L’orientamento giurisprudenziale prevalente interpreta l’art. 4, comma 2, lett. b), d.p.r. 23 marzo 2000 n. 117 -ai sensi del quale la commissione di un concorso per la nomina a professore universitario può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee purché l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato- nel senso che l’individuazione dell’apporto individuale non presupponga necessariamente l’indicazione nel testo delle parti dell’opera redatte da ciascun coautore, ma possa enuclearsi con criteri obiettivi sulla base specificità dei contenuti in relazione alla attività scientifica di ciascun candidato (ex multis, TAR Roma, Sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277).
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 25 maggio 2018, n. 754 [Duplicato]
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Valutazione pubblicazioni collettanee
N. 00754/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01349/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
contro
Università degli Studi di Firenze, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] De Grazia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il proprio Ufficio legale in Firenze, Rettorato – piazza San [#OMISSIS#] n. 4;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bargellini in Firenze, piazza Indipendenza 10;
per l’annullamento:
del Decreto n. 593, Anno 2017, prot. n. 108480, del 20 luglio 2017 del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale 13/C1 (Storia Economica), settore scientifico disciplinare SECS-P/12 (Storia Economica), in esito alla quale è stato dichiarato idoneo il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreto, nonché di tutti gli atti della predetta procedura selettiva, ed in particolare, per quanto occorrer possa: del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze del 24.1.2017, nella parte recante l’approvazione della “1. Proposta di nomina Commissione per procedura selettiva per posto di professore ordinario (punto riservato ai docenti di I fascia)”; del Decreto rettorale n. 114, Anno 2017, prot. 18005, del 7.2.2017, recante la nomina della Commissione per la procedura selettiva in questione; dei verbali e degli atti tutti della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale, ed in particolare: del verbale del 11.4.2017 della riunione preliminare (n. 1) della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale; del verbale del 25.5.2017 ore 10.30 della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale, recante valutazione dei titoli; del verbale del 25.5.2017 ore 14.00 della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale, di individuazione del candidato idoneo; della relazione riassuntiva della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale, relativa allo svolgimento della procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario per il S.C. 13/C1 e S.S.D. SECS-P/12; del verbale n. 5 del 12 luglio 2017 della Commissione nominata con il predetto decreto rettorale, recante l’individuazione del Prof. Segreto quale unico candidato idoneo; della nota del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze prot. n. 93651 del 21.6.2017; di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver partecipato alla procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore concorsuale di Storia Economica, impugna il decreto con il quale, all’esito della stessa, è stato dichiarato idoneo il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Segreto.
Con il primo motivo la stessa si duole della illegittimità del sub procedimento con il quale è stata nominata la commissione, affermando che la terna di commissari designata in un primo momento sarebbe stata sostituita da una diversa compagine senza alcuna plausibile ragione in violazione dei principi che disciplinano il ricorso alla autotutela.
Il motivo è infondato.
L’invocazione degli artt. 21 nonies e quinquies della legge 241/90 non appare pertinente atteso che la peculiare struttura che connota le decisioni assunte in via di autotutela riguarda solo i provvedimenti definitivi che a conclusione del procedimento cristallizzano un determinato assetto di interessi destinato a consolidarsi nel tempo. I predetti principi, invece, non sono applicabili agli atti con cui prima che l’iter burocratico giunga a conclusione vengano sottoposte a revisione fasi preparatorie, atteso che a fronte degli stessi non sussiste alcun affidamento meritevole di tutela.
Oltre a ciò deve osservarsi che la nomina dei commissari è connotata ampia discrezionalità tecnica e che i motivi che hanno indotto l’Ateneo a nominare una nuova commissione non appaiono frutto di sviamento in quanto basati sull’esigenza (non arbitraria) di realizzare una più ampia condivisione dei nominativi dei commissari individuandoli fra professori di prima fascia (superando con ciò le divergenze che si erano registrate al momento della designazione della prima terna).
Con il secondo motivo la Prof. [#OMISSIS#] si duole del fatto che la commissione nel valutare i contributi scientifici dei candidati abbia preso in considerazione anche alcuni articoli pubblicati dal Prof. Segreto in collaborazione con altri docenti senza che fossero preventivamente individuate le parti allo stesso attribuibili e senza motivare tale scelta.
Anche tale doglianza è priva di pregio.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente, al quale il Collegio presta adesione, interpreta, infatti, l’art. 4 comma 2 lett. b), d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 ai sensi del quale la commissione di un concorso per la nomina a professore universitario può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee purché l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato, nel senso che l’individuazione dell’apporto individuale non presupponga necessariamente l’indicazione nel testo delle parti dell’opera redatte da ciascun coautore, ma possa enuclearsi con criteri obiettivi sulla base specificità dei contenuti in relazione alla attività scientifica di ciascun candidato (ex multis T.A.R. Roma, sez. III, 19/01/2009, n. 277).
