N. 00860/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2;
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’ateneo in Pisa, lungarno Pacinotti 43 – 44;
nei confronti
[#OMISSIS#] Peroni, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci 20;
[#OMISSIS#] Manco, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Grazia Carcione, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
per l’annullamento
– del decreto rettorale 18 agosto 2016 n. 959 (prot. 40592/2016), recante nomina del Prof. [#OMISSIS#] Peroni quale Professore ordinario per il settore scientifico disciplinare MED/38, con inquadramento nel settore concorsuale 06/G1, presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa 28 luglio 2016, n. 229;
– della delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa 26 luglio 2016 n. 98;
– del decreto rettorale 14 luglio 2016 n. 850;
– di tutti gli atti adottati e tutte le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice con riferimento alla procedura selettiva in argomento, ivi compresi i verbali delle riunioni del 27 maggio 2016 e del 9 luglio 2016 con i relativi allegati;
– per quanto occorrer possa, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010″; e del bando con cui è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/G1, settore scientifico disciplinare MED/38, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di procedere a una valutazione di tipo comparativo tra i candidati,
– di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli sopra richiamati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa e dei controinteressati [#OMISSIS#] Peroni e [#OMISSIS#] Manco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Esposito, attualmente professore associato di Pediatria presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla procedura di chiamata indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall’Università degli Studi di Pisa con bando pubblicato il 15 febbraio 2016, per la copertura di un posto di professore di prima fascia di ruolo nel settore concorsuale 06/G1 “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile”, settore scientifico disciplinare MED/38.
Alla procedura hanno altresì partecipato il professor [#OMISSIS#] Peroni e la dottoressa [#OMISSIS#] Manco, odierni controinteressati.
Tutti i candidati sono stati giudicati idonei dalla commissione di valutazione costituita a norma del regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Quindi, nella seduta del 26 luglio 2016, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa ha deliberato di proporre per la nomina il professor Peroni, il quale è stato effettivamente nominato professore ordinario dal Consiglio di Amministrazione dell’ateneo con decorrenza dal 1 settembre 2016.
1.1. La nomina è impugnata dalla professoressa Esposito, che ne chiede l’annullamento sulla scorta di tre motivi in diritto.
1.2. Costituitisi in giudizio l’Università di Pisa e i controinteressati, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 28 marzo 2018, preceduta dallo scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a..
2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia l’erroneità dei giudizi espressi dalla commissione di valutazione, la quale avrebbe travisato per molteplici aspetti i percorsi scientifici e professionali dei candidati, danneggiandola. Pur ritenendo tutti e tre i candidati astrattamente idonei a ricoprire il posto messo a concorso, la commissione – in disparte il minor apprezzamento mostrato per la dottoressa Manco – sarebbe infatti pervenuta in modo illogico e arbitrario a una valutazione di sostanziale equipollenza tra i professori Esposito e Peroni, a dispetto del profilo di evidente maggior pregio della prima.
L’irragionevolezza dell’equiparazione emergerebbe con riferimento a tutti i criteri di valutazione adoperati dalla commissione, a partire dal confronto tra le pubblicazioni scientifiche dei candidati. Quelle della professoressa Esposito sarebbero di gran lunga superiori a livello quantitativo e di impact factor complessivo, oltre a vantare la ricorrente un numero assai più elevato di citazioni, dato trascurato dalla commissione; la quale avrebbe altresì trascurato, nel formulare i giudizi conclusivi, il superiore livello delle pubblicazioni presentate ai fini della procedura di chiamata dalla Esposito, titolare di numerosi premi nazionali e di tre premi internazionali per la propria attività scientifica.
Analogamente, quanto alla partecipazione a progetti di ricerca in veste di coordinatore o di componente locale, la professoressa Esposito rivendica di essere stata responsabile di cinque progetti internazionali e di aver partecipato come principal investigator a due progetti del Ministero della salute, a un progetto regionale e a due ospedalieri, esperienze mancanti nel curriculum del professor Peroni, al quale la commissione avrebbe genericamente riconosciuto l’assegnazione di fondi di ricerca da parte dell’Università di Verona: un elemento, quest’ultimo, non particolarmente significativo, perché comune a tutti i titolari di incarichi di docenza al di fuori di qualsivoglia procedimento comparativo, e che, se del caso, avrebbe dovuto essere valorizzato anche per la ricorrente, beneficiaria di fondi della stessa natura e in misura notevolmente superiore.
