Inammissibilità del ricorso in revocazione giacchè, secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. – per cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, è configurabile «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» –, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto: ostacolo, promanante da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4011
Procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore – Inammissibilità del ricorso in revocazione
N. 04011/2018REG.PROV.COLL.
N. 08693/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2016, proposto da
Giannini Franca, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [#OMISSIS#], n. 44;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.i.u.r.), Università degli Studi di Genova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Burlando [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Sommovigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Nicolai, n 70;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1196 del 23 marzo 2016, di conferma della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione I, n. 1163/2014, resa tra le parti e concernente: procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso l’Università degli studi di Genova;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, gli avvocati Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] Sommovigo, e [#OMISSIS#] Guizzi dell’Avvocatura generale dello Stato;
1. PREMESSO, in linea di fatto, che:
– con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Giannini Franca chiede la revocazione, ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4), cod. proc. civ., della sentenza n. 1196 del 23 marzo 2016 di questa Sezione, con la quale – per quanto qui interessa – era stato respinto il ricorso in appello n. 2269 del 2015, interposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 1163 del 21 luglio 2014 del T.A.R. per la Liguria, con cui era stato respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso gli atti della rinnovata (dopo un primo annullamento giudiziale) procedura comparativa, indetta con decreto rettorale n. 1111/2009 per un posto di ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova (settore scientifico disciplinare ICAR/15 – Architettura del paesaggio), al cui esito era risultata vincitrice la controinteressata Burlando [#OMISSIS#] (già risultata vincitrice all’esito della prima valutazione annullata con sentenza n. 325 del 23 febbraio 2012 dello stesso T.a.r.);
– il T.A.R. ha respinto il ricorso di primo grado, ritenendo che la commissione, in sede di rinnovazione del giudizio, avrebbe svolto «una chiara ed analitica esplicazione della valutazione», senza incorrere in un «travisamento dei fatti, errori di calcolo ovvero manifesta illogicità»;
– il giudice d’appello, con la sentenza revocanda n. 1196/2016, ha respinto l’appello, incentrato su tre ordini di motivi, in particolare rilevando che «i “numerosi travisamenti” e le “palesi illogicità”, che l’appellante procede minuziosamente a segnalare, in effetti, non fanno che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione, senza che il Collegio disponga di un principio di prova, circa l’erronea qualificazione delle pubblicazioni, in rapporto alla tipologia di rivista su cui sono comparse, o alla natura effettiva di saggio di una di esse, o a valutazioni che sarebbero state omesse, o ancora rese oggetto di apprezzamento inadeguato»;
– il ricorso per revocazione proposto avverso la menzionata sentenza d’appello si dirige avverso il sopra riportato passaggio motivazionale della stessa sentenza, asserito frutto di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., in quanto l’appellante avrebbe «documentato in modo chiaro e preciso e quindi provato le illegittime attribuzioni di punteggio sproporzionati alla Dott.ssa Burlando e le illegittime negazioni di punteggio a suo sfavore» (v. così, testualmente, a p. 4 ricorso per revocazione), come da risultanze istruttorie documentali puntualmente richiamate a pp. 5 e ss. del ricorso;
2. RITENUTA, in linea di diritto, l’inammissibilità della proposta impugnazione per revocazione, attesa l’inconfigurabilità dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4), cod. proc. amm., in quanto:
– secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato l’errore di fatto, che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. – per cui l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, rilevante ai fini revocatori, è configurabile «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» –, è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende a eliminare l’ostacolo materiale frapposto fra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto: ostacolo, promanante da una pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (su tali principi v., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati);
– nel caso di specie, la deduzione dell’asserito errore revocatorio si risolve, invece, in una critica alla valutazione del materiale probatorio compiuto dal giudice d’appello, il quale ha qualificate le critiche mosse avverso l’operato della commissione come censure ripropositive di un iter valutativo alternativo a quello compiuto dall’organo tecnico ed ha testualmente escluso che dall’acquisito materiale possa ricavarsi «un principio di prova circa l’erronea qualificazione delle pubblicazioni, in rapporto alla tipologia di riviste su cui sono comparse, o alla natura effettiva di saggio di una di esse, o a valutazioni che sarebbero state omesse, o ancora rese oggetto di apprezzamento inadeguato», con ciò formulando un giudizio di valutazione degli acquisiti elementi istruttori insuscettibile di essere aggredito con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., che, nella specie, si risolve in un’inammissibile deduzione di un error in iudicando e nel tentativo di dare ingresso a un terzo grado di giudizio;
3. CONSIDERATO che pertanto il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini della decisione;
4. RITENUTO che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di causa, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto (ricorso n. 8693 del 2016), lo dichiara inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese del giudizio di revocazione, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 in favore della controinteressata Burlando [#OMISSIS#] e nella somma complessiva di euro 1.500,00 in favore delle Amministrazioni resistenti, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Italo Volpe, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 2/07/2018