Estinzione per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui anelava.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 maggio 2018, n. 5267
Abilitazione scientifica nazionale–Estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere
N. 05267/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04970/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2017, proposto da:
Squillaci [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Beniamino [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio i medesimi in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, come da procura in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
degli atti e provvedimenti con il quali è stata negata al Prof. [#OMISSIS#] Squillaci l’abilitazione scientifica nazionale 2016 per il settore concorsuale 06/I1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. B. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 26 maggio 2017 e depositato il successivo giorno 30, il Prof. [#OMISSIS#] Squillaci ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, del giudizio di inidoneità all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per immagini, Radioterapia e Neuroradiologia nella sessione indetta con Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
2. – In data 27 maggio 2017 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo ai fini di cui all’art. 71 bis c.p.a., ma che successivamente, come dichiarato con memoria depositata il 17 aprile 2018, egli ha ottenuto l’abilitazione a Professore di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 06/I1 “Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia”, ed ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
3. – Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 9 maggio 2018 ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a.
DIRITTO
1. – In forza della dichiarazione formulata dal ricorrente nella suddetta memoria, il ricorso deve dichiararsi estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere: circostanza della quale il Collegio deve limitarsi a prendere atto.
2. – Anche in ragione di tanto, le spese possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 11/05/2018