Ancora, la professoressa Esposito potrebbe vantare – a differenza del professor Peroni – numerose esperienze di collaborazione scientifica negli Stati Uniti e in Europa, nonché prestigiosi incarichi da parte di organismi internazionali di ricerca.
Quanto alle esperienze formative e didattiche, la commissione avrebbe enfatizzato le esperienze all’estero del professor Peroni, benché risalenti, e svilito quelle della ricorrente, la quale rivendica plurime – e più recenti – esperienze di formazione all’estero, e, in ambito nazionale, una continuativa collaborazione con l’Università di Milano, che, sin dal 1999, la vedrebbe impegnata anche con funzioni apicali presso diverse scuole di specializzazione e corsi di dottorato e di perfezionamento (il professor Peroni avrebbe conseguito la nomina da associato cinque anni dopo la ricorrente e non sarebbe mai stato investito di incarichi apicali o della titolarità di corsi di dottorato).
Infine anche in campo assistenziale, nel settore scientifico disciplinare di riferimento il profilo della professoressa Esposito sarebbe di gran lunga superiore, avendo la prima operato in molteplici vesti (assistente ospedaliero, ricercatore universitario convenzionato, professore associato, responsabile di unità operative e direttore di strutture), mentre l’attività assistenziale del professor Peroni si sarebbe concentrata in maniera quasi esclusiva presso l’Azienda Ospedaliera di Verona, con funzioni e attribuzioni neppure comparabili a quelle svolte dalla ricorrente.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Allo scopo di dimostrare il travisamento fattuale in cui la commissione sarebbe incorsa, la ricorrente allega, come si è visto, una serie di elementi sintomatici della deteriore considerazione che il proprio curriculum avrebbe ricevuto rispetto a quello del controinteressato Peroni (a partire dal differente numero di pubblicazioni, cui la commissione non avrebbe attribuito il giusto peso per evidenziare il diverso profilo scientifico dei due candidati).
La prospettazione sembra sottintendere che la commissione avrebbe dovuto esprimere un giudizio comparativo per ciascun criterio di valutazione, trascurando, tuttavia, che la giurisprudenza da tempo ha rifiutato l’approccio che, per ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, esige una valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi preferire il metodo di partire dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) su ciascun candidato, per poi raffrontare le valutazioni globali ed esprimere il giudizio conclusivo di prevalenza dell’uno o dell’altro (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674, e i precedenti ivi citati).
Si aggiunga che, nella specie, il compito assegnato alla commissione di valutazione dal bando di concorso – in conformità all’art. 6 del regolamento emanato dall’Università di Pisa per la disciplina delle procedure di chiamata (su cui si tornerà infra) – era quello di individuare i candidati idonei a svolgere le funzioni scientifiche per le quali è stato bandito il posto, spettando poi al consiglio del dipartimento interessato di proporre la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei. In questa ottica, la Sezione ha già chiarito che la logica comparativa può considerarsi rispettata se essa presiede alla scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire il posto, fra i più idonei indicati dalla commissione: perché ciò avvenga, occorre dunque che quest’ultima formuli i propri giudizi evidenziando, in ordine ai diversi criteri valutativi, gli elementi sui quali abbia fondato il proprio convincimento, in modo che sia appunto la comparazione tra i giudizi resi nei confronti di ciascun candidato a guidare la preferenza finale (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 1284; id., 14 luglio 2017, n. 931).
Tanto premesso, dai verbali della commissione risulta innanzitutto che per ciascun candidato è stata predisposta una breve sintesi del curriculum, distinguendo i titoli conseguiti e le attività svolte, rispettivamente, in ambito scientifico, didattico e assistenziale. Nessun errore si riscontra nella sintesi del curriculum della professoressa Esposito, cui la commissione non ha riconosciuto unicamente le 419 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate su Publimed, ma ha preso altresì in esame il “buon numero di articoli su riviste nazionale” ed i “letters, capitoli e volumi a diffusione nazionale e internazionale”; e, allo stesso modo, la commissione mostra di aver preso in esame e apprezzato nella sua interezza la capacità della ricorrente di partecipare a progetti di ricerca e di attrarre e gestire finanziamenti per la ricerca.
