[X] L’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.La normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, consente il riscatto del periodo, corrispondente al corso di studio di infermiere professionale, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.Sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1 giugno 2004 permane la competenza dell’università, nonostante l’emanazione del d.l. 30 giugno 1994, n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della l. 8 agosto 1995, n. 335 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. Ne consegue che spettava all’università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.Ai fini della sussistenza del diritto al riscatto dei corsi di studio a fini pensionistici, per quanto possa ritenersi che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, da sempre la giurisprudenza contabile ha statuito che la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro cui è stata, dal legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto stesso.Non può, all’evidenza, ritenersi sostitutivo del titolo di istruzione secondaria superiore il diploma di qualifica “assistente per l’infanzia”, posto che tale diploma, rilasciato al termine di un corso di durata triennale rappresentava, all’epoca, il requisito per l’accesso ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili, di durata quinquennale, visto come il naturale completamento del “diploma di qualifica”.
Corte dei conti reg., Sardegna, 19 giugno 2017, n. 86
Riscatto dei periodi di studio – Corso di studi infermiere professionale
Sentenza N. 86/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.929 del registro di Segreteria, proposto dal signor R. A. (C.F. Omissis), nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (CF: PTTLNE65D70B354Y; PEC: [#OMISSIS#].avvpettinau@legalmail.it ), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n° 18, ha eletto domicilio, contro l’INPS (CF: 80078750587) e l’ Università degli Studi di Cagliari.
Uditi, nella pubblica udienza del 24 maggio 2017, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nell’interesse del ricorrente, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in rappresentanza dell’ Università degli Studi, e l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 6 febbraio 2017, il signor R. A. ha proposto ricorso avverso la nota del 7 novembre 2016 dell’ Università degli Studi di Cagliari, con la quale è stata respinta la domanda, presentata in data 11 dicembre 1991, diretta ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del corso triennale di Infermiere professionale tenuto dall’ Università degli Studi di Cagliari nel periodo 18 dicembre 1986- 29 giugno 1989 e conclusosi col conseguimento del relativo diploma.
Il ricorrente ha specificato di aver conseguito il diploma di qualifica di assistente per l’infanzia, presso l’Istituto Femminile di Stato di Cagliari nell’anno scolastico 1985/1986 e, nell’anno scolastico 1993/1994, il diploma di maturità professionale per assistenti comunali infantili.
Negli anni 1986/1989 aveva frequentato il corso specializzante, presso l’ Università degli Studi, conseguendo il diploma di infermiere professionale nell’anno 1989 e, dal 5 marzo 1990, era stato assunto presso l’Azienda Universitaria. Infine, in data 6 dicembre 2006, aveva conseguito la laurea in Ostetricia.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 133/1991; n. 280/1991; n. 426/1990 e n. 178/1993) che avrebbero inciso sull’art. 24 della l. n. 1646/1962 e sull’art. 69 del r.d. n. 680/1938, riconoscendo pieno valore, ai fini del riscatto, alla preparazione professionale acquisita in corsi di studio, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto.
Detto orientamento sarebbe stato da ultimo ribadito dalla Consulta con la sentenza n. 52/2000, in riferimento all’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
E’ stato, conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L’ Università degli Studi di Cagliari si è costituita in giudizio a ministero dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando memoria difensiva in data 11 maggio 2017, con la quale sono state formulate conclusioni di inammissibilità del ricorso in via pregiudiziale, ovvero di rigetto nel merito per infondatezza, sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
La nota del 7 novembre 2016, con la quale l’ Università aveva dato risposta alla diffida presentata per il tramite dello Studio legale, non conterrebbe un provvedimento di rigetto della domanda inoltrata in data 11 dicembre 1991, ma soltanto una considerazione circa la riscattabilità del corso triennale al momento della presentazione della domanda.
Difatti, l’ Università medesima non avrebbe più competenza in merito (come ribadito dalla Sezione Sardegna, da ultimo con sentenza n. 10/2017), mentre la circolare n. 23 del 30 marzo 2004 dell’INPDAP, invocata dall’INPS al fine di motivare la richiesta di estromissione, non potrebbe spostare la competenza determinata per legge. Di talché il ricorrente dovrebbe inoltrare una nuova richiesta, da indirizzarsi all’INPS.
Nel merito, è stato sostenuto che erroneamente il ricorrente riterrebbe applicabili gli articoli 24 della l. n. 1646/1962 e 69 del r.d. n. 680/1938, specificamente diretti a disciplinare la materia per il personale iscritto alla ex CPDEL e, in quanto tali, non estensibili ai dipendenti universitari, iscritti alla Cassa Dipendenti dello Stato.
