TAR Sicilia, Catania, 24 aprile 2014, n. 1189

Data Documento: 2014-04-24
Area: Giurisprudenza
Massima

Non si applica l’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a.. laddove l’obbligo di cui si chiede l’adempimento consista in una obbligazione pecuniaria della quale  è già prevista la maggiorazione con gli interessi legali finalizzati ad elidere il danno da ritardo.

Contenuto sentenza

N. 01189/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00797/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 797 del 2014, proposto da: 
Islam Aminul, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Massimo [#OMISSIS#] in Catania, Corso Italia, 72; 
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. Prefettura di Ragusa – Sportello Unico per l’Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 
nei confronti di
Salvatrice Pace; 
per l’annullamento
– del provvedimento prot. n. P-RG/L/N/2012/102186 emesso dalla Prefettura di Ragusa Sportello Unico per l’Immigrazione in data 14.01.2014 con cui si è disposto che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare è rigettata;
– di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e, comunque, connesso al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. Prefettura di Ragusa – Sportello Unico per l’Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Deve precisarsi che vengono impugnati in effetti due provvedimenti di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da Pace Salvatrice nei confronti del cittadino straniero odierno ricorrente; si chiarisce nell’epigrafe del ricorso, infatti, che, assieme agli atti connessi, si impugna: “in particolare, l’analogo provvedimento di rigetto redatto in pari data e comunicato successivamente”.
Il primo di tali atti è motivato con riferimento al parere non favorevole all’accoglimento dell’istanza espresso dalla Questura di Ragusa: “in quanto non è stata accertata la presenza dello straniero sul luogo di lavoro. Lo straniero, peraltro, risulta dimorare a Palermo”; si indica più avanti che il dichiarante (cioè la signora Pace) non ha fornito osservazioni.
Il secondo provvedimento, oltre a richiamare il parere non favorevole espresso dalla Questura di Ragusa nel senso sopra riportato, aggiunge: “vista la nota del 12/12/2013 acquisita al protocollo numero 13.704 del 12/12/2013 con cui la Questura di Ragusa, a seguito della valutazione delle controdeduzioni presentate dalla richiedente signora Pace Salvatrice, ha confermato il parere negativo per le motivazioni che di seguito si riportano: “… In sede di sommarie informazioni è stato [#OMISSIS#] Giovanni, nato a vittoria il 16/2/1955, figlio di Pace Salvatrice ad avere dichiarato e sottoscritto di aver assunto i cittadini extracomunitari come badanti dal mese di luglio 2012, pertanto, fuori dai termini stabiliti dal decreto legislativo”.
Vengono dedotte a sostegno del ricorso le seguenti censure.
a) Violazione di legge, mancata applicazione dell’art. 5 commi 5 e11bis del decreto legislativo 109-2012, mancata applicazione della circolare protocollo n. 7529 del 4 dicembre 2012, difetto di istruttoria.
Si sostiene che con le controdeduzioni tempestivamente formalizzate dalla Signora Pace Salvatrice sarebbe stata confermata la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo preso in considerazione dal decreto legislativo e l’interruzione dello stesso a decorrere dal 1/1/2013. Sarebbe stato necessario un supplemento di istruttoria che avrebbe consentito all’amministrazione di avvedersi del fatto che in capo al ricorrente sussistevano tutti i requisiti necessari per l’accoglimento della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare.
b) violazione dell’articolo 3 e10 bis legge 241-1990, erroneità della motivazione.
Gli atti impugnati non sono suffragati da riferimenti o indicazioni tali da far ritenere congrua la motivazione.
Entrambe tali censure risultano agevolmente confutate dalla documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il 7/4/14 ( nell’omologo ricorso R. G. 799-2014 ) ove sono comprese le osservazioni datate 23 settembre 2013 dalle quali nessuno elemento concreto e specifico é dato rilevare nel senso dedotto il ricorso, tanto vero che in sede di chiamata della causa all’odierna camera di consiglio si è chiesta conferma al difensore del ricorrente se le dichiarazioni sulle quali si fa riferimento in ricorso, fossero effettivamente le predette ed egli lo ha confermato.
Si può infatti leggere in tali osservazioni, il semplice riferimento a quanto prevede l’articolo 5 del decreto legislativo n. 109-2012, a cui si aggiunge, per dimostrare la conformità della fattispecie a quanto previsto da detta norma, che “infatti il signor Abdullah Monsur (l’altro cittadino straniero interessato all’emersione, n.d.r.) da come può evincersi dalla documentazione che si allega al lavorato per un periodo non inferiore ai sei mesi. Successivamente il rapporto si è interrotto in quanto il lavoratore si effettivamente trasferito a Palermo”.
Quindi nulla chiarisce siffatta dichiarazione.
In considerazione di ciò resta non contestato il presupposto di fatto su cui si fonda il secondo dei provvedimenti impugnati che resiste perciò alle dedotte censure.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 oltre agli accessori legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)