L’ideale suddivisione dell’attività dei candidati nei tre settori scientifico, didattico e assistenziale ritorna nei giudizi individuali dei commissari, che, nei confronti della professoressa Esposito, appaiono assai lusinghieri e sono compendiati dal conclusivo giudizio collegiale di idoneità a ricoprire il posto, in virtù di un “ottimo curriculum scientifico e di carriera”.
Identico il giudizio collegiale reso dalla commissione nei confronti del controinteressato Peroni. Di più, il giudizio sul professor Peroni è lettera per lettera sovrapponibile a quello sulla professoressa Esposito, con l’unica differenza rappresentata dall’inserimento, riferito solo a quest’ultima, dell’inciso attestante la già ricordata “notevole capacità di partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, e di gestione dei finanziamenti alla ricerca”.
L’impiego delle medesime espressioni verbali nel giudizio collegiale non toglie, peraltro, che alle differenze tra i due profili ben possa risalirsi attraverso l’esame dei giudizi individuali dei commissari, fermo restando che non vi è alcuna irragionevolezza, di per sé, nella circostanza che a curricula e giudizi individuali diversi corrisponda il medesimo giudizio conclusivo di idoneità, anche per il professor Peroni fondato sul possesso di un ottimo curriculum scientifico e di carriera. Il giudizio finale della commissione non costituisce infatti il frutto di una sommatoria meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva dell’attività del candidato e non origina da un confronto comparativo, ma ha un valore assoluto sulla base degli elementi esibiti dall’interessato.
Del resto, la ricorrente non afferma che in assoluto il professor Peroni non meritasse la valutazione ricevuta. Ella insiste, semmai, nel rivendicare la propria superiorità e l’irragionevolezza dell’essere stata equiparata al controinteressato, ma, nel far questo, pretende di parcellizzare il giudizio della commissione, che, lo si ripete, ha invece un carattere d’insieme. Il dato quantitativo del maggior numero di pubblicazioni e di citazioni non implica per ciò solo la [#OMISSIS#] qualità dell’attività scientifica di un candidato rispetto all’altro, e, di conseguenza, rende non irragionevole la scelta della commissione di collocare i profili della professoressa Esposito e del professor Peroni all’interno dello stesso intervallo di valori corrispondenti al giudizio globale di “ottimo”: scelta che si giustifica a maggior ragione con il fatto che la commissione ha potuto analizzare in concreto le sole venti pubblicazioni presentate dai concorrenti ai fini della procedura, alle quali ha assegnato analoghe valutazioni senza incorrere in specifiche censure da parte della ricorrente.
Anche la superiore capacità della professoressa Esposito di partecipare a progetti di ricerca e di attrarre finanziamenti è stata adeguatamente messa in luce dalla commissione, da cui giudizi emerge pure, all’opposto, una certa maggiore ampiezza degli ambiti al cui interno il professor Peroni ha condotto la propria ricerca (allergologia e broncopneumologia pediatrica, mentre la ricorrente risulta essersi concentrata sull’infettivologia pediatrica, cui sono dedicate tutte le pubblicazioni presentate ai fini della procedura in questione). Il professor Peroni risulta inoltre aver trascorso prolungati periodi di studio all’estero (il dato non è smentito dal curriculum della ricorrente, che riferisce di tre brevi periodi – un mese ciascuno – trascorsi presso strutture di ricerca straniere, contro il periodo di oltre un anno continuativamente trascorso dal controinteressato presso l’Università di Southampton), e può vantare una oggettivamente maggiore esperienza assistenziale (iniziata sin dal 1990, dieci anni prima della ricorrente), seppure non nei ruoli apicali rivendicati dalla professoressa Esposito.
Alla ricorrente i commissari hanno riconosciuto un’esperienza didattica intensa, ampia e continua, condotta nell’ambito di percorsi formativi differenti. Pari intensità è riconosciuta all’attività didattica del professor Peroni, il quale ha conseguito più tardi la qualifica di associato, ma che ha ugualmente operato sia nel corso ufficiale di clinica pediatrica all’interno del corso di laurea in Medicina, sia in diversi corsi di specializzazione, anch’egli con compiti di coordinamento e di referente per la formazione.
