Corte dei conti reg., Piemonte, 12 ottobre 2017, n. 81

Riscatto dei periodi di studio – Equipollenza tra i diplomi rilasciati dalle Accademie delle Belle Arti e le altre lauree

Data Documento: 2017-10-12
Area: Giurisprudenza
Massima

Una volta consacrato in modo inoppugnabile il principio della piena e naturale equipollenza tra i diplomi rilasciati dalle Accademie delle Belle Arti e le altre lauree, siffatta assimilazione espressamente propugnata dal legislatore non può essere limitata, per i titoli di studio conseguiti nell’ordinamento previgente alla l. 21 dicembre 1999, n. 508, al solo accesso al mondo del lavoro, ma deve involgere anche il diritto ad ottenere il riscatto, a titolo oneroso, ai fini pensionistici in funzione di quanto contemplato dall’art. 2 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, il quale, inoltre, non prevede affatto come condizione per il riscatto che il titolo di studio sia necessario per l’accesso all’impiego.

Contenuto sentenza

SENT. N. 81/17
REPUBBLICA ITALIANA     
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale Magistrato a ciò delegato;
Visto il ricorso in materia di pensioni civili iscritto al nr. 20168/C del Registro di Segreteria, promosso da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata a S. Angelo dei Lombardi (AV) il 09.11.1959, rappresentata e difesa dall’Avvocato [#OMISSIS#] Carapelle, presso il cui studio sito in Torino, Via San Pio V, nr. 20, ha eletto domicilio, avverso la determinazione dell’INPS, Direzione Provinciale di Torino, nr. 8706382 del 22.11.2016;
Uditi, nella pubblica Udienza del 20.09.2017, il relatore Dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avvocato Cristiana Bacino e l’Avvocato [#OMISSIS#] Adorno per l’INPS;                                                                                                                                                    
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il relativo Regolamento di procedura;
Visto il decreto legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 nr. 19;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 nr. 639;
Vista la legge 21 luglio 2000 nr. 205;
Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Fatto e Diritto
La ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Amministrazione ha respinto la domanda di riscatto presentata dall’interessata, dipendente del Comune di Torino in qualità di Educatrice di asili nido, per difetto dei requisiti che ad avviso dell’Istituto previdenziale devono necessariamente sussistere per ottenere il descritto beneficio.
Dagli atti risulta che parte attrice ha inoltrato istanza di riscatto alla sede INPDAP di Torino in data 26.08.1999, concernente il diploma di decorazione quadriennale conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti di Torino l’01.07.1982; la richiesta in parola era limitata ai periodi dall’01.10.1977 al 31.12.1977, dall’01.08.1978 al 28.02.1979 e dall’01.07.1979 al 02.09.1979, in quanto il rimanente periodo risultava già coperto da contribuzione previdenziale. In data 27.07.2016 la ricorrente integrava e ribadiva l’originaria domanda, chiedendo che la propria istanza fosse valutata in base alle disposizioni dell’articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 184 del 1997. Al riguardo, l’Istituto previdenziale adottava la determinazione di reiezione impugnata, evidenziando, da un lato, che ai fini del riscatto il diploma conseguito dal dipendente deve essere espressamente prescritto per l’ammissione a determinati ruoli o per determinate funzioni, evenienza non ricorrente nella presente fattispecie, dall’altro, che per i titoli di studio afferenti alla formazione artistica rilasciati prima dell’anno accademico 2005/2006 non è previsto il riscatto e la cosiddetta “equipollenza” opera soltanto per l’accesso al mondo del lavoro.
Nell’atto introduttivo del giudizio, la difesa della ricorrente ha sottolineato l’infondatezza del provvedimento impugnato, alla luce del quadro normativo di riferimento in materia, incentrato sul menzionato articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 184 del 1997, e dei principi generali rivenienti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione.
L’Avvocatura dell’INPS si è costituita in giudizio con articolata memoria depositata in data 31.08.2017, chiedendo il rigetto del gravame.