Per questi ultimi troverebbe applicazione l’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973, che limiterebbe, anche nell’interpretazione da ultimo data dal Giudice delle Leggi (sentenza n. 52/2000), la possibilità del riscatto a corsi di studi svolti presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
In ogni caso, pur ammettendosi che la pronuncia della Consulta del 2000, possa consentire di ricavare un principio generale sulla riscattabilità dei periodi di studio, in presenza di un diploma di maturità (anche se non necessario per l’ammissione alla scuola), unitamente al requisito del titolo imprescindibile per accedere alla qualifica, sicuramente dette condizioni non ricorrerebbero nel caso di specie, non essendo il ricorrente in possesso, al momento della frequentazione della scuola, di tale diploma.
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando all’uopo memoria difensiva in data 11 maggio 2017, con la quale, in via preliminare è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, in quanto l’istanza del ricorrente era stata avanzata all’amministrazione datoriale in data 11 dicembre 1991.
L’INPS, difatti, sarebbe subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale Universitario a far data dal 1 giugno 2004, permanendo la competenza dell’ Università alla definizione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Di talché, in ipotesi di accoglimento del ricorso, eventuali spese di lite dovrebbero gravare sull’amministrazione statale.
Nel merito è stata sostenuta l’infondatezza della pretesa attrice in quanto, dal combinato disposto degli artt. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, 8 comma 1 lett. B della l. n. 274/1991, e 2 del D.Lgs n. 184/1997, si evincerebbe che il beneficio de quo spetti solo per la frequenza di un corso di livello universitario; per contro, tale non sarebbe quello seguito dal ricorrente. Inoltre, secondo l’Istituto previdenziale, le ipotesi ammesse a riscatto dovrebbero essere considerate tipiche e tassative, con esclusione dell’interpretazione e/o applicazione analogica delle disposizioni che le prevedono.
Alla luce delle precedenti considerazioni è stato chiesto il rigetto del ricorso. In via subordinata è stato chiesto che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, sia ordinato al ricorrente il pagamento del relativo onere da riscatto. In ogni caso, con il favore delle spese, o comunque l’esenzione da eventuali spese di lite.
All’udienza del 24 maggio 2017, L’Avvocato [#OMISSIS#], nell’interesse del ricorrente, ha specificato che nel caso di specie dovrebbe valutarsi la natura giuridica del diploma in possesso dell’R. A. prima della frequentazione del corso di infermiere. Al riguardo, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, n. 507/2015 la quale avrebbe chiarito che dovrebbero essere inclusi tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado quelli conseguiti con un esame di stato che abiliti ad una professione o con l’esame di maturità, di talché detto titolo di studio non sarebbe vincolato alla durata quinquennale. Nel caso di specie il ricorrente avrebbe conseguito un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assistente dell’infanzia, dopo il superamento di un esame di stato. Il ricorso, pertanto, sarebbe meritevole di accoglimento.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’ Università , nel richiamare integralmente le conclusioni in atti, ha sottolineato che vi sono norme che stabiliscono quali diplomi possano essere parificato a quello di scuola secondaria superiore, o di II grado.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’INPS, ha a sua volta integralmente richiamato la memoria in atti, ribadendo che nel caso di specie difetterebbe la validità del titolo di studio, richiesto ai fini del riconoscimento del riscatto, come statuito da questa Sezione con sentenza n. 33/2017.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di trenta giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS. Al riguardo, va precisato che sulla domanda avanzata a suo tempo dal ricorrente, non si erano pronunciate né l’ Università degli Studi di Cagliari, né l’allora INPDAP. Peraltro, va osservato che, sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1° giugno 2004 permaneva la competenza dell’ Università , nonostante l’emanazione del D.Lg. 30 giugno 1994 n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della L. 8 agosto 1995 n. 335 art. 2, comma 1 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. Difatti, ai sensi del successivo comma 3 della norma richiamata, era previsto un regime transitorio durante il quale “le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell’assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dello Stato”.
Per ciò che attiene, nel particolare, al personale universitario, come risulta dalla circolare INPDAP n. 23 del 30 marzo 2004, versata in atti dall’INPS, in forza di apposita convenzione stipulata tra le Università e l’allora l’INPDAP, sono rimaste a carico delle università medesime le competenze per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale dell’ Università cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 2004, nonché la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva presentate anteriormente alla predetta data del 1° giugno 2004, come è nel caso in esame.
Ne consegue che spettava all’ Università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.