Se, frazionando le valutazioni, è possibile riscontrare elementi di superiorità a favore ora dell’uno, ora dell’altro candidato, nessuno di tali elementi appare tuttavia idoneo a sovvertire i giudizi espressi dalla commissione nel senso voluto dalla ricorrente. Vale a dire, nessuno di tali elementi induce a ritenere scorretta o incoerente la sintesi operata dalla commissione per ciascuno dei concorrenti con la stesura dei giudizi finali: non nel caso del professor Peroni, il cui ottimo curriculum scientifico e di carriera non è sostanzialmente messo in dubbio dalla stessa ricorrente; ma neppure nel caso della professoressa Esposito, la quale ambisce di fatto al riconoscimento di una qualifica di eccellenza, ma non è in questo supportata da riscontri oggettivi e univoci.
In definitiva, l’attribuzione del medesimo giudizio finale non deriva dall’artificioso appiattimento delle differenze curricolari, come assume la ricorrente, bensì dal riconoscimento del pari valore complessivo dei due profili, tenuto conto delle peculiarità di ciascuno. Nessun sintomo di manifesta irragionevolezza è ravvisabile nell’operato della commissione, ferma restano l’opinabilità connaturata alle valutazioni della commissione, cui il giudice non può sostituire – mutuandola dalla parte ricorrente – una diversa valutazione altrettanto opinabile.
3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la commissione non soltanto non avrebbe svolto alcuna comparazione tra i profili dei candidati, ma neppure avrebbe espresso giudizi idonei a individuare il candidato migliore. La proposta di chiamata, effettuata non dalla commissione, ma dal consiglio del dipartimento di Medicina, sarebbe pertanto imputabile a un organo incompetente e si fonderebbe su criteri arbitrari e introdotti ex post.
In particolare, per i professori Esposito e Peroni i giudizi della commissione sarebbero testualmente identici, circostanza rivelatrice di irragionevolezza, non potendosi realisticamente ipotizzare l’eventualità di due candidati perfettamente equivalenti. In ogni caso, la professoressa Esposito impugna altresì la disciplina regolamentare di ateneo nella parte in cui non prevede l’obbligo della commissione di procedere a una valutazione di tipo comparativo o, comunque, di esprimere la prevalenza di un candidato sugli altri, rimettendo la scelta finale al consiglio di dipartimento, che vi avrebbe provveduto avvalendosi di criteri diversi da quelli stabiliti dal bando.
Il terzo motivo investe la preferenza accordata dall’ateneo pisano al professor Peroni, sebbene le pur viziate indicazioni della commissione di valutazione consentissero di apprezzare la superiorità della ricorrente, il che avrebbe imposto, quantomeno, che la scelta del controinteressato fosse assistita da una motivazione rafforzata.
3.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.
3.1.1. L’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi, per quanto qui interessa, il criterio secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. e)).
La competenza del consiglio di dipartimento a formulare la proposta trova, dunque, esplicito fondamento nella norma primaria, risultandone così smentita la tesi dell’incompetenza sostenuta dalla ricorrente.
Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché, come già precisato, è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo a ricoprire il posto messo a concorso (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, nn. 931 e 1284/2017, citt.).
Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di Pisa con D.R. del 21 ottobre 2011, stabilisce appunto all’art. 6 che le commissione di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. La scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta, invece, al consiglio di dipartimento ai sensi del successivo art. 8.
La disciplina approvata dall’ateneo pisano risponde al modello previsto dal legislatore e va pertanto esente dai vizi denunciati.
Al modello regolamentare astratto si è a sua volta conformata la commissione di valutazione, che, nella procedura per cui è causa, ha espresso i propri giudizi di idoneità su tutti i candidati, senza per questo obliterare le differenze riscontrate fra i vari profili: basti osservare, al riguardo, che l’idoneità riconosciuta alla terza candidata, la dottoressa [#OMISSIS#] Manco, si accompagna a un giudizio complessivo di “buono” (“La candidata… presenta un buon curriculum scientifico e di carriera…”), certamente inferiore a quello riservato agli altri due idonei. Ed anche per costoro va ribadito che, nonostante la pressoché totale sovrapponibilità dei giudizi collegiali, i giudizi individuali dei commissari ben consentono di apprezzare le differenze tra i rispettivi profili, potendosi con ciò reputare correttamente assolto il compito gravante sulla commissione (si è visto che all’equivalenza dei giudizi finali non corrisponde l’identità dei profili, tutt’altro).