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, preme richiamare, in via preliminare, il contenuto del prefato articolo 2 del Decreto Legislativo in rassegna, il quale consente il riscatto ai fini pensionistici dei titoli di studio universitari; muovendo da siffatta premessa essenziale, occorre sottolineare che il comma 3 bis dell’articolo 4 della Legge nr. 508 del 1999, aggiunto dall’articolo 6 del D.L. nr. 212 del 2002, convertito dalla Legge nr. 268 del 2002, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle Accademie delle Belle Arti e dagli altri Istituti di alta formazione nel settore artistico e musicale in base all’ordinamento previgente alla prefata fonte primaria di riforma, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D.M. nr. 509 del 1999.
Chiarito il contesto normativo di riferimento, acclarata la circostanza, peraltro non contestata, che nel caso della ricorrente il diploma conseguito non costituisce condizione necessaria per l’accesso all’impiego, questo Giudice reputa che l’interpretazione offerta sul punto dall’Istituto previdenziale non corrisponda all’effettiva “ratio” del legislatore e si ponga, altresì, in aperto contrasto con i principi di carattere generale di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione, come correttamente messo in risalto dalla difesa di parte attrice. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, una lettura costituzionalmente orientata della complessiva cornice normativa sopra descritta, confortata anche dai canoni generali e dalle illuminanti indicazioni esplicitate nella Sentenza della Corte Costituzione nr. 52 del 2000, sebbene quest’ultima abbia riguardato principalmente l’ipotesi del titolo di studio necessario per l’ammissione in servizio, porta a ritenere che, una volta consacrato in modo inoppugnabile il principio della piena e naturale equipollenza tra i diplomi rilasciati dalle Accademie delle Belle Arti e le altre lauree, siffatta assimilazione espressamente propugnata dal legislatore non possa essere limitata, per i titoli di studio conseguiti nell’ordinamento previgente alla Legge di riforma nr. 508 del 1999, al solo accesso al mondo del lavoro, ma debba involgere anche il diritto ad ottenere il riscatto, a titolo oneroso, ai fini pensionistici in funzione di quanto contemplato dall’articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 184 del 1997, il quale non prevede affatto la condizione che il titolo di studio sia necessario per l’accesso all’impiego. Ne discende che l’attività ermeneutica sostenuta dall’Ente resistente nel provvedimento impugnato e ribadito nella comparsa di costituzione, si rivela eccessivamente formalistica e non condivisibile, atteso, per un verso, che la stessa non risulta ancorata ad un preciso e inequivocabile referente normativo che escluda espressamente, fissando un esplicito spartiacque temporale, la facoltà di riscatto del titolo equipollente a quello universitario per i diplomi rilasciati dalle Accademie delle Belle Arti in data antecedente all’anno accademico 2005/2006, per altro verso, che ormai il canone della naturale e generale assimilazione tra le Accademie e le Università , e quindi tra i diversi titoli di studio rilasciati, delineato con decisione dal legislatore, che ha inteso riconoscere il ruolo insostituibile delle Accademie e delle altre Istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, in diretta connessione con i suddetti postulati di uguaglianza e di solidarietà sociale di rilevanza costituzionale, appare indubbiamente prevalente e preponderante, secondo una ragionata esegesi sistematica e teleologica, rispetto ad una rigida e tassativa differenziazione in tema di riscatto fondata esclusivamente sul momento storico in cui il relativo diploma è stato conseguito, da considerarsi recessiva e difficilmente giustificabile alla luce dell’evoluzione e delle linee guida che hanno connotato la cornice normativa in materia a seguito della Legge nr. 508 del 1999, e degli orientamenti che si sono manifestati nella correlata giurisprudenza di merito ispirata dai postulati rivenienti dalla prefata pronuncia della Consulta.
Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del diploma conseguito, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 184 del 1997, con riferimento ai soli periodi richiesti dall’interessata, analiticamente indicati nella motivazione.
Sussistono eccezionali motivi, considerate le difficoltà interpretative inerenti alla normativa di riferimento, nonché le oscillazioni ed il mutamento della giurisprudenza, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del diploma conseguito, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo nr. 184 del 1997, con riferimento ai soli periodi richiesti dall’interessata, analiticamente indicati nella motivazione.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 20.09.2017.
Depositata in Segreteria il 12 Ottobre 2017