Non può, infatti, negarsi, in conformità a pronunce già emesse da questa Sezione (cfr., tra le altre Sez. Sardegna, n. 447 del 2004 e n. 584 del 2005), che la parte ricorrente sia portatrice un interesse giuridicamente rilevante a vocare in giudizio l’Istituto, quanto meno al fine di rendere opponibile allo stesso un giudicato eventualmente favorevole, che potrebbe esplicare effetti, anche se indiretti, sull’operato dell’INPS, competente al pagamento della pensione.
Pertanto, l’eccezione non merita accoglimento.
3. Ancora in via preliminare, con riferimento all’eccepita inammissibilità del ricorso, formulata dall’Amministrazione Universitaria, discende da quanto sopra evidenziato che la nota del 2016, con la quale è stata respinta l’istanza del ricorrente, assume la [#OMISSIS#] di provvedimento di diniego e, in quanto tale, impugnabile in sede giurisdizionale.
3. Nel merito va osservato che l’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.
Per ciò che attiene, in particolare, alla frequentazione del corso di studio di infermiere professionale, l’articolo 24 della legge del 22/11/1962, n. 1646, aveva già previsto la possibilità, ancorché limitata al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, di poter riscattare l’allora biennio, corrispondente al predetto corso, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (come è nel caso di specie), purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Il Legislatore, con legge n. 124 del 25 febbraio 1971, aveva, poi, apportato modifiche sui requisiti di ammissione alle scuole per infermieri professionali prevedendo, per l’accesso alle predette scuole, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado (cfr. art. 2).
In seguito, con D.P.R. n° 867/75, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è stato ripartito in tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 1975-76, mentre nulla è stato innovato per i requisiti richiesti per essere ammessi alla frequentazione.
Intervenute diverse pronunce della Corte Costituzionale, con le quali era stata affermata l’illegittimità costituzionale delle norme relative ai riscatti dei periodi di studio per il conseguimento di determinati titoli, ove queste non prevedessero la facoltà di valorizzazione dei periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione e para-universitari, il cui diploma fosse richiesto come condizione per partecipare ai concorsi e per l’ammissione in servizio in determinati profili professionali (sentenze n. 765/1988; n. 535/1990 e n. 52/2000; n. 133/1991, e diverse altre), il Legislatore, nel prendere atto di detto indirizzo, seppur limitatamente al personale iscritto alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ha emanato la legge 8 agosto 1991 n. 274 (recante, tra l’altro, modifiche e integrazioni degli ordinamenti delle Casse in argomento), che all’art. 8, comma uno, ha previsto la possibilità del riscatto di periodi (non inferiori a un anno) corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano” (cfr. lettera b).
Emerge con chiarezza, vuoi dalle pronunce della Consulta, vuoi dall’intervento specifico del Legislatore, la generale tendenza a valorizzare la frequenza di tutti quei corsi che hanno ritardato l’accesso al lavoro dei dipendenti pubblici che ricoprono determinate posizioni funzionali, rispetto ad altre qualifiche che richiedono un titolo di minor valore, e a compensare la professionalità acquisita per l’ingresso in servizio, qualora i relativi titoli di studio siano richiesti come condizione necessaria ed indispensabile per il posto da ricoprire.
Peraltro, in tutti le occasioni, è stato costantemente affermato il principio, come sancito espressamente dal Legislatore, che il riscatto fosse consentito solo a condizione che i corsi professionali fossero frequentati dopo aver conseguito il diploma di istruzione secondario superiore.
Anche questa Sezione (cfr. sentenze n. 146 del 2 luglio 2014 e 41 del 18 marzo 2015), nel ritenere che le pronunce della Consulta abbiano ampliato e completato il contenuto delle norme censurate, nel senso di riconoscere meritevole di considerazione, ai fini dell’istituto del riscatto, la preparazione professionale, acquisita dagli interessati quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto (seppure limitatamente alle norme censurate, in particolare art. 69 del r.d. n. 680 del 1938, e art. 24 della legge n. 1646 del 1962), ha sempre valutato che la frequenza dei corsi sia avvenuta previo possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.
In tale linea si colloca anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 9-15 febbraio 2000 la quale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha affermato il seguente principio (già espresso con l’ordinanza n. 210 dell’8-16 gennaio 2000): “nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”.
Seppure nel caso in esame possa ritenersi che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, ancorché con previsione settoriale, da sempre la giurisprudenza contabile ha statuito che la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro cui è stata, dal Legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto (cfr. Sezione Terza Centrale, sentenze n. 347/2002 e n. 198/2012).
