Il ricorso risulta fondato, atteso che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di difetto di motivazione. Infatti il giudizio collegiale e quelli individuali, dopo avere dato atto del superamento dei parametri quantitativi da parte del ricorrente, si soffermano a valutarne la qualità delle opere senza spiegare perché esse “non siano particolarmente rilevanti” o non raggiungono quella soglia di “qualità elevata” definita dal D.M. n. 120/2016.
Deve, quindi, convenirsi che le affermazioni dei commissari, che si sono espressi per la non elevata qualità della produzione, non gli abbiano consentito di avere sicura contezza dell’adeguata valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo, mentre, al contrario, occorre che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (fra i tanti precedenti della Sezione, cfr. sentenza n. 11500/2014). Tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha pacificamente dimostrato il possesso dei titoli minimi necessari per la valutazione diversi dalle pubblicazioni (5 su 7) ed il conseguimento degli indicatori di produzione scientifica con riferimento a tutte le tre mediane, integrando quindi due dei tre pilastri, ora previsti dal DM n. 120/2016, necessari per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 6973
Abilitazione scientifica nazionale-Difetto di motivazione
N. 06973/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Aveta, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Commissione per L’Abilitazione Scientifica Nazionale alla Prima e Seconda Fascia dei Professori Universitari Nel Settore, Anvur, Cun non costituiti in giudizio;
nei confronti
Raffiotta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 12/E2 – Diritto Comparato, con riguardo alla domanda presentata, per la seconda fascia di docenza, dal dott. Aveta nell’ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.D. del 29 luglio 2016, n. 1532 (All. n. 1) e, quindi, del provvedimento finale di non abilitazione;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta della Commissione del 14 novembre 2016, nell’ambito della quale sono stati approvati i criteri e parametri valutativi (All. n. 2);
c. del verbale n. 1 (III quadrimestre), relativo alla seduta della Commissione del 14 agosto 2017 e del verbale n. 2 (III quadrimestre), relativo alla seduta della Commissione del 16 novembre 2017 (All. n. 3);
d. della relazione riassuntiva, redatta dalla Commissione nella seduta del 16 novembre 2017 (All. n. 4);
e. del Decreto Direttoriale del 29 luglio 2016, n. 1532, mediante cui il Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del MIUR ha indetto la “Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, in parte qua (All. n. 5);
f. del D.P.R. 04 aprile 2016, n. 95, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in parte qua (All. n. 6);
g. del D.M. 07 giugno 2016, n. 120, recante “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95”, in parte qua (All. n. 7);
h. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. L. [#OMISSIS#] e per le Amministrazioni resistenti l’Avvocato dello Stato gli Avvocati dello Stato [#OMISSIS#] Varrone e Giovanni Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto Aveta [#OMISSIS#] ha impugnato il diniego di abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/E2 – diritto comparato, nella procedura indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016, in quanto la Commissione, pur avendo rilevato il raggiungimento, da parte del ricorrente, di tutti i 3 valori soglia e il possesso di 5 titoli su 7, di cui all’art. 8 comma 1, del DPR n. 952016, ha ritenuto, all’unanimità, il candidato avesse presentato “complessivamente pubblicazioni tali da non dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dai risultati non particolarmente significativi in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate”.
Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 95/2016. Insussistenza dei presupposti. Manifesta irragionevolezza e illogicità. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
Il ricorrente sostiene l’illegittimità del D.M. n. 120/2016, recante i criteri ed i parametri di valutazione per l’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale, relativamente al terzo ed ultimo parametro dell’elevata qualità, regolato dagli artt. 7 e 4, secondo la definizione contenuta nell’allegato B.
Alla luce delle disposizioni richiamate, l’elevata qualità sarebbe definita in maniera troppo generica (“originalità, rigore metodologico” ecc.) e in modo tale da attribuire libero arbitrio alla Commissione, piuttosto che le condizioni per un corretto esercizio del potere discrezionale;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.D. MIUR n. 1532/2016. Difetto di istruttoria. Insussistenza ed erroneità dei presupposti. Carenza ed erroneità della motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere.
Poiché il ricorrente avrebbe superato tutti e 3 i valori soglia previsti dalla normativa e sarebbe in possesso di 5 Titoli sui 7 individuati, avrebbe dovuto essere esaminato con riferimento al terzo ed ultimo parametro in maniera più approfondita, di modo che la Commissione avrebbe dovuto motivare adeguatamente il mancato raggiungimento dell’elevata qualità della produzione scientifica. Invece il giudizio collegiale si sarebbe soffermato soltanto su due monografie del candidato, affermando genericamente “non poche indecisioni in termini di rigore metodologico e di applicazione del metodo comparatistico…non vi sono spunti di effettiva originalità nelle conclusioni cui il candidato giunge”, descrivendo sommariamente ed in maniera errata gli altri scritti (in particolar modo il ricorrente sostiene di non aver analizzato in nessuno scritto il diritto del lavoro nei paesi dell’ex URSS). Vi è contraddittorietà nella parte in cui “la produzione scientifica rivela vivacità di interessi comparatistici e chiarezza espositiva, nel quadro di un andamento argomentativo disorganico, nella prima monografia e, prevalentemente descrittivo nella seconda”.
Il giudizio collegiale sarebbe identico a quello dei Commissari D’[#OMISSIS#] e Ridola.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 1021 del 21.2.2018 e sono stati disposti incombenti istruttori, tuttavia l’Amministrazione – seppur compulsata con ordinanza n. 3137 del 23.5.2018 – non ha ottemperato. Tale inadempienza può essere considerata da questo collegio ai sensi dell’art. 116 c.p.c.-.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.
Il ricorso risulta fondato, atteso che i giudizi elaborati dalla commissione risultano inficiati dai dedotti vizi di difetto di motivazione di cui al secondo mezzo.
Infatti il giudizio collegiale e quelli individuali, dopo avere dato atto del superamento dei parametri quantitativi da parte del ricorrente, si soffermano a valutarne la qualità delle opere senza spiegare perché esse “non siano particolarmente rilevanti” o non raggiungono quella soglia di “qualità elevata” definita dal D.M. n. 120/2016.
Deve, quindi, convenirsi con l’interessato che le affermazioni dei commissari, che si sono espressi per la non elevata qualità della produzione, non gli abbiano consentito di avere sicura contezza dell’adeguata valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo, mentre, al contrario, occorre che le Commissioni espongano in modo chiaro, completo e sintetico le ragioni di idoneità o non idoneità all’abilitazione, fondate sulla analitica valutazione degli elementi di giudizio (fra i tanti precedenti della Sezione, cfr. sentenza n. 11500/2014). Tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha pacificamente dimostrato il possesso dei titoli minimi necessari per la valutazione diversi dalle pubblicazioni (5 su 7) ed il conseguimento degli indicatori di produzione scientifica con riferimento a tutte le tre mediane, integrando quindi due dei tre pilastri, ora previsti dal DM n. 120/2016, necessari per il conseguimento dell’abilitazione di che trattasi.
In ragione di quanto sopra, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del giudizio impugnato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), il Collegio ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
– Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/06/2018