Laddove il candidato ammesso con riserva alle prove scritte, in esecuzione di un provvedimento cautelare, all’esito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, non abbia riportato il punteggio minimo per la conseguente ammissione alla prova orale, si ritiene che non possa più ottenere alcun risultato utile dall’accoglimento del ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 7 novembre 2014, n. 2693
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale di categ. C-Graduatoria candidati ammessi a sostenere la prova scritta-Ammissione con riserva-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 02693/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2009, proposto da:
[#OMISSIS#] Pia Romano, rappresentata e difesa dall’avv. Umberto [#OMISSIS#] Garrisi e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, viale U. Foscolo N. 1/C;
contro
Universita’ del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l’annullamento
della graduatoria, pubblicata in data 23 giugno 2009 sul sito istituzionale dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, dei candidati ammessi alla prova scritta a seguito di preselezione espletata in data 22 giugno 2009; della comunicazione del calendario delle prove d’esame effettuata mediante avviso pubblicato in data 04 giugno 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ del Salento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Moro e uditi per le parti i difensori Umberto [#OMISSIS#] Garrisi, [#OMISSIS#] Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnata l’epigrafata graduatoria dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta a seguito di preselezione per il reclutamento a tempo pieno e determinato di 1 unità di personale di categ.C.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
Violazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa – eccesso di potere – violazione del principio del giusto procedimento.
Con atto depositato in data 8 maggio 2014 si è costituita in giudizio l’Università del Salento.
Con ordinanza n. 599/2009, pronunciata nella camera di consiglio del 15.7.2009, la sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.
Con atto depositato in data 8 maggio 2014, l’Università del Salento ha rilevato che, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dalla Sezione, l’Università ha disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte; tuttavia, poichè all’esito della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice la dott.ssa Romano non ha riportato il punteggio minimo per la conseguente ammissione alla prova orale, la stessa non potrebbe più ottenere alcun risultato utile dall’accoglimento del ricorso, con conseguente improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.
A seguito della sopravvenienza citata il Collegio ritiene che effettivamente il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo più ottenere la dott.ssa Romano alcun risultato utile dalla decisione del ricorso.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)