Ciò premesso deve essere rilevato che, nella vicenda, manca uno dei requisiti fondamentali affinché possano trovare applicazione i principi enucleabili dalle pronunce del Giudice delle Leggi e ulteriormente ribaditi, in fase applicativa dall’INPDAP, all’epoca competente in materia, con nota informativa n. 2, del 17 giugno 1998 (ove si legge, chiaramente che nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e abbia iniziato il corso a partire dall’anno scolastico 1975/76, qualora non sia stato emanato alcun provvedimento di riscatto, il periodo corrispondente al biennio dovrà essere valorizzato ai sensi dell’art. 24 della L.1646/62).
Difatti, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, emerge con evidenza che egli ha conseguito sia il diploma di scuola media superiore, sia la laurea in ostetricia, in costanza di rapporto di impiego e, dunque, successivamente alla frequentazione del corso.
Non può, all’evidenza, ritenersi sostitutivo del titolo di istruzione secondaria superiore il diploma di qualifica “assistente per l’infanzia”, conseguito dal ricorrente nel 1986, posto che tale diploma, rilasciato al termine di un corso di durata triennale rappresentava, all’epoca, il requisito per l’accesso ai corsi per il conseguimento del diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili, di durata quinquennale, visto come il naturale completamento del “diploma di qualifica” (cfr. D.P.R. 19/03/1970, n. 253, art. 8).
Al riguardo, in prosieguo di tempo, sebbene l’art. 191 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 abbia individuato gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, definendoli come tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successivi alla scuola media, cui si accede con la licenza di scuola media (cfr. art. 1), le altre disposizioni del medesimo testo normativo hanno operato un distinguo tra i diplomati degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, che possono accedere a qualsiasi corso di laurea o di diploma universitario, e le particolari modalità che tale accesso consentono per gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio, prevedendo che possano sostenere gli esami di maturità coloro che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso ovvero l’anno integrativo o l’ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d’arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti (art. 197). Al diploma cd di qualifica è stata invece riconosciuta una validità limitata, in relazione ai vari profili professionali…… stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per i quali esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l’assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media (cfr. art. 195).
A completamento del quadro normativo di riferimento, va precisato che l’art. 1 della legge del 10/12/1997, n. 425, recante Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ha espressamente stabilito che gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d’arte, al termine dei corsi integrativi.
Né elementi a sostegno della tesi di parte attrice possono trarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 00507/2015 del 03/02/2015, invocata dal difensore dell’R. A. nel corso della discussione.
Difatti, in tale occasione, il Giudice Amministrativo, nel richiamare un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale per diploma di istruzione secondaria di secondo grado non si intende il diploma rilasciato da qualsiasi scuola cui si acceda dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo quello che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione (cfr. sempre Consiglio di Stato n. 4961 del 9 ottobre 2013), ha precisato ulteriormente che ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 195 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego) il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma di istruzione secondaria superiore, in quanto esso ha valore legale nei limiti previsti in particolare dal succitato art. 195, comma 2, tant’è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall’art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi.
Alla luce della ricostruzione normativa e fattuale della fattispecie, vengono meno le ragioni che hanno consentito, in assenza di un puntuale intervento legislativo in merito, e in applicazione estensiva dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, il riconoscimento ai fini del riscatto di periodi di studio che per così dire, sostituiscano la frequentazione di corsi universitari, ma tra i quali non possono essere ricompresi, all’evidenza, quelli frequentabili, o frequentati, senza aver acquisito il diploma di scuola secondaria superiore (diploma in senso proprio), non essendo ravvisabile in tali fattispecie l’esigenza di “compensare”, attraverso la possibilità del riscatto, il ritardo nell’ingresso al lavoro derivato dalla frequentazione di corsi specializzanti, dopo il diploma di cui si è detto.
Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese, trattandosi di ricorso depositato dopo l’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174, trova applicazione l’art. 31, commi 1 e 3, in forza del quale la compensazione, totale o parziale può essere disposta esclusivamente quando vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Dalla previsione normativa si evince che la particolare complessità della causa, peraltro non ravvisabile nella specie, non costituisce, di per sé, elemento sufficiente affinché si addivenga alla compensazione.
Non versandosi nelle ipotesi contemplate dalla norma richiamata, sono da porre a carico della parte soccombente le spese del giudizio, da liquidare tenuto conto del valore della causa, della non particolare difficoltà della controversia e della durata del processo. Le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro ottocento, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, per ciascuna delle convenute Amministrazioni.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal signor R. A..
– condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Cagliari, delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) al netto di IVA e oneri di legge;
– condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di € 800,00 (euro ottocento/00) al netto di IVA e oneri di legge.
Fissa in trenta giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 24 maggio 2017.
Depositata in Segreteria il 19/06/2017