TAR Campania, Napoli, Sez. II, 19 aprile 2018, n. 2579

Università e Servizio Sanitario Nazionale-Medico c.d. gettonato-Riscatto anni di laurea

Data Documento: 2018-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Sul tema, la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, in riforma di diverse pronunce di questa Sezione favorevoli al riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti al riscatto ora per allora dei soli anni del corso di laurea (con esclusione invece del diritto al riscatto di quelli della specializzazione), per un verso ha negato – in difetto di un’apposita statuizione nelle sentenze da eseguire– che il diritto al riscatto, a fini pensionistici, dei corsi di laurea e di specializzazione costituisca un necessario portato (esplicitabile dal giudice dell’ottemperanza) del semplice accertamento che il rapporto di fatto è comunque esistito e che da esso scaturiscono le conseguenze di cui all’art. 2126 c.c. e, per un altro verso, ha affermato che il riscatto degli anni di studio, riguardando un periodo antecedente a quello lavorativo e avendo carattere facoltativo e oneroso e presupposti propri, non può dirsi incluso nella regolarizzazione previdenziale, assicurativa ed assistenziale oggetto della domanda accolta in sede di giudizio di cognizione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1851; Id., Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6847; Id., Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1142; nonché Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1850, resa su ricorso per ottemperanza.

Contenuto sentenza

N. 02579/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2011, proposto da [#OMISSIS#] Siani, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via [#OMISSIS#] Console, n.3; 
contro
l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale della Stato di Napoli, domiciliataria ex lege alla via Diaz, n. 11; 
Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; 
per
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 11006/2003 emessa dal T.A.R. Campania – sez. 2^.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che con il ricorso in esame, notificato il 4 gennaio 2011 e depositato il 28 gennaio 2011, il Dott. [#OMISSIS#] Siani agisce per l’ottemperanza alla sentenza n. 11006 del 7 agosto 2003, con la quale questa Sezione ha accolto la sua domanda di accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell’attività medico-assistenziale svolta presso il Policlinico Universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” in qualità di medico c.d. “gettonato”, ai fini della successiva domanda di condanna ai sensi dell’art. 2126 c.c. e limitatamente alla regolarizzazione della posizione previdenziale, assicurativa e assistenziale del ricorrente, con condanna, per l’effetto, delle amministrazioni intimate (l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” e la sua Azienda Universitaria Policlinico), ciascuna per il proprio periodo di competenza, a richiedere in suo favore l’iscrizione ad un ente previdenziale per il periodo temporale oggetto della pretesa;
che, in particolare, il Dott. Siani ricorre nella presente sede di ottemperanza al fine di sentir dichiarare che nel giudicato da eseguire era ricompreso il riconoscimento del proprio diritto a procedere al riscatto degli anni di laurea e del corso di specializzazione, a fini pensionistici, ora per allora, cioè secondo le aliquote retributive vigenti al momento di presentazione della domanda;
che l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II” ha resistito in giudizio, sostenendo che l’avvenuto riconoscimento giurisdizionale della tutela minima, ex art. 2126 c.c., del rapporto di lavoro dipendente di fatto instaurato col ricorrente, con la garanzia della posizione previdenziale ove mancante, non comprende il riconoscimento degli ulteriori benefici spettanti unicamente nel caso di rapporto di lavoro regolare e, in particolare, non comprende il riscatto degli anni di laurea e di specializzazione, che comunque non gli spetterebbe perché, nel primo anno di gettonamento, non avrebbe coperto il monte ore annuo neppure di un medico a tempo definito; il riscatto del corso di studi di specializzazione, inoltre, sarebbe precluso anche dal fatto che ha conseguito la specializzazione nel periodo di gettonamento, mentre condizione necessaria per il riscatto del periodo del corso di specializzazione è che non coincida con l’attività lavorativa;
che alla camera di consiglio del 10 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
che la questione di diritto portata all’esame del Collegio non è nuova, avendo questa Sezione già avuto occasione di esaminare analoghi ricorsi proposti da altri medici gettonati per ottenere, in ottemperanza a sentenze di contenuto corrispondente a quella della cui esatta esecuzione qui si tratta, l’accertamento del diritto ad ottenere il riscatto del periodo del corso legale di laurea e di specializzazione, prendendo come parametro di riferimento la retribuzione in godimento all’epoca del rapporto di convenzionamento e non quella, maggiore, del periodo successivo in cui gli interessati sono stati messi in grado di presentare la relativa domanda (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 4684 del 2014);
che la controversia deve essere risolta alla luce dell’indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato che, in riforma di diverse pronunce di questa Sezione favorevoli al riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti al riscatto ora per allora dei soli anni del corso di laurea (con esclusione invece del diritto al riscatto di quelli della specializzazione), per un verso ha negato – in difetto di un’apposita statuizione nelle sentenze da eseguire (come pure nel caso in esame della sentenza n. 11005/03) – che il diritto al riscatto, a fini pensionistici, dei corsi di laurea e di specializzazione costituisca un necessario portato (esplicitabile dal giudice dell’ottemperanza) del semplice accertamento che il rapporto di fatto è comunque esistito e che da esso scaturiscono le conseguenze di cui all’art. 2126 c.c. e, per un altro verso, ha affermato che il riscatto degli anni di studio, riguardando un periodo antecedente a quello lavorativo e avendo carattere facoltativo e oneroso e presupposti propri, non può dirsi incluso nella regolarizzazione previdenziale, assicurativa ed assistenziale oggetto della domanda accolta in sede di giudizio di cognizione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1851; Sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6847; Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1142; nonché C.d.S., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 1850, resa su ricorso per ottemperanza. Con riferimento al riconoscimento degli anni di laurea allo scopo della determinazione del trattamento di fine rapporto, cfr. Cd.S., sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3224; Sez. VI, 31 luglio 2012, nn. 4391, 4392, 4393);
che a tale indirizzo questo Tribunale Amministrativo Regionale ha successivamente prestato motivata adesione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, 29 aprile 2011, n. 2410, confermata in appello da C.d.S., sez. III, 28 novembre 2011, n. 6285);
che per queste ragioni, qui richiamate e ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto per infondatezza;
che sussistono giusti motivi, attesa l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia sussistente all’epoca di proposizione del ricorso, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/04/2018