Il che è quanto è avvenuto nel caso di specie atteso che la commissione nell’esaminare i due contributi condivisi presentati dal Prof. Segreto ha valutato e preso in considerazione specifici aspetti degli stessi ricollegandoli alla pregressa attività scientifica che connota il curriculum del candidato.
In particolare, relativamente alla pubblicazione n. 7, “The International Mercury Cartel 1928-1954: Contolling Global Supply”, la Commissione ha rilevato che “(…) il candidato torna sul tema delle ricerche giovanili ossia il mercurio, estendendo la prospettiva al mercato internazionale e alle relazioni tra produttori italiani e spagnoli tra 1928 e 1954”.
Analogamente, nell’esaminare la pubblicazione prodotta al n. 8, “Resistance of the Defeated: German and Italian Big Business and the American Antitrust Policy, 1945-1957”, redatta insieme al prof. Ben Wubs, la commissione ha potuto facilmente individuare l’apporto dell’autore italiano trattandosi di un’opera comparatistica che “analizza l’impatto della visione antimonopolistica statunitense in [#OMISSIS#] e Italia nel periodo della Ricostruzione”.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la erroneità del verdetto di parità fra i titoli dei due candidati espresso in un primo momento della commissione in quanto non troverebbe rispondenza nei giudizi analitici riguardanti le singole opere scientifiche dagli stessi presentate.
In particolare, su quattro delle dodici opere del Prof. Segreto sarebbero stati espressi giudizi poco lusinghieri mentre le opere della Prof. [#OMISSIS#] sarebbero state giudicate tutte originali e di elevato livello qualitativo.
La censura si sofferma tuttavia solo su alcuni aspetti che connotano il curriculum dei due candidati trascurando il fatto che nel giudizio globale della commissione non potevano non pesare anche altri aspetti come il divario temporale di servizio ([#OMISSIS#] associata nel 2011, Segreto già nel 1998), la differenza di produttività ([#OMISSIS#] solo 30 pubblicazioni complessive, Segreto ben 144), la monotematicità della produzione della [#OMISSIS#] (“tutti i lavori si occupano di storia del commercio”) rispetto alla varietà dei temi oggetto di studio da parte del Prof. Segreto ( “si tratta di una produzione scientifica molto ampia”).
In ultimo la Prof. [#OMISSIS#] si duole del fatto che al fine di assegnare l’idoneità ad un solo candidato (come richiesto dal Rettore dopo l’invio del primo verbale in cui si assegnava una valutazione paritaria) la commissione avrebbe valorizzato il profilo internazionazionalistico della attività scientifica e didattica adottando in tal modo un criterio di giudizio a posteriori viziato dalla previa conoscenza dei curricula dei candidati.
Anche tale censura è priva di pregio.
L’operato della commissione deve essere inquadrato nella peculiare situazione di impasse venutasi a creare a causa del giudizio di parità precedentemente espresso, non compatibile con l’esigenza di assegnare un unico incarico di docenza.
In tale peculiare frangente i valutatori hanno gioco forza dovuto individuare un profilo che consentisse di scegliere solo uno dei due professori e lo hanno fatto in modo tutt’altro che arbitrario e posticcio facendo riferimento al bando il quale espressamente richiedeva lo svolgimento di “attività di ricerca di elevata qualificazione nazionale e internazionale (…)”, nonché tenendo conto dei criteri dagli stessi preventivamente enucleati per la valutazione dei titoli che contemplavano l’attività didattica presso “università straniere”, nonché il “coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale”.
La ricorrente sostiene poi che la prevalenza internazionalistica del Prof. Segreto sarebbe dovuta all’apprezzamento di pubblicazioni che non avrebbero potuto essere prese in considerazione, due perché collettanee e mancanti della analitica individuazione dell’apporto del candidato, la terza perché non presentata dallo stesso ai fini della valutazione.
Si tratta tuttavia di argomenti non convincenti.
Della rilevanza delle due pubblicazioni in collaborazione si è giù detto.
Il fatto che una delle tre pubblicazioni internazionali non fosse stata presentata non è tale da inficiare il giudizio complessivo espresso sul punto dalla commissione che si è basato su ben altri elementi quali l’insegnamento come visiting professor in Spagna, Polonia, Francia e Cina e l’essere stato membro di numerose commissioni per il rilascio di titolo di dottore di ricerca in Francia, Svizzera e Spagna”.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 25/05/2018