/2010. Peraltro la Sezione, che sull’argomento già con risalente pronuncia n.292 del 2008 ebbe a distinguere sulle varie tipologie di assegni ed in particolare su quelli finalizzati all’addestramento o formazione scientifica e didattica, di recente con sentenza n.1487 del 2016, resa su analoga vicenda nell’ambito della quale pure era intervenuto Decreto rettorale di attribuzione del preteso riconoscimento, ai fini economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato in qualità di titolare di assegno di ricerca, similmente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per avvenuta soddisfazione della pretesa azionata da parte ricorrente.
2.1 Quanto, poi, alle ulteriori pretese che parte ricorrente ritiene di aver formulato in sede ricorsuale e che non avrebbero trovato riconoscimento nel provvedimento adottato dall’Amministrazione in sede di autotutela, questo Organo giudicante ritiene di sottolineare come, con specifico riguardo ai servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica, gli elementi caratterizzanti gli assegni debbano essere individuati nella finalità di formazione o “addestramento scientifico e didattico” e nella circostanza che l’attribuzione avvenga in esito ad una selezione pubblica mediante procedura comparativa (TAR Abruzzo, L’Aquila, n.312/2016). Ora le esperienze per le quali parte ricorrente lamenta la permanenza di interesse alla decisione non possono rientrare tra i servizi pre-ruolo riconoscibili sia per la mancanza delle citate caratteristiche, sia in ragione del carattere tassativo della disposizione di cui all’art.103 del DPR n.382/1980, sia per la oggettiva non assimilabilità tra le borse e gli assegni di cui alla lett.e) dell’art.7 della Legge n.28/1980 – per i quali è testualmente ammesso il riconoscimento – e gli assegni ex lege n.449/1997.
3. Per tali motivi il ricorso va in parte dichiarato improcedibile, in parte rigettato per come infondato.
Attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, in parte lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 20 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere
Pubblicato il 16/04/2018