L’attenzione va pertanto spostata sull’operato del consiglio di dipartimento, la cui investitura – legale e regolamentare – a formulare la proposta di chiamata non può ridursi al pedissequo recepimento delle indicazioni della commissione, ma, ogniqualvolta sia stato individuato più di un idoneo, richiede necessariamente un autonomo passaggio valutativo, in chiave comparativa. In questi casi, evidentemente, al consiglio di dipartimento compete di individuare il candidato più idoneo, partendo dai giudizi della commissione e attenendosi ai consueti parametri generali della logicità e ragionevolezza della scelta in relazione all’interesse pubblico da soddisfare e all’adeguata considerazione delle posizioni individuali dei concorrenti.
La ricorrente sostiene che elementi inequivoci e concordi avrebbero dovuto indurre il consiglio di dipartimento a preferire lei al professor Peroni. In realtà, il raffronto fra i curricula e i giudizi resi dalla commissione non mostra affatto soli aspetti di prevalenza del profilo della professoressa Esposito, tali da indirizzare univocamente la scelta del consiglio: al di là del numero delle pubblicazioni scientifiche, vi è un solo aspetto a esclusivo appannaggio della ricorrente, rappresentato dalla sua notevole capacità di partecipazione a progetti di ricerca e di gestione dei finanziamenti. La commissione non ha ritenuto, peraltro, che questo aspetto consentisse di elevare il profilo della Esposito al di sopra dell’“ottimo”, secondo un apprezzamento che, lo si è visto, non presta il fianco a censure.
Il consiglio di dipartimento, preso atto dei giudizi della commissione, ha valutato il profilo del controinteressato “pienamente corrispondente a quanto previsto dal bando, ottimo sul piano scientifico, didattico ed assistenziale, con grande continuità ed equilibrio, ed attività scientifica ed assistenziale prevalente nell’ambito dell’allergologia e delle broncopneumopatie in età pediatrica”, per concludere nel senso della “maggior corrispondenza, in relazione ad altri idonei, dell’ambito di interesse del Prof. Peroni rispetto alle priorità scientifiche ed assistenziali del Dipartimento e più in generale della Regione Toscana”.
Il carattere comparativo della valutazione è reso manifesto dal raffronto che il consiglio ha effettuato tra il profilo del professor Peroni e quelli degli altri idonei in relazione alle esigenze dell’Università. Può presumersi, per inciso, che la comparazione finale abbia riguardato il professor Peroni e la professoressa Esposito, rispetto ai quali l’altra candidata dottoressa Manco appariva dai giudizi della commissione in posizione chiaramente deteriore.
Per altro verso, il ricorso al fattore rappresentato dal settore di prevalente interesse scientifico e assistenziale del professor Peroni (allergologia e broncopneumopatie) dimostra, per implicito, che nessuno degli altri elementi differenziali evidenziati dalla commissione è stato reputato determinante (in parte qua, il consiglio si è attenuto all’identico giudizio conclusivo formulato dalla commissione per i due candidati).
È quindi a fronte di due profili equivalenti che si è posta la necessità di rinvenire un criterio oggettivo, sul quale fondare la scelta. Un criterio che legittimamente il consiglio ha rinvenuto all’interno degli stessi giudizi formulati dalla commissione, ove sono evidenziati e valutati i campi di interesse di ciascun concorrente; e, soprattutto, in coerenza con l’interesse pubblico originario sotteso alla procedura di chiamata e coincidente con l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire quel posto specifico nelle attuali circostanze di tempo e luogo.
Si tratta, in altre parole, di una motivazione che dà adeguato conto della preferenza manifestata dal consiglio di dipartimento tra due profili altrimenti equivalenti, e la cui apparente labilità dipende dal fatto che, in una platea di concorrenti di uguale valore, le differenze decisive non possono che essere costituite da dettagli. Né l’effettività delle esigenze scientifiche e assistenziali sottese alla scelta del consiglio di dipartimento sono messe in dubbio dalla professoressa Esposito sulla base di elementi oggettivi di segno contrario.
4. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
4.1. Le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità della fattispecie decisa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 